Legge 23/7/2009 n. 99
Articolo 17
Contrasto della contraffazione
Contrasto della contraffazione
1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «473, 474,».
2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo:
1) le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato,» sono soppresse;
2) le parole: «da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose» sono sostituite dalle seguenti: «da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose»;
3) la parola: «intellettuale» è sostituita dalla seguente: «industriale»;
b) il secondo periodo è soppresso;
c) nel quinto periodo prima delle parole: «Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale» sono inserite le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato,».
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato, da ultimo, dal comma 2 del presente articolo, e salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede.
[4. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica».] (1)
----------
(1) Comma abrogato dall'art. 16, DL 25/9/2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/11/2009, n. 166.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni per loperatività delle reti di impreseArticolo 2 - Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dellinnovazione e altre forme di incentivi
Articolo 3 - Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dellinnovazione e altre forme di incentivi
Articolo 4 - Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti
Articolo 5 - Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese
Articolo 6 - Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese
Articolo 7 - Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica per le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
Articolo 8 - Modifiche in materia di ICI
Articolo 9 - Disciplina dei consorzi agrari
Articolo 10 - Società cooperative
Articolo 11 - Internazionalizzazione delle imprese
Articolo 12 - Commercio internazionale e incentivi per linternazionalizzazione delle imprese
Articolo 13 - Fondi regionali con finalità di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa
Articolo 14 - Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa
Articolo 15 - Tutela penale dei diritti di proprietà industriale
Articolo 16 - Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale
Articolo 17 - Contrasto della contraffazione
Articolo 18 - Azioni a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici
Articolo 19 - Proprietà industriale
Articolo 20 - Bollo virtuale
Articolo 21 - Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezz
Articolo 22 - Introduzione dell'articolo 22-bis del codice del consumo, in materia di tutela dei consumatori contro la pubblicità ingannevole delle compagnie marittime
Articolo 23 - Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244
Articolo 24 - Iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale
Articolo 25 - Delega al Governo in materia nucleare
Articolo 26 - Energia nucleare
Articolo 27 - Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico
Articolo 28 - Ridefinizione dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
Articolo 29 - Agenzia per la sicurezza nucleare
Articolo 30 - Misure per l'efficienza del settore energetico
Articolo 31 - Semplificazione di procedure
Articolo 32 - Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di clienti finali energivori
Articolo 33 - Reti internet di utenza
Articolo 34 - Misure per il risparmio energetico
Articolo 35 - Efficienza energetica degli edifici
Articolo 36 - Misure per lo sviluppo della programmazione negoziata
Articolo 37 - Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA
Articolo 38 - Promozione dell'innovazione nel settore energetico
Articolo 39 - Valorizzazione ambientale degli immobili militari e penitenziari
Articolo 40 - Elettrodotti aerei
Articolo 41 - Tutela giurisdizionale
Articolo 42 - Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare e altre disposizioni in materia di fonti per la produzione di energia elettrica
Articolo 43 - Tassa automobilistica dei veicoli alimentati a GPL o a metano
Articolo 44 - Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti
Articolo 45 - Istituzione del Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi
Articolo 46 - Progetti di innovazione industriale e misure per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria
Articolo 47 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza
Articolo 48 - Modifiche al decreto-legge n. 223 del 2006
Articolo 49 - Modifica dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Articolo 50 - Verifica della liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili
Articolo 51 - Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti
Articolo 52 - SACE Spa
Articolo 53 - Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Articolo 54 - Internazionalizzazione delle imprese e sostegno alla rete estera dell'Istituto nazionale per il commercio estero
Articolo 55 - Interpretazione autentica in materia di esercizio di autotrasporto in forma associata
Articolo 56 - Editoria
Articolo 57 - Distruzione delle armi chimiche
Articolo 58 - Requisiti per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale
Articolo 59 - Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale
Articolo 60 - Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
Articolo 61 - Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
Articolo 62 - Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188
Articolo 63 - Ulteriori misure in materia di trasporti ferroviari
Articolo 64 - Disposizioni in materia di farmaci
Allegato 1 - Enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese
Allegato 2 - Allegato 2 - (articolo 57, comma 2)