Decreto Legge 1/7/2009 n. 78
Articolo 18
Tesoreria statale
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 3/8/2009, N. 102
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Parte II - Bilancio pubblico
Tesoreria statale
1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura
non regolamentare sono fissati, per le societa' non quotate
totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente, e
per gli enti pubblici nazionali inclusi nell'elenco adottato
dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 i criteri, le modalita' e la tempistica per
l'utilizzo delle disponibilita' esistenti sui conti di Tesoreria
dello Stato, assicurando che il ricorso a qualsiasi forma di
indebitamento avvenga solo in assenza di disponibilita' e per
effettive esigenze di spesa. (1)
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare puo' essere stabilito che i
soggetti indicati al comma 1 devono detenere le proprie
disponibilita' finanziarie in appositi conti correnti presso la
Tesoreria dello Stato. Con gli stessi decreti sono stabiliti
l'eventuale tasso di interesse da riconoscere sulla predetta
giacenza, per la parte non proveniente dal bilancio dello Stato, e le
altre modalita' tecniche per l'attuazione del presente comma. Il
tasso d'interesse non puo' superare quello riconosciuto sul conto di
disponibilita' del Tesoro.
3. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura
non regolamentare sono fissati i criteri per l'integrazione dei
flussi informativi dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato,
al fine di ottimizzare i flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e
di consentire una riduzione dei costi associati a tale gestione.
4. Con separati decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
di natura non regolamentare i provvedimenti di cui ai commi da 1 a
3 possono essere estesi alle Amministrazioni incluse nell'elenco richiamato al comma 1 con esclusione degli enti
previdenziali di diritto privato, delle regioni, delle province
autonome, degli enti, di rispettiva competenza, del Servizio
sanitario nazionale, degli enti locali e degli enti del settore
camerale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle
Autorita' indipendenti nonche' degli Organi costituzionali e degli
Organi a rilevanza costituzionale. (1)
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(1) Comma modificato dalla legge di conversione 3/8/2009, n. 102.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori socialiArticolo 1 bis - Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni
Articolo 1 ter - Dichiarazione di attivita' di assistenza e di sostegno alle famiglie
Articolo 2 - Contenimento del costo delle commissioni bancarie
Articolo 3 - Riduzione del costo dellenergia per imprese e famiglie
Articolo 4 - Interventi urgenti per le reti dellenergia
Articolo 4 bis - Disposizioni in materia di trasporto pubblico
Articolo 4 ter - Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV
Articolo 4 quater - Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici
Articolo 4 quinquies - Affitto di beni agricoli di proprieta' dello Stato e degli enti pubblici
Articolo 4 sexies - Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone
Articolo 4 septies - Interventi in favore della filiera agroalimentare
Articolo 5 - Detassazione degli investimenti in macchinari
Articolo 6 - Accelerazione dellammortamento sui beni strumentali di impresa
Articolo 6 bis - Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale
Articolo 7 - Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza
Articolo 8 - Sistema «export banca»
Articolo 9 - Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
Articolo 9 bis - Patto di stabilita' interno per gli enti locali
Articolo 10 - Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali
Articolo 11 - Analisi e studi economico-sociali
Articolo 11 bis - Obbligo di presentazione del documento unico di regolarita' contributiva
Articolo 11 ter - Sportello unico per le attivita' produttive
Articolo 11 quater - Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza
Articolo 12 - Contrasto ai paradisi fiscali
Articolo 13 - Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali
Articolo 13 bis - Disposizioni concernenti il rimpatrio di attivita' finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato
Articolo 14 - Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti
Articolo 14 bis - Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
Articolo 15 - Potenziamento della riscossione
Articolo 15 bis - Disposizioni in materia di giochi
Articolo 15 ter - Piano straordinario di contrasto del gioco illegale
Articolo 16 - Flussi finanziari
Articolo 16 bis - Riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue
Articolo 17 - Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti
Articolo 18 - Tesoreria statale
Articolo 19 - Società pubbliche
Articolo 20 - Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile
Articolo 21 - Rilascio di concessioni in materia di giochi
Articolo 22 - Settore sanitario
Articolo 22 bis - Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonome
Articolo 22 ter - Disposizioni in materia di accesso al pensionamento
Articolo 23 - Proroga di termini
Articolo 24 - Disposizioni in materia di forze armate, forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato
Articolo 25 - Spese indifferibili
Articolo 26 - Entrata in vigore