Decreto Legge 1/7/2009 n. 78
Articolo 17
Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 3/8/2009, N. 102
--------------------------------------------------------------------------------
Parte II - Bilancio pubblico
Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti
1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel
comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;
b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il termine
di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con
l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi
dei regolamenti di riordino.». (1)
2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione» fino a «Ministri
interessati» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del
Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la
semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma
di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze».
3. [] (7)
4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui
al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota
delle risors disponibili delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ai fini
dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica
amministrazione.
4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono
espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi
inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono
essere comunque adottati. (2)
5. [] (7)
6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
sono aggiunte le seguenti lettere:
«h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti
presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del
personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle
spese relative alla logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del
numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione
delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non
dirigenziale nonche' il contenimento della spesa per la logistica ed
il funzionamento.».
7. [] (1) (7)
8. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non
ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco
adottato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorita'
amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa
determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto
con i Ministri interessati. (1) (8)
9. [] (1) (7)
10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno
nonche' dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in
materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale
secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di
finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo
espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo
indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento
dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della
legge 2 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale puo' essere
innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i
comuni che, allo scopo di assicurare un'efficace esercizio delle
funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti
territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
fino al raggiungimento di ventimila abitanti. (1)
11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10,
nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonche'
dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di
assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i
rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza
pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento
della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
possono altresi' bandire concorsi pubblici per titoli ed esami,
finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza
professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente
articolo nonche' dal personale di cui all'articolo 3, comma 94,
lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (1)
12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma
10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di
assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i
rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza
pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianita'
previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime
qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine
predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa
prova di idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione. Le
predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.
13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10
possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di
assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i
rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza
pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali
bandite ai sensi dei commi 10 e 11. (1)
[14. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2007, di cui all’articolo 1, commi 523 e 643 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.] (3)
15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale
relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui
all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le
relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre
2009. (10)
16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse
entro il 31 dicembre 2009. (10)
17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008,
di cui all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre
2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31
marzo 2010. (10)
18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative
alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66,
comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010. (1)
19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni
pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate
successivamente al 30 settembre 2003, e' prorogata fino al 31
dicembre 2010. (1) (10)
20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
le parole: «due membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «tre membri».
21. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle deliberazioni dell'Autorita', in caso di parita'
di voti, prevale quello del presidente. (1)
22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
e' abrogato.
22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli
organi sociali delle societa' controllate, direttamente o
indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi
pubblici o di attivita' strumentali, puo' essere disposta, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
present decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e
di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito
dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del
numero dei componenti o dei loro emolumenti. (2)
22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli
estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, de
codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti
revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione. (2)
23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del
personale del comparto sicurezza e difesa nonche' del personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere
continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari
condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al
trattamento economico fondamentale»;
b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di
certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale»;
c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo;
d) il comma 5 e' abrogato. Gli effetti di tale abrogazione
concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: «5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal
servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su
richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei
compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale;
conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle
aziende sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle
risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e'
individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al
comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei
dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli
accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei
limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.». (1)
24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni
introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 14,1 milioni di euro per
l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010,
si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307. (4)
25. L'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende
perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima
disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si
provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui
all'articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008
si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da
parte del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di cui
al medesimo articolo. (4)
26. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione
di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui
alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del medesimo
decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed
integrazioni»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Al fine di
combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31
dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con
Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo
sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro
il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi
di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale
al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita'
nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata la
retribuzione di risultato.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni
pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente
comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.»;
d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Le
disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-quater, 4-quinquies e
4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si
applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure
di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente
decreto». (1)
27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Si applicano
le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente
decreto.».
28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, dopo la
lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza
personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
29. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e' inserito il seguente:
«Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche
amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle
attivita' istituzionali e' istituito l'indice degli indirizzi delle
amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura
organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni
relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da
utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e
per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le
amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le
regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la
gestione dell'indice e' affidato al CNIPA.
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti
dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione
del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al
completamento dell'indice e del loro aggiornamento e' valutata ai
fini della responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della
retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.». (1)
30. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:
«f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; ». (1)
30-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del
comma 1 e' competente in ogni caso la sezione centrale del controllo
di legittimita'». (2)
30-ter. [Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attivita' istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge.] (12) Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in
essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
salvo che sia stata gia' pronunciata sentenza anche non definitiva
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' nullo e la relativa nullita' puo' essere fatta
valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla
competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide
nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta. (2) (5)
30-quater. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In
ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa quando il fatto dannoso
tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in
sede di controllo preventivo di legittimita' , limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.»; (6)
b) al comma 1-bis, dopo le parole: «dall'amministrazione» sono
inserite le seguenti: «di appartenenza, o da altra amministrazione,».
30-quinquies. All'articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «procedura civile,» sono
inserite le seguenti: «non puo' disporre la compensazione delle spese
del giudizio e».(2)
31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attivita' svolta
dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia
di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al
federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima puo' disporre
che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale
sulle question risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali
di controllo nonche' sui casi che presentano una questione di massima
di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si
conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle
sezioni riunite.
32. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il
comma 46, e' aggiunto il seguente comma:
«46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui
all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano
eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a
ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta
ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del
beneficio e della sostenibilita' delle posizioni finanziarie, si
svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito
del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del
Ministero dell'economia e delle finanze.».
33. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)
e' autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di amministrazione
derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi
a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e
per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza. (1)
34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entita' delle
risorse individuate ai sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con
proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle
medesime risorse.
34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui, nonche' quelli aventi strutture con sedimi in regioni diverse, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalita' di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di programma su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e puo' graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della societa' di gestione. (9)
35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 2 della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle
risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per
la prosecuzione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione
ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con
riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture. A
tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai
pertinenti capitoli di bilancio.
35-bis. Per il personale delle agenzie fiscali il periodo di
tirocinio e' prorogato fino al 31 dicembre 2009. (2)
35-ter. Al fine di assicurare l'operativita' del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso
all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, e' autorizzata, per
l'anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione,
l'acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le
colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello stato
di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del
7 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle
procedure previste dal codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. (2)
35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari a 8 milioni
di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite
alle amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. (2)
35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione
dell'attivita' di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e di proseguire nel processo di
riallineamento dei trattamenti economici del medesimo personale nei
confronti di quello dei comparti sicurezza e difesa, anche in ragione
della riconosciuta specificita' dei compiti e delle condizioni di
impiego del comparto soccorso pubblico unitariamente con quelli della
sicurezza e della difesa, di cui all'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, a decorrere
dall'anno 2010, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui
da destinare alla speciale indennita' operativa per il servizio di
soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui all'articolo
4, comma 3-bis, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008. (2)
35-sexies. In relazione alla straordinaria necessita' di risorse
umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza
sismica e alla successiva fase di ricostruzione e al fine di
mantenere, nel contempo, la piena operativita' su tutto il territorio
nazionale del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione
incendi, e' autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre
2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse
di cui al comma 35-septies, da effettuare nell'ambito delle
graduatorie di cui al comma 4 dell'articolo 23 del presente decreto
e, ove le stesse non fossero capienti, nell'ambito della graduatoria
degli idonei formata ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. (2)
35-septies. Per le finalita' di cui al comma 35-sexies, e'
autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle
risorse riferite alle amministrazioni statali di cu all'articolo 1,
comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. (2)
35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, per assicurare un piu' efficace e qualificato esercizio delle
funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle
risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi
collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare ed e' formato da tre componenti effettivi e due supplenti con comprovata esperienza in materia contabile amministrativa.
Uno dei componenti effettivi e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. (2) (11)
35-novies. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal
compimento dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni del
personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere
unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale,
anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo
restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di
decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata vigore della presente disposizione,
previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e
degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le
modalita' applicative dei principi della disposizione di cui al
presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza,
difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarita'
ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato
dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma
non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai
dirigenti medici responsabili di struttura complessa». (2)
35-decies. Restano fermi tutte le cessazioni dal servizio per
effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa
del compimento dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni,
decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data
di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, nonche' i
preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima
data in ragione del compimento dell'anzianita' massima contributiva
di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne
derivano. (2)
35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto per
l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi
70 milioni di euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti
mediante credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano
espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal
fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei
limiti delle risorse disponibili, al versamento delle somme
occorrenti all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima
le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in
via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari
da utilizzare in compensazione. (2)
35-duodecies. Il credito d'imposta di cui al comma 35-undecies non
e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della
produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del TUIR, e successive modificazioni. (2)
-----------
(1) Comma modificato dalla legge di conversione 3/8/2009, n. 102.
(2) Comma inserito dalla legge di conversione 3/8/2009, n. 102.
(3) Comma soppresso dalla legge di conversione 3/8/2009, n. 102.
(4) Comma sostituito dalla legge di conversione 3/8/2009, n. 102.
(5) Comma modificato dall'art. 1 del d.l. 3/8/2009, n. 103.
(6) Lettera modificata dall'art. 1 del d.l. 3/8/2009, n. 103.
(7) Comma abrogato dall'art. 2, DL 30/12/2009, n. 194, convertito, con modificazioni dalla L. 26/2/2010, n. 25.
(8) Comma modificato dall'art. 2, DL 30/12/2009, n. 194, convertito, con modificazioni dalla L. 26/2/2010, n. 25.
(9) Comma modificato dall'art. 47, DL 31/5/2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30/7/2010, n. 122.
(10) Per la proroga del termine vedi art. 1, DLGS 29/12/2010, n. 225.
(11) Comma modificato dall'art. 10, DL 24/6/2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11/8/2014, n. 116.
(12) Parole abrogate dall'art. 4, dell'allegato 3 al DLGS 26/8/2016, n. 174.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori socialiArticolo 1 bis - Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni
Articolo 1 ter - Dichiarazione di attivita' di assistenza e di sostegno alle famiglie
Articolo 2 - Contenimento del costo delle commissioni bancarie
Articolo 3 - Riduzione del costo dellenergia per imprese e famiglie
Articolo 4 - Interventi urgenti per le reti dellenergia
Articolo 4 bis - Disposizioni in materia di trasporto pubblico
Articolo 4 ter - Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV
Articolo 4 quater - Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici
Articolo 4 quinquies - Affitto di beni agricoli di proprieta' dello Stato e degli enti pubblici
Articolo 4 sexies - Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone
Articolo 4 septies - Interventi in favore della filiera agroalimentare
Articolo 5 - Detassazione degli investimenti in macchinari
Articolo 6 - Accelerazione dellammortamento sui beni strumentali di impresa
Articolo 6 bis - Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale
Articolo 7 - Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza
Articolo 8 - Sistema «export banca»
Articolo 9 - Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
Articolo 9 bis - Patto di stabilita' interno per gli enti locali
Articolo 10 - Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali
Articolo 11 - Analisi e studi economico-sociali
Articolo 11 bis - Obbligo di presentazione del documento unico di regolarita' contributiva
Articolo 11 ter - Sportello unico per le attivita' produttive
Articolo 11 quater - Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza
Articolo 12 - Contrasto ai paradisi fiscali
Articolo 13 - Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali
Articolo 13 bis - Disposizioni concernenti il rimpatrio di attivita' finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato
Articolo 14 - Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti
Articolo 14 bis - Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
Articolo 15 - Potenziamento della riscossione
Articolo 15 bis - Disposizioni in materia di giochi
Articolo 15 ter - Piano straordinario di contrasto del gioco illegale
Articolo 16 - Flussi finanziari
Articolo 16 bis - Riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue
Articolo 17 - Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti
Articolo 18 - Tesoreria statale
Articolo 19 - Società pubbliche
Articolo 20 - Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile
Articolo 21 - Rilascio di concessioni in materia di giochi
Articolo 22 - Settore sanitario
Articolo 22 bis - Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonome
Articolo 22 ter - Disposizioni in materia di accesso al pensionamento
Articolo 23 - Proroga di termini
Articolo 24 - Disposizioni in materia di forze armate, forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato
Articolo 25 - Spese indifferibili
Articolo 26 - Entrata in vigore