Articolo Normativa

Decreto Legge 1/7/2009 n. 78

Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini

Articolo 25

Spese indifferibili

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 3/8/2009, N. 102
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Parte II - Bilancio pubblico

Spese indifferibili

1 . Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali e' autorizzata la spesa di 284 milioni di euro per l'anno 2009, in soli termini di competenza.
2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2010. Le modalita' per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. (3)
3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. (3)
4. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' incrementato di 256 milioni di euro per l'anno 2009, 377 milioni di euro per l'anno 2010, 91 milioni di euro per l'anno 2011 e 54 milioni di euro per l'anno 2012. (1)
5. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno 2010», sono sostituite dalle seguenti: « 279 milioni di euro per l'anno 2009, 567 milioni di euro per l'anno 2010, 84 milioni di euro per l'anno 2011». Alla compensazione degli effetti finanziari recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della ridotazione del fondo di cui al precedente comma 4.(1)
5-bis. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, nonche' i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono eseguire i versamenti e gli adempimenti previsti per le scadenze relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre senza alcuna maggiorazione ne' sanzione e senza alcun interesse. (2)
6. All'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo le parole: «con una dotazione», sono inserite le seguenti «fino ad un massimo».
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(1) Comma modificato dalla legge di conversione 3/8/2009, n. 102.
(2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3/8/2009, n. 102.
(3) Comma modificato dall'art. 2, comma 198, L 23/12/2009, n. 191.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali
Articolo 1 bis - Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni
Articolo 1 ter - Dichiarazione di attivita' di assistenza e di sostegno alle famiglie
Articolo 2 - Contenimento del costo delle commissioni bancarie
Articolo 3 - Riduzione del costo dell’energia per imprese e famiglie
Articolo 4 - Interventi urgenti per le reti dell’energia
Articolo 4 bis - Disposizioni in materia di trasporto pubblico
Articolo 4 ter - Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV
Articolo 4 quater - Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici
Articolo 4 quinquies - Affitto di beni agricoli di proprieta' dello Stato e degli enti pubblici
Articolo 4 sexies - Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone
Articolo 4 septies - Interventi in favore della filiera agroalimentare
Articolo 5 - Detassazione degli investimenti in macchinari
Articolo 6 - Accelerazione dell’ammortamento sui beni strumentali di impresa
Articolo 6 bis - Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale
Articolo 7 - Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza
Articolo 8 - Sistema «export banca»
Articolo 9 - Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
Articolo 9 bis - Patto di stabilita' interno per gli enti locali
Articolo 10 - Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali
Articolo 11 - Analisi e studi economico-sociali
Articolo 11 bis - Obbligo di presentazione del documento unico di regolarita' contributiva
Articolo 11 ter - Sportello unico per le attivita' produttive
Articolo 11 quater - Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza
Articolo 12 - Contrasto ai paradisi fiscali
Articolo 13 - Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali
Articolo 13 bis - Disposizioni concernenti il rimpatrio di attivita' finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato
Articolo 14 - Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti
Articolo 14 bis - Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
Articolo 15 - Potenziamento della riscossione
Articolo 15 bis - Disposizioni in materia di giochi
Articolo 15 ter - Piano straordinario di contrasto del gioco illegale
Articolo 16 - Flussi finanziari
Articolo 16 bis - Riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue
Articolo 17 - Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti
Articolo 18 - Tesoreria statale
Articolo 19 - Società pubbliche
Articolo 20 - Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile
Articolo 21 - Rilascio di concessioni in materia di giochi
Articolo 22 - Settore sanitario
Articolo 22 bis - Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonome
Articolo 22 ter - Disposizioni in materia di accesso al pensionamento
Articolo 23 - Proroga di termini
Articolo 24 - Disposizioni in materia di forze armate, forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato
Articolo 25 - Spese indifferibili
Articolo 26 - Entrata in vigore