Articolo Normativa

Legge 23/7/2009 n. 99

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia

Articolo 39

Valorizzazione ambientale degli immobili militari e penitenziari

Valorizzazione ambientale degli immobili militari e penitenziari

1. Il Ministero della difesa, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l'appartenenza al demanio dello Stato.

2. Il Ministero della giustizia, nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, utilizzare direttamente gli istituti penitenziari con le medesime finalità di cui al comma 1.

3. Non possono essere utilizzati ai fini del comma 1 i beni immobili di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

4. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione interessata, nel rispetto dei princìpi e con le modalità previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche con particolare riferimento all'articolo 17 del medesimo codice, e successive modificazioni, può stipulare accordi con imprese a partecipazione pubblica o private. All'accordo devono essere allegati un progetto preliminare e uno studio di impatto ambientale che attesti la conformità del progetto medesimo alla normativa vigente in materia di ambiente.

5. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo economico, presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la valutazione di impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente.

6. Il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni, che svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche con riferimento alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, qualora previsto, è reso in base alla normativa vigente.

7. La determinazione finale della conferenza di servizi di cui al comma 6 costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.

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Articolo 22 - Introduzione dell'articolo 22-bis del codice del consumo, in materia di tutela dei consumatori contro la pubblicità ingannevole delle compagnie marittime
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Articolo 24 - Iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale
Articolo 25 - Delega al Governo in materia nucleare
Articolo 26 - Energia nucleare
Articolo 27 - Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico
Articolo 28 - Ridefinizione dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
Articolo 29 - Agenzia per la sicurezza nucleare
Articolo 30 - Misure per l'efficienza del settore energetico
Articolo 31 - Semplificazione di procedure
Articolo 32 - Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di clienti finali energivori
Articolo 33 - Reti internet di utenza
Articolo 34 - Misure per il risparmio energetico
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Articolo 36 - Misure per lo sviluppo della programmazione negoziata
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Articolo 38 - Promozione dell'innovazione nel settore energetico
Articolo 39 - Valorizzazione ambientale degli immobili militari e penitenziari
Articolo 40 - Elettrodotti aerei
Articolo 41 - Tutela giurisdizionale
Articolo 42 - Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare e altre disposizioni in materia di fonti per la produzione di energia elettrica
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Articolo 53 - Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
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Articolo 63 - Ulteriori misure in materia di trasporti ferroviari
Articolo 64 - Disposizioni in materia di farmaci
Allegato 1 - Enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese
Allegato 2 - Allegato 2 - (articolo 57, comma 2)

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