Legge 23/7/2009 n. 99
Articolo 12
Commercio internazionale e incentivi per linternazionalizzazione delle imprese
Commercio internazionale e incentivi per l’internazionalizzazione delle imprese
1. Il Governo e‘ delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, secondo le modalità e i princì pi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche‘ nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riunire e coordinare tutte le disposizioni
legislative vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre a quelle relative alle esportazioni, anche quelle concernenti gli investimenti in grado di promuovere l’internazionalizzazione delle produzioni italiane e prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;
b) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l’utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.
2. Il Governo e‘ delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro ventotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell’internazionalizzazione delle imprese, di cui all’allegato 1, nonche‘ degli strumenti di incentivazione per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese erogati direttamente dagli enti di cui all’allegato 1, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: (1)
a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal citato decreto legislativo n. 143 del 1998, nonche‘ all’assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell’internazionalizzazione delle imprese, secondo princìpi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall’attuale quadro economico-finanziario, nonche‘ a obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito
internazionale con le funzioni svolte dall’amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
c) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1;
d) semplificazione della procedura di ripartizione dello stanziamento annuale per il finanziamento dei programmi promozionali all’estero di enti, istituti, associazioni, consorzi export multiregionali, camere di commercio italiane all’estero, erogato ai sensi delle leggi di settore;
e) complementarità degli incentivi rispetto ad analoghe misure di competenza regionale.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi commi.
4. Per le finalità di cui all’articolo 1 della legge 27 febbraio 2006, n. 105, sono assegnati all’apposito Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, da ripartire secondo le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, per l’anno 2009, quanto a euro 500.000 l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze e quanto a euro 1.500.000 l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per l’anno 2010, quanto a euro 2.000.000 l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno e, per l’anno 2011, quanto a euro 2.000.000 l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.
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(1) Alinea modificato dall'art. 10, L. 11/11/2011, n. 180.
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Articolo 6 - Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese
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Articolo 8 - Modifiche in materia di ICI
Articolo 9 - Disciplina dei consorzi agrari
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Articolo 11 - Internazionalizzazione delle imprese
Articolo 12 - Commercio internazionale e incentivi per linternazionalizzazione delle imprese
Articolo 13 - Fondi regionali con finalità di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa
Articolo 14 - Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa
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Articolo 16 - Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale
Articolo 17 - Contrasto della contraffazione
Articolo 18 - Azioni a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici
Articolo 19 - Proprietà industriale
Articolo 20 - Bollo virtuale
Articolo 21 - Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezz
Articolo 22 - Introduzione dell'articolo 22-bis del codice del consumo, in materia di tutela dei consumatori contro la pubblicità ingannevole delle compagnie marittime
Articolo 23 - Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244
Articolo 24 - Iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale
Articolo 25 - Delega al Governo in materia nucleare
Articolo 26 - Energia nucleare
Articolo 27 - Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico
Articolo 28 - Ridefinizione dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
Articolo 29 - Agenzia per la sicurezza nucleare
Articolo 30 - Misure per l'efficienza del settore energetico
Articolo 31 - Semplificazione di procedure
Articolo 32 - Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di clienti finali energivori
Articolo 33 - Reti internet di utenza
Articolo 34 - Misure per il risparmio energetico
Articolo 35 - Efficienza energetica degli edifici
Articolo 36 - Misure per lo sviluppo della programmazione negoziata
Articolo 37 - Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA
Articolo 38 - Promozione dell'innovazione nel settore energetico
Articolo 39 - Valorizzazione ambientale degli immobili militari e penitenziari
Articolo 40 - Elettrodotti aerei
Articolo 41 - Tutela giurisdizionale
Articolo 42 - Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare e altre disposizioni in materia di fonti per la produzione di energia elettrica
Articolo 43 - Tassa automobilistica dei veicoli alimentati a GPL o a metano
Articolo 44 - Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti
Articolo 45 - Istituzione del Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi
Articolo 46 - Progetti di innovazione industriale e misure per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria
Articolo 47 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza
Articolo 48 - Modifiche al decreto-legge n. 223 del 2006
Articolo 49 - Modifica dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Articolo 50 - Verifica della liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili
Articolo 51 - Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti
Articolo 52 - SACE Spa
Articolo 53 - Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
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Articolo 57 - Distruzione delle armi chimiche
Articolo 58 - Requisiti per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale
Articolo 59 - Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale
Articolo 60 - Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
Articolo 61 - Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
Articolo 62 - Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188
Articolo 63 - Ulteriori misure in materia di trasporti ferroviari
Articolo 64 - Disposizioni in materia di farmaci
Allegato 1 - Enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese
Allegato 2 - Allegato 2 - (articolo 57, comma 2)