Legge 23/7/2009 n. 99
Articolo 62
Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188
Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188
1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera r), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287»;
b) all'articolo 6, comma 2, la lettera a) è abrogata e alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «limitatamente ai servizi a committenza pubblica»;
c) all'articolo 9, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Nei casi di cui al comma 7, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica altresì la permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento alla condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287»;
d) all'articolo 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria mette a disposizione delle imprese ferroviarie, nei termini e con le modalità previste dal presente decreto, l'infrastruttura ferroviaria e presta i servizi di cui all'articolo 20, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e di equità, allo scopo di garantire un'efficiente gestione della rete, nonché di conseguire la massima utilizzazione della relativa capacità»;
e) all'articolo 17:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: «di circolazione» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di gestione d'infrastruttura forniti»;
2) al comma 10, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2008» sono soppresse;
3) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente: «11-bis. Relativamente alla corrente di trazione di cui alla lettera e) del comma 5, il relativo prezzo di fornitura è determinato secondo i seguenti princìpi: a) applicazione delle condizioni di approvvigionamento a minor costo ai servizi oggetto di contratti di servizio pubblico, al fine di minimizzare il costo del servizio universale; b) computo dei consumi medi per tipologia di treno; c) calcolo del costo dell'energia per fasce orarie; d) applicazione di meccanismi di adeguamento alle condizioni del mercato dell'energia elettrica, anche tramite conguagli alle imprese ferroviarie, sulla base dei costi di approvvigionamento effettivamente sostenuti dal gestore dell'infrastruttura e comunicati alle imprese ferroviarie»;
f) all'articolo 20
1) al comma 2, le lettere g), h) e i) sono abrogate;
2) al comma 5, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: «c-bis) servizi di manovra; c-ter) controllo della circolazione di treni che effettuano trasporti di merci pericolose, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura; c-quater) assistenza alla circolazione di treni speciali, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura»;
3) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Il gestore dell'infrastruttura, ove decida di fornire alcuni dei servizi di cui al comma 5 ma non intenda prestarli direttamente, provvede ad affidarne la gestione a sue società controllate ovvero, con procedure trasparenti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, a soggetti terzi, nel rispetto delle esigenze di accesso equo, trasparente e non discriminatorio da parte delle imprese ferroviarie»;
4) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. I raccordi ferroviari di accesso e, ove disponibile, la prestazione di servizi connessi con attività ferroviarie nei terminali, nei porti e negli interporti che servono o potrebbero servire più di un cliente finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera equa, non discriminatoria e trasparente e le richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative valide a condizioni di mercato»;
g) all'articolo 23:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle tracce orarie richieste» sono inserite le seguenti: «e degli eventuali servizi connessi»;
2) al comma 5, al terzo periodo, le parole: «, e comunque non superiore a dieci anni,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un periodo superiore ai dieci anni è possibile solo in casi particolari, in presenza di cospicui investimenti a lungo termine e soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni contrattuali»;
3) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «sotto forma di tracce orarie» sono inserite le seguenti: «e dei servizi connessi»;
h) all'articolo 24, comma 1, le parole: «sotto forma di tracce orarie» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sotto forma di tracce orarie e dei connessi servizi di cui all'articolo 20, comma 2, lettere b) e c)»;
i) all'articolo 25, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie devono, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto per la concessione dei diritti di utilizzo, essere in possesso del certificato di sicurezza».
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni per loperatività delle reti di impreseArticolo 2 - Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dellinnovazione e altre forme di incentivi
Articolo 3 - Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dellinnovazione e altre forme di incentivi
Articolo 4 - Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti
Articolo 5 - Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese
Articolo 6 - Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese
Articolo 7 - Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica per le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
Articolo 8 - Modifiche in materia di ICI
Articolo 9 - Disciplina dei consorzi agrari
Articolo 10 - Società cooperative
Articolo 11 - Internazionalizzazione delle imprese
Articolo 12 - Commercio internazionale e incentivi per linternazionalizzazione delle imprese
Articolo 13 - Fondi regionali con finalità di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa
Articolo 14 - Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa
Articolo 15 - Tutela penale dei diritti di proprietà industriale
Articolo 16 - Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale
Articolo 17 - Contrasto della contraffazione
Articolo 18 - Azioni a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici
Articolo 19 - Proprietà industriale
Articolo 20 - Bollo virtuale
Articolo 21 - Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezz
Articolo 22 - Introduzione dell'articolo 22-bis del codice del consumo, in materia di tutela dei consumatori contro la pubblicità ingannevole delle compagnie marittime
Articolo 23 - Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244
Articolo 24 - Iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale
Articolo 25 - Delega al Governo in materia nucleare
Articolo 26 - Energia nucleare
Articolo 27 - Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico
Articolo 28 - Ridefinizione dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
Articolo 29 - Agenzia per la sicurezza nucleare
Articolo 30 - Misure per l'efficienza del settore energetico
Articolo 31 - Semplificazione di procedure
Articolo 32 - Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di clienti finali energivori
Articolo 33 - Reti internet di utenza
Articolo 34 - Misure per il risparmio energetico
Articolo 35 - Efficienza energetica degli edifici
Articolo 36 - Misure per lo sviluppo della programmazione negoziata
Articolo 37 - Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA
Articolo 38 - Promozione dell'innovazione nel settore energetico
Articolo 39 - Valorizzazione ambientale degli immobili militari e penitenziari
Articolo 40 - Elettrodotti aerei
Articolo 41 - Tutela giurisdizionale
Articolo 42 - Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare e altre disposizioni in materia di fonti per la produzione di energia elettrica
Articolo 43 - Tassa automobilistica dei veicoli alimentati a GPL o a metano
Articolo 44 - Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti
Articolo 45 - Istituzione del Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi
Articolo 46 - Progetti di innovazione industriale e misure per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria
Articolo 47 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza
Articolo 48 - Modifiche al decreto-legge n. 223 del 2006
Articolo 49 - Modifica dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Articolo 50 - Verifica della liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili
Articolo 51 - Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti
Articolo 52 - SACE Spa
Articolo 53 - Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Articolo 54 - Internazionalizzazione delle imprese e sostegno alla rete estera dell'Istituto nazionale per il commercio estero
Articolo 55 - Interpretazione autentica in materia di esercizio di autotrasporto in forma associata
Articolo 56 - Editoria
Articolo 57 - Distruzione delle armi chimiche
Articolo 58 - Requisiti per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale
Articolo 59 - Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale
Articolo 60 - Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
Articolo 61 - Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
Articolo 62 - Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188
Articolo 63 - Ulteriori misure in materia di trasporti ferroviari
Articolo 64 - Disposizioni in materia di farmaci
Allegato 1 - Enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese
Allegato 2 - Allegato 2 - (articolo 57, comma 2)