Decreto Legge 1/7/2009 n. 78
Articolo 16
Flussi finanziari
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 3/8/2009, N. 102
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Parte II - Bilancio pubblico
Flussi finanziari
1. Alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti
dall'articolo 5, dall'articolo 7, dall'articolo 19, comma 4,
dall'articolo 24, commi 74 e 76, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3,
pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a
2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per
l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012,a 275 milioni di
euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478
milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno
2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si
provvede:
a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate
dall'articolo 5, dall'articolo 12, commi 1 e 2, dall'articolo 13,
dall'articolo 14, dall'articolo 15, commi 2 e 7, dall'articolo 21 e
dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.184,4 milioni di euro per
l'anno 2009, a 1.534,4 milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9
milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno
2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro
per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni
di euro per l'anno 2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2017;
b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate
rispettivamente dall'articolo 10, dall'articolo 20 e dall'articolo
25, commi 2 e 3, pari a 140,3 milioni di euro per l'anno 2009, a
607,1 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.097,1 milioni di euro per
l'anno 2011;
c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. (1)
2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 2,4 milioni di euro per
l'anno 2009, di 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni
di euro per l'anno 2011, di 1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012,
di 1.868,4 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.828,4 milioni di
euro per l'anno 2014, di 1.665,4 milioni di euro per l'anno 2015, di
1.491,4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.783,4 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2017, mediante l'utilizzazione di quota
parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal
presente decreto e non utilizzate ai sensi del comma 1 del presente
articolo. (1)
2-bis. Per le medesime finalita' perseguite nell'anno 2008, la
dotazione del fondo di cui all'articolo 60, comma 8-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' stabilita in 1,5 milioni di
euro per l'anno 2009. (2)
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, nel
limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui
all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33. (2)
2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. (2)
3. Le risorse di cui al comma 2 sono integralmente destinate, in
conformita' alle indicazioni contenute nel Documento di
programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013,
all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e
seguenti. (3)
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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(1) Comma sostituito dalla legge di conversione 3/8/2009, n. 102.
(2) Comma inserito dalla legge di conversione 3/8/2009, n. 102.
(3) Comma modificato dalla legge di conversione 3/8/2009, n. 102.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori socialiArticolo 1 bis - Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni
Articolo 1 ter - Dichiarazione di attivita' di assistenza e di sostegno alle famiglie
Articolo 2 - Contenimento del costo delle commissioni bancarie
Articolo 3 - Riduzione del costo dellenergia per imprese e famiglie
Articolo 4 - Interventi urgenti per le reti dellenergia
Articolo 4 bis - Disposizioni in materia di trasporto pubblico
Articolo 4 ter - Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV
Articolo 4 quater - Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici
Articolo 4 quinquies - Affitto di beni agricoli di proprieta' dello Stato e degli enti pubblici
Articolo 4 sexies - Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone
Articolo 4 septies - Interventi in favore della filiera agroalimentare
Articolo 5 - Detassazione degli investimenti in macchinari
Articolo 6 - Accelerazione dellammortamento sui beni strumentali di impresa
Articolo 6 bis - Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale
Articolo 7 - Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza
Articolo 8 - Sistema «export banca»
Articolo 9 - Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
Articolo 9 bis - Patto di stabilita' interno per gli enti locali
Articolo 10 - Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali
Articolo 11 - Analisi e studi economico-sociali
Articolo 11 bis - Obbligo di presentazione del documento unico di regolarita' contributiva
Articolo 11 ter - Sportello unico per le attivita' produttive
Articolo 11 quater - Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza
Articolo 12 - Contrasto ai paradisi fiscali
Articolo 13 - Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali
Articolo 13 bis - Disposizioni concernenti il rimpatrio di attivita' finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato
Articolo 14 - Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti
Articolo 14 bis - Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
Articolo 15 - Potenziamento della riscossione
Articolo 15 bis - Disposizioni in materia di giochi
Articolo 15 ter - Piano straordinario di contrasto del gioco illegale
Articolo 16 - Flussi finanziari
Articolo 16 bis - Riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue
Articolo 17 - Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti
Articolo 18 - Tesoreria statale
Articolo 19 - Società pubbliche
Articolo 20 - Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile
Articolo 21 - Rilascio di concessioni in materia di giochi
Articolo 22 - Settore sanitario
Articolo 22 bis - Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonome
Articolo 22 ter - Disposizioni in materia di accesso al pensionamento
Articolo 23 - Proroga di termini
Articolo 24 - Disposizioni in materia di forze armate, forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato
Articolo 25 - Spese indifferibili
Articolo 26 - Entrata in vigore