Articolo Normativa

Legge 23/7/2009 n. 99

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia

Articolo 29

Agenzia per la sicurezza nucleare

Agenzia per la sicurezza nucleare

[1. E' istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorita' nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attivita' concernenti la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari provenienti da attivita' mediche ed industriali, la protezione dalle radiazioni, nonche' le funzioni e i compiti di vigilanza sulla salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica. (3)

1-bis. L'Agenzia e' l'autorita' nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e la vigilanza in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari, ai sensi della direttiva 2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009. (4)

2. L'Agenzia è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA e dalle risorse dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), attualmente preposte alle attività di competenza dell'Agenzia che le verranno associate.

3. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1 senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui al comma 17.

4. L'Agenzia vigila sulla sicurezza nucleare e sulla radioprotezione nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed efficienti tecniche disponibili, nel rispetto del diritto alla salute e all'ambiente ed in ossequio ai principi di precauzione suggeriti dagli organismi comunitari. L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare. L'Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri Paesi e con le organizzazioni europee e internazionali d'interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnati, anche concludendo accordi di collaborazione. L'Agenzia assicura la partecipazione ai processi internazionali di valutazione della sicurezza nucleare anche per gli impianti nucleari in esercizio in altri Paesi. (3) (5)

5. L'Agenzia e' la sola autorita' nazionale responsabile per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. In particolare:
a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche in riferimento alle attivita' di cui al comma 1 sono soggette al preventivo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia;
b) l'Agenzia ha la responsabilita' del controllo e della verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi;
c) l'Agenzia svolge ispezioni al fine di assicurare che le attivita' non producano rischi per le popolazioni e l'ambiente e che le condizioni di esercizio siano rispettate;
d) gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti e a partecipare alle prove richieste;
e) ai fini della verifica della sicurezza e delle garanzie di qualita', l'Agenzia richiede ai soggetti responsabili la trasmissione di dati, informazioni e documenti;
f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, standard e procedure tecniche e pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, anche in conformita' alla normativa comunitaria e internazionale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;
g) l'Agenzia puo' imporre prescrizioni e misure correttive e, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza alle richieste di esibizione di documenti ed accesso agli impianti o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni o i documenti acquisiti non siano veritieri, irrogare, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro, nonche' disporre la sospensione delle attivita' e proporre alle autorita' competenti la revoca delle autorizzazioni. Alle sanzioni non si applica quanto previsto dall' art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Gli importi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia sono versati, per il funzionamento dell'Agenzia stessa, al conto di tesoreria unica, ad essa intestato, da aprire presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell' art. 1, primo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'Agenzia comunica annualmente all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze gli importi delle sanzioni complessivamente incassati. Il finanziamento ordinario annuale a carico del bilancio dello Stato di cui ai commi 17 e 18 del presente articolo e' corrispondentemente ridotto per pari importi. L'Agenzia e' tenuta a versare, nel medesimo esercizio, anche successivamente all'avvio dell'ordinaria attivita', all'entrata del bilancio dello Stato le somme rivenienti dal pagamento delle sanzioni da essa incassate ed eccedenti l'importo del finanziamento ordinario annuale ad essa riconosciuto a legislazione vigente;
h) ... (Abrogata) ...
i) l'Agenzia definisce e controlla le procedure che i titolari dell'autorizzazione allo smantellamento di impianti nucleari o alla detenzione e custodia di materiale radioattivo devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita nel rispetto dei migliori standard internazionali, fissati dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA); l) l'Agenzia ha il potere di proporre ad altre istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie. (3)

6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia può avvalersi, previa la stipula di apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della collaborazione delle agenzie regionali per l'ambiente.

7. Per l'esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell'Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione dei servizi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

8. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri. I componenti dell'Agenzia sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa il presidente dell'Agenzia, due membri sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e due dal Ministro dello sviluppo economico. Prima della deliberazione del Consiglio dei ministri, le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere e possono procedere all'audizione delle persone individuate. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni. Il presidente e i membri dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscusse moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore della tecnologia nucleare, della gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e della sicurezza sanitaria. [La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia] (1). Il Governo trasmette annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare predisposta dall'Agenzia.

9. Il presidente dell'Agenzia ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza del presidente e di almeno due membri. Le decisioni dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti.

10. Sono organi dell'Agenzia il presidente e il collegio dei revisori dei conti. Il direttore generale è nominato collegialmente dall'Agenzia all'unanimità dei suoi componenti e svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura. Il collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, e da due componenti supplenti. Il collegio dei revisori dei conti vigila, ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile, sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarità della gestione.

11. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia e dei suoi organi sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è definita e individuata anche la sede dell'Agenzia. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse dell'ISPRA e dell'ENEA allo stato disponibili ai sensi del comma 18.

12. Gli organi dell'Agenzia e i suoi componenti durano in carica sette anni.

13. A pena di decadenza il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti privati, ne' ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore, fermo restando, per i dipendenti pubblici, quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (2)

14. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, il presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e la vigilanza della stessa in funzione dei compiti istituzionali definiti dalla legge.

16. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia.

16-bis. Per l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, l'Agenzia si avvale dei propri ispettori, che operano ai sensi dell'articolo 10, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. (4)

16-ter. L'Agenzia assicura, attraverso idonei strumenti di formazione ed aggiornamento, il mantenimento e lo sviluppo delle competenze in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione del proprio personale. (4)

17. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le risorse di personale dell'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuate le risorse di personale dell'organico dell'ENEA e di sue società partecipate, che verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Il personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del trasferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, sono trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie, attualmente in dotazione alle amministrazioni cedenti, necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 18. Con lo stesso decreto sono apportate le corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle amministrazioni cedenti.

18. Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attività dell'Agenzia e del conseguente afflusso delle risorse derivanti dai diritti che l'Agenzia è autorizzata ad applicare e introitare in relazione alle prestazioni di cui al comma 5, agli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia, determinati in 500.000 euro per l'anno 2009 e in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

19. Per l'amministrazione e la contabilità dell'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

20. Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui al comma 16, le funzioni e i compiti trasferiti all'Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto del presente articolo continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici già disciplinata dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, o dall'articolazione organizzativa dell'ISPRA nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o dall'articolazione di cui al precedente periodo sino alla medesima data. (5)

21. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico. In tale ipotesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, che esercita le funzioni del presidente e dei membri dell'Agenzia, eventualmente coadiuvato da due vice commissari.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ] (6)
------------------------

(1) Periodo soppresso dall'art.3, d.l. 8/7/2010, n. 105.
(2) Comma modficato dall'art.3, d.l. 8/7/2010, n. 105 e successivamente sostituito dall'art. 2, DLGS 19/10/2011, n. 185.
(3) Comma modificato dall'art. 5, DL 31/3/2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26/5/2011, n. 75.
(4) Comma aggiunto dall'art. 2, DLGS 19/10/2011, n. 185.
(5) Comma modificato dall'art. 2, DLGS 19/10/2011, n. 185.
(6) Articolo abrogato dall'art. 10, DLGS 4/3/2014, n. 45.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Disposizioni per l’operatività delle reti di imprese
Articolo 2 - Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione e altre forme di incentivi
Articolo 3 - Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione e altre forme di incentivi
Articolo 4 - Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti
Articolo 5 - Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese
Articolo 6 - Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese
Articolo 7 - Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica per le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
Articolo 8 - Modifiche in materia di ICI
Articolo 9 - Disciplina dei consorzi agrari
Articolo 10 - Società cooperative
Articolo 11 - Internazionalizzazione delle imprese
Articolo 12 - Commercio internazionale e incentivi per l’internazionalizzazione delle imprese
Articolo 13 - Fondi regionali con finalità di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa
Articolo 14 - Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa
Articolo 15 - Tutela penale dei diritti di proprietà industriale
Articolo 16 - Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale
Articolo 17 - Contrasto della contraffazione
Articolo 18 - Azioni a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici
Articolo 19 - Proprietà industriale
Articolo 20 - Bollo virtuale
Articolo 21 - Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezz
Articolo 22 - Introduzione dell'articolo 22-bis del codice del consumo, in materia di tutela dei consumatori contro la pubblicità ingannevole delle compagnie marittime
Articolo 23 - Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244
Articolo 24 - Iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale
Articolo 25 - Delega al Governo in materia nucleare
Articolo 26 - Energia nucleare
Articolo 27 - Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico
Articolo 28 - Ridefinizione dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
Articolo 29 - Agenzia per la sicurezza nucleare
Articolo 30 - Misure per l'efficienza del settore energetico
Articolo 31 - Semplificazione di procedure
Articolo 32 - Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di clienti finali energivori
Articolo 33 - Reti internet di utenza
Articolo 34 - Misure per il risparmio energetico
Articolo 35 - Efficienza energetica degli edifici
Articolo 36 - Misure per lo sviluppo della programmazione negoziata
Articolo 37 - Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA
Articolo 38 - Promozione dell'innovazione nel settore energetico
Articolo 39 - Valorizzazione ambientale degli immobili militari e penitenziari
Articolo 40 - Elettrodotti aerei
Articolo 41 - Tutela giurisdizionale
Articolo 42 - Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare e altre disposizioni in materia di fonti per la produzione di energia elettrica
Articolo 43 - Tassa automobilistica dei veicoli alimentati a GPL o a metano
Articolo 44 - Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti
Articolo 45 - Istituzione del Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi
Articolo 46 - Progetti di innovazione industriale e misure per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria
Articolo 47 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza
Articolo 48 - Modifiche al decreto-legge n. 223 del 2006
Articolo 49 - Modifica dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Articolo 50 - Verifica della liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili
Articolo 51 - Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti
Articolo 52 - SACE Spa
Articolo 53 - Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Articolo 54 - Internazionalizzazione delle imprese e sostegno alla rete estera dell'Istituto nazionale per il commercio estero
Articolo 55 - Interpretazione autentica in materia di esercizio di autotrasporto in forma associata
Articolo 56 - Editoria
Articolo 57 - Distruzione delle armi chimiche
Articolo 58 - Requisiti per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale
Articolo 59 - Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale
Articolo 60 - Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
Articolo 61 - Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
Articolo 62 - Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188
Articolo 63 - Ulteriori misure in materia di trasporti ferroviari
Articolo 64 - Disposizioni in materia di farmaci
Allegato 1 - Enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese
Allegato 2 - Allegato 2 - (articolo 57, comma 2)

Sorry. No data so far.