Legge 23/7/2009 n. 99
Articolo 37
Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA
Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA
1. E' istituita, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
2. L'ENEA e' un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonche' alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione vigente o delegata dal Ministero vigilante, al quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza e altresi' nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali.
3. L'ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate dal presente articolo e dagli atti indicati al comma 7, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
4. Sono organi dell'ENEA:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio dei revisori dei conti.
5. Il presidente e' il legale rappresentante dell'ENEA, la dirige e ne e' responsabile.
6. Il consiglio di amministrazione, formato da tre componenti, incluso il presidente, e' nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica, scientifica o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA.
7. Entro sei mesi dalla nomina il consiglio di amministrazione propone al Ministro dello sviluppo economico, in coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilita' e del personale, che sono adottati dal Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con lo statuto sono altresi' disciplinate le modalita' di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del collegio dei revisori dei conti, formato da tre componenti, di cui uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 7 il Ministro dello sviluppo economico esercita il controllo di legittimita' e di merito sui predetti atti in conformita' ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con la presente legge, sentiti, per le parti di competenza, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla nomina del presidente dell'ENEA, e' determinata la dotazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'ENEA, attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa.
10. Alle risorse umane dell'ENEA si applica il contratto di lavoro dei dipendenti degli enti di ricerca.
11. Nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca, sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'ENEA, le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attivita'.
12. A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, e' abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
13. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (1)
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(1) Articolo sostituito dall'art. 4, L 28/12/2015, n. 221.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni per loperatività delle reti di impreseArticolo 2 - Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dellinnovazione e altre forme di incentivi
Articolo 3 - Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dellinnovazione e altre forme di incentivi
Articolo 4 - Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti
Articolo 5 - Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese
Articolo 6 - Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese
Articolo 7 - Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica per le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
Articolo 8 - Modifiche in materia di ICI
Articolo 9 - Disciplina dei consorzi agrari
Articolo 10 - Società cooperative
Articolo 11 - Internazionalizzazione delle imprese
Articolo 12 - Commercio internazionale e incentivi per linternazionalizzazione delle imprese
Articolo 13 - Fondi regionali con finalità di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa
Articolo 14 - Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa
Articolo 15 - Tutela penale dei diritti di proprietà industriale
Articolo 16 - Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale
Articolo 17 - Contrasto della contraffazione
Articolo 18 - Azioni a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici
Articolo 19 - Proprietà industriale
Articolo 20 - Bollo virtuale
Articolo 21 - Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezz
Articolo 22 - Introduzione dell'articolo 22-bis del codice del consumo, in materia di tutela dei consumatori contro la pubblicità ingannevole delle compagnie marittime
Articolo 23 - Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244
Articolo 24 - Iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale
Articolo 25 - Delega al Governo in materia nucleare
Articolo 26 - Energia nucleare
Articolo 27 - Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico
Articolo 28 - Ridefinizione dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
Articolo 29 - Agenzia per la sicurezza nucleare
Articolo 30 - Misure per l'efficienza del settore energetico
Articolo 31 - Semplificazione di procedure
Articolo 32 - Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di clienti finali energivori
Articolo 33 - Reti internet di utenza
Articolo 34 - Misure per il risparmio energetico
Articolo 35 - Efficienza energetica degli edifici
Articolo 36 - Misure per lo sviluppo della programmazione negoziata
Articolo 37 - Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA
Articolo 38 - Promozione dell'innovazione nel settore energetico
Articolo 39 - Valorizzazione ambientale degli immobili militari e penitenziari
Articolo 40 - Elettrodotti aerei
Articolo 41 - Tutela giurisdizionale
Articolo 42 - Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare e altre disposizioni in materia di fonti per la produzione di energia elettrica
Articolo 43 - Tassa automobilistica dei veicoli alimentati a GPL o a metano
Articolo 44 - Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti
Articolo 45 - Istituzione del Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi
Articolo 46 - Progetti di innovazione industriale e misure per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria
Articolo 47 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza
Articolo 48 - Modifiche al decreto-legge n. 223 del 2006
Articolo 49 - Modifica dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Articolo 50 - Verifica della liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili
Articolo 51 - Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti
Articolo 52 - SACE Spa
Articolo 53 - Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Articolo 54 - Internazionalizzazione delle imprese e sostegno alla rete estera dell'Istituto nazionale per il commercio estero
Articolo 55 - Interpretazione autentica in materia di esercizio di autotrasporto in forma associata
Articolo 56 - Editoria
Articolo 57 - Distruzione delle armi chimiche
Articolo 58 - Requisiti per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale
Articolo 59 - Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale
Articolo 60 - Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
Articolo 61 - Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
Articolo 62 - Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188
Articolo 63 - Ulteriori misure in materia di trasporti ferroviari
Articolo 64 - Disposizioni in materia di farmaci
Allegato 1 - Enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese
Allegato 2 - Allegato 2 - (articolo 57, comma 2)