Articolo Normativa

Decreto Legge 1/7/2009 n. 78

Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini

Articolo 20

Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 3/8/2009, N. 102
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Parte II - Bilancio pubblico

Contrasto alle frodi in materia di invalidita' civile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo e' effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS. (1)
2. L'INPS accerta altresi' la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'art. 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidita' civile. (2)
3. A decorrere dal 1o gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita', complete della certificazione medica attestante la natura delle infermita' invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalita' stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali. (1)
4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' attraverso le quali sono affidate all'INPS le attivita' relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidita' civile. (1)
5. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo e' soppressa la parola «anche»; b) nel secondo periodo sono soppresse le parole «sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia»; c) nel terzo periodo sono soppresse le parole «e' litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e»; (1)
5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, e' inserito il seguente 6-bis: «6-bis: Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullita', del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto componente competono le facolta' indicate nel secondo comma dell'art. 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1o aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.». (1)
6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, e' nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidita' civile, gia' approvate con decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni. Lo schema di decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma e' trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia. Dalla attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (1)
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(1) Comma modificato dalla legge di conversione 3/8/2009, n. 102.
(2) Comma modificato dall'art. 2, comma 159, L 23/12/2009, n. 191 e successivamente dall'art. 10, DL 31/5/2010, n. 78,convertito, con modificazioni dalla legge 30/7/2010, n. 122.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali
Articolo 1 bis - Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni
Articolo 1 ter - Dichiarazione di attivita' di assistenza e di sostegno alle famiglie
Articolo 2 - Contenimento del costo delle commissioni bancarie
Articolo 3 - Riduzione del costo dell’energia per imprese e famiglie
Articolo 4 - Interventi urgenti per le reti dell’energia
Articolo 4 bis - Disposizioni in materia di trasporto pubblico
Articolo 4 ter - Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV
Articolo 4 quater - Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici
Articolo 4 quinquies - Affitto di beni agricoli di proprieta' dello Stato e degli enti pubblici
Articolo 4 sexies - Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone
Articolo 4 septies - Interventi in favore della filiera agroalimentare
Articolo 5 - Detassazione degli investimenti in macchinari
Articolo 6 - Accelerazione dell’ammortamento sui beni strumentali di impresa
Articolo 6 bis - Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale
Articolo 7 - Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza
Articolo 8 - Sistema «export banca»
Articolo 9 - Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
Articolo 9 bis - Patto di stabilita' interno per gli enti locali
Articolo 10 - Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali
Articolo 11 - Analisi e studi economico-sociali
Articolo 11 bis - Obbligo di presentazione del documento unico di regolarita' contributiva
Articolo 11 ter - Sportello unico per le attivita' produttive
Articolo 11 quater - Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza
Articolo 12 - Contrasto ai paradisi fiscali
Articolo 13 - Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali
Articolo 13 bis - Disposizioni concernenti il rimpatrio di attivita' finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato
Articolo 14 - Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti
Articolo 14 bis - Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
Articolo 15 - Potenziamento della riscossione
Articolo 15 bis - Disposizioni in materia di giochi
Articolo 15 ter - Piano straordinario di contrasto del gioco illegale
Articolo 16 - Flussi finanziari
Articolo 16 bis - Riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue
Articolo 17 - Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti
Articolo 18 - Tesoreria statale
Articolo 19 - Società pubbliche
Articolo 20 - Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile
Articolo 21 - Rilascio di concessioni in materia di giochi
Articolo 22 - Settore sanitario
Articolo 22 bis - Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonome
Articolo 22 ter - Disposizioni in materia di accesso al pensionamento
Articolo 23 - Proroga di termini
Articolo 24 - Disposizioni in materia di forze armate, forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato
Articolo 25 - Spese indifferibili
Articolo 26 - Entrata in vigore