Articolo Normativa

Legge Regionale Calabria 26/2/2010 n. 8

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2010, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

Articolo 12

Riordino fondiario e ricambio generazionale in agricoltura.

TITOLO I - Disposizioni di carattere finanziario

Riordino fondiario e ricambio generazionale in agricoltura.

[1. La Regione, al fine di rendere più efficiente e competitiva l'agricoltura regionale, intende agevolare il ricambio generazionale, la ristrutturazione e l'ampliamento della dimensione media aziendale, attraverso le erogazioni di agevolazioni per l'affitto di terreni agricoli.

2. Possono accedere alle agevolazioni per la messa a disposizione di terreni agricoli da destinare all'affitto, per una durata minima di 10 anni, le seguenti tipologie di beneficiari:

a) imprenditori agricoli che rientrano nelle condizioni previste dalla misura del prepensionamento dal Regolamento (CE) 1698/2005;

b) imprenditori agricoli che conducono aziende non economicamente competitive, dove per aziende non economicamente competitive si intendono le aziende che non raggiungono il 70 per cento della redditività prevista dal PSR Calabria 2007-2013;

c) proprietari di terreni agricoli che svolgono altre attività.

3. Possono concorrere all'assegnazione di terreni agricoli in affitto a condizioni agevolate:

a) i giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto 40 anni, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP);

b) i giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni che intendono esercitare attività agricola, a condizione che acquisiscano entro 12 mesi dalla stipula del contratto di affitto la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP);

c) le società di persone e società cooperative aventi per oggetto sociale la conduzione di terreni, a condizione che oltre la metà dei soci rientrino nelle categorie eleggibili agli interventi di riordino fondiario;

d) le società di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione di terreni, ove le quote dei giovani agricoltori costituiscano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani agricoltori che rientrano nella categoria di cui alla lettera a);

e) gli imprenditori agricoli professionali (IAP), sia in forma singola che associata, che non hanno ancora compiuto 55 anni.

4. La Regione Calabria, attraverso procedure di evidenza pubblica individuerà:

a) i terreni agricoli resi disponibili per affitti della durata minima di 10 anni;

b) gli affittuari dei terreni, di cui al precedente comma 3, per la costituzione di imprese valide sotto il profilo tecnico-economico, dando priorità ai giovani agricoltori.

5. È istituita, con delibera della Giunta regionale, presso l'Assessorato all'Agricoltura, la «Commissione Fondiaria» di seguito denominata Commissione, con il compito di stabilire i tariffari per la determinazione dei canoni di affitto di riferimento cui dovrà essere applicata l'agevolazione.

La Commissione è così composta:

a) dal Direttore Generale del Dipartimento competente o un suo delegato, con funzione di presidente;

b) dal dirigente del Servizio competente per le attività di conciliazione e patti agrari, con funzione di segretario;

c) da un professore della Facoltà di Agraria di estimo rurale;

d) da un rappresentante per ogni Organizzazione Agricola maggiormente rappresentativa a livello nazionale e regionale.

6. La Giunta regionale della Calabria con proprio atto stabilisce:

a) i criteri per la determinazione dei canoni di affitto dei terreni in base al loro stato di produttività;

b) i criteri e le modalità di selezione degli affittuari dei terreni.

7. I soggetti che rientrano nella categoria di cui alla lettera a) del comma 2 possono beneficiare degli aiuti al prepensionamento previsti dal Regolamento (CE) 1698/2005 alle seguenti condizioni:

a) avere almeno 55 anni, senza avere compiuto l'età pensionabile, al momento della presentazione della domanda di aiuto;

b) cessare definitivamente ogni attività agricola ai fini commerciali; possono però continuare a svolgere attività agricole non commerciali e conservare la disponibilità degli edifici in cui continuare ad abitare;

c) avere esercitato l'attività agricola nei 10 anni che precedono la cessazione;

d) nel caso in cui il cedente sia succeduto come conduttore dell'azienda agricola dopo la morte del conduttore, dovrà dimostrare di avere versato i contributi previdenziali agricoli per gli anni in cui ha lavorato nell'azienda del conduttore e di avere regolarizzato la propria posizione previdenziale una volta divenuto imprenditore. La somma dei due periodi non potrà essere inferiore ai 10 anni;

e) nel caso in cui il richiedente riceva già dallo Stato una pensione, l'aiuto al prepensionamento può essere erogato in via complementare tenuto conto dell'importo della pensione; pertanto il cumulo tra pensione erogata dallo Stato e aiuto al prepensionamento cofinanziato dal FEASR non può superare il livello massimo previsto dalla misura 113 del PSR. In caso di indisponibilità di risorse cofinanziate sarà possibile concedere un aiuto di Stato equivalente. In ogni caso l'aiuto non può superare un periodo complessivo di 15 anni e non può andare oltre il 75° compleanno del beneficiario.

8. I soggetti che rientrano nella categoria di cui alla lettera b) del comma 2 possono beneficiare di un aiuto di Stato alla cessazione dell'attività agricola che deve essere quantificato come incentivo alle seguenti condizioni:

a) avere almeno 55 anni, senza avere raggiunto l'età pensionabile al momento della presentazione della domanda;

b) cessare definitivamente ogni attività agricola ai fini commerciali; possono però continuare a svolgere attività agricole non commerciali e conservare la disponibilità degli edifici in cui continuare ad abitare.

9. I soggetti che rientrano nella categoria di cui alla lettera c) del comma 2 sono proprietari che non esercitano l'attività agricola, pertanto, nel caso che rientrino nei requisiti previsti per le PMI dal Regolamento (CE) 1998/2006, possono beneficiare di un aiuto «de minimis» a condizione di non dare avvio ad alcuna attività agricola.

10. L'aiuto massimo ammissibile, sarà adottato con Delib.G.R. e sarà calcolato secondo le modalità previste dalla Decisione 2003/3219/CE del 2 settembre 2003 della Commissione europea relativa all'aiuto di Stato N 12112003. Ai soggetti di cui al comma 2, l'aiuto decorre dalla data della stipula del contratto di affitto con il soggetto di cui al comma 3 individuati dalla Regione secondo le procedure di cui ai commi 4 e 6.

11. La Regione Calabria potrà decidere di avvalersi di soggetti terzi, di cui all'articolo 45 della legge n. 203/1982, per dare esecuzione al regime di agevolazione sugli affitti. La Regione regolerà i rapporti con i soggetti terzi con una specifica convenzione e i costi saranno detratti dal canone di affitto che verrà corrisposto al beneficiario a decorrere dalla stipula del relativo contratto.

12. La copertura finanziaria delle agevolazioni di cui ai commi precedenti è determinata, per l'esercizio finanziario 2010 in euro 600.000,00 ed è garantita a valere sulle risorse trasferite alla Regione in materia di agricoltura e pesca ai sensi del decreto legislativo 143/1997 ed allocate all'UPB 2.2.04.08 (Capitolo 5125201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010] (1).

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(1) Articolo soppresso dall’art. 17, comma 3, L.R. 11 agosto 2010, n. 22.






Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Personale Comunità Montane
Articolo 2 - Contributi finanziari per eventi calamitosi
Articolo 3 - Misure di sostegno ai Consorzi di Bonifica.
Articolo 4 - Contributi di carattere socio-culturale.
Articolo 5 - Contributi ad enti locali
Articolo 6 - Fondo per le politiche sociali.
Articolo 7 - Contributi diversi.
Articolo 8 - Ristrutturazione unità immobiliari ad uso residenziale.
Articolo 9 - Contributo a Ferrovie della Calabria.
Articolo 10 - Fondo di garanzia per le imprese.
Articolo 11 - Fondo di garanzia per le imprese agricole.
Articolo 12 - Riordino fondiario e ricambio generazionale in agricoltura.
Articolo 13 - Interventi in materia di lavoro precario.
Articolo 14 - Programma Stages.
Articolo 15 - Disposizioni in materia di personale regionale part-time.
Articolo 16 - Valorizzazione delle professionalità.
Articolo 17 - Personale Enti regionali.
Articolo 18 - Ammortizzatori sociali.
Articolo 19 - Integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2003, n. 20.
Articolo 20 - Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 e alla legge regionale 30 agosto 1996, n. 27.
Articolo 21 - Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.
Articolo 22 - Disposizioni in materia di edilizia di culto.
Articolo 23 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 aprile 2008, n. 8.
Articolo 24 - Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3.
Articolo 25 - Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 32.
Articolo 26 - Integrazioni alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36
Articolo 27 - Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2010, n. 1.
Articolo 28 - Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32.
Articolo 29 - Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47.
Articolo 30 - Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17.
Articolo 31 - Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34.
Articolo 32 - Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22.
Articolo 33 - Ricollocazione del medico non idoneo ai compiti propri della continuità assistenziale
Articolo 34 - Servizio anagrafe zootecnica
Articolo 35 - Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24
Articolo 36 - Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15.
Articolo 37 - Disposizioni in materia di strutture sanitarie.
Articolo 38 - Modifiche alla legge regionale 15 gennaio 2009, n. 1.
Articolo 39 - Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19.
Articolo 40 -
Articolo 41 - Principi ispiratori.
Articolo 42 - Obiettivi della programmazione regionale.
Articolo 43 - Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale.
Articolo 44 - Consumo dei prodotti agricoli a Km Zero.
Articolo 45 - Programmazione FAS.
Articolo 46 - Comitati.
Articolo 47 - Prezziario regionale.
Articolo 48 - Disposizioni in materia di organizzazione interna.
Articolo 49 - Disposizioni in materia di tasse automobilistiche
Articolo 50 - Copertura finanziaria.
Articolo 51 - Pubblicazione.

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