Decreto Legge 1/7/2009 n. 78
Articolo 21
Rilascio di concessioni in materia di giochi
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 3/8/2009, N. 102
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Parte II - Bilancio pubblico
Rilascio di concessioni in materia di giochi
1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attivita' di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attivitae' sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralita' di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresi' la maggiore concorrenzialita', economicita' e capillarita' distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa anche alla raccolta a distanza delle predette lotterie, ai piu' qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilita' morale, tecnica ed economica.
2. La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio, comprensivo del compenso dell'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.
3. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione e' basata sul criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario e' attribuito ai seguenti criteri: a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a 300 milioni di euro nell'anno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari; b) offerta di standard qualitativi che garantiscano la piu' completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilita' e non imitabilita' dei biglietti, nonche' di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite; c) capillarita' della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre 2010, fermo restando il divieto, a pena di nullita', di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla liberta' contrattuale dei fornitori di beni o servizi.
4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non piu' di una volta, hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo e' subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione.
5. Per garantire il mantenimento dell'utile erariale, le lotterie ad estrazione istantanea indette in costanza della vigente concessione continuano ad essere distribuite dalla rete esclusiva dell'attuale concessionario, che le gestisce, comunque non oltre il 31 gennaio 2012, secondo le regole vigenti, a condizione che quest'ultimo sia risultato aggiudicatario anche della nuova concessione.
6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita restano in ogni caso riservati al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede direttamente, ovvero mediante una societa' a totale partecipazione pubblica.
7. Per garantire l'esito positivo della concreta sperimentazione e dell'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, entro il 15 settembre 2009 il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo: a) l'affidamento della concessione agli attuali concessionari che ne facciano richiesta entro il 20 novembre 2009 e che siano stati autorizzati all'installazione dei videoterminali, con conseguente prosecuzione della stessa senza alcuna soluzione di continuita'; b) l'affidamento della concessione ad ulteriori operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza con quelli gia' richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. Gli operatori di cui alla presente lettera, al pari dei concessionari di cui alla lettera a), sono autorizzati all'installazione dei videoterminali fino a un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta gia' posseduti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale; c) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali, previste dall'articolo 12, comma 1, lettera l), numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, fino al termine delle concessioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma. La perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non determina la decadenza dalle autorizzazioni acquisite.
8. All'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il numero 5) e' sostituito dal seguente: «5) le modalita' con cui le autorizzazioni all'installazione dei videoterminali di cui al numero 4) possono essere cedute tra i soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento della loro acquisizione e delle successive attivita' di installazione; ».
9. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il comma 5 e' sostituito dai seguenti: «5. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto dell'illegalita' e dell'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attivita' di controllo sul territorio, e di utilizzare le risorse ordinariamente previste per la formazione del personale dell'amministrazione finanziaria a cura della Scuola di cui al presente articolo, ferme restando le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma, anche mediante procedure selettive.
5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal transito di cui al comma 5 si provvede a valere nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; le predette risorse sono utilizzate secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il personale interessato dal transito di cui al comma 5 e' destinatario di un apposito programma di riqualificazione da effettuare a valere e nei limiti delle risorse destinate alla formazione a cura della Scuola di cui al presente articolo.».
10. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo la lettera p) e' aggiunta la seguente: «p-bis) disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che, nell'ambito del gioco del Bingo, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco, prevedendo, inoltre, la possibilita' per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria gia' prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente.».
11. Al fine di consentire la parita' di trattamento tra i soggetti che parteciperanno alle selezioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche' dal presente articolo, qualora il nuovo aggiudicatario sia gia' concessionario dello specifico gioco, il trasferimento in proprieta' all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutti i beni materiali e immateriali costituenti la rete distributiva fisica, previsto dalle concessioni in essere, e' differito alla scadenza della convenzione di concessione sottoscritta all'esito delle citate procedure di selezione.
12. Relativamente al gioco istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e' possibile adottare ulteriori formule di gioco derivabili dall'estrazione fino ad un massimo di 100 numeri, dall'1 al 100, ambedue inclusi, e stabilire, per tali formule di gioco, l'aliquota del prelievo erariale in misura pari all'11 per cento delle cartelle acquistate, la percentuale delle somme da distribuire in vincite in misura non inferiore al 70 per cento della raccolta di ogni partita e il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco in misura pari allo 0,80 per cento del valore delle cartelle acquistate.
13. Il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli e' stabilito, per l'anno 2009, al 31 ottobre con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da aprile dell'anno precedente a settembre dell'anno in corso e, per l'anno 2010, al 30 aprile e al 31 ottobre, rispettivamente, con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da ottobre dell'anno precedente a marzo dell'anno in corso e per quella dovuta da aprile a settembre dell'anno in corso.(1)
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(1) Comma sostituito dalla legge di conversione 3/8/2009, n. 102.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori socialiArticolo 1 bis - Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni
Articolo 1 ter - Dichiarazione di attivita' di assistenza e di sostegno alle famiglie
Articolo 2 - Contenimento del costo delle commissioni bancarie
Articolo 3 - Riduzione del costo dellenergia per imprese e famiglie
Articolo 4 - Interventi urgenti per le reti dellenergia
Articolo 4 bis - Disposizioni in materia di trasporto pubblico
Articolo 4 ter - Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV
Articolo 4 quater - Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici
Articolo 4 quinquies - Affitto di beni agricoli di proprieta' dello Stato e degli enti pubblici
Articolo 4 sexies - Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone
Articolo 4 septies - Interventi in favore della filiera agroalimentare
Articolo 5 - Detassazione degli investimenti in macchinari
Articolo 6 - Accelerazione dellammortamento sui beni strumentali di impresa
Articolo 6 bis - Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale
Articolo 7 - Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza
Articolo 8 - Sistema «export banca»
Articolo 9 - Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
Articolo 9 bis - Patto di stabilita' interno per gli enti locali
Articolo 10 - Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali
Articolo 11 - Analisi e studi economico-sociali
Articolo 11 bis - Obbligo di presentazione del documento unico di regolarita' contributiva
Articolo 11 ter - Sportello unico per le attivita' produttive
Articolo 11 quater - Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza
Articolo 12 - Contrasto ai paradisi fiscali
Articolo 13 - Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali
Articolo 13 bis - Disposizioni concernenti il rimpatrio di attivita' finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato
Articolo 14 - Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti
Articolo 14 bis - Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
Articolo 15 - Potenziamento della riscossione
Articolo 15 bis - Disposizioni in materia di giochi
Articolo 15 ter - Piano straordinario di contrasto del gioco illegale
Articolo 16 - Flussi finanziari
Articolo 16 bis - Riassegnazione dei fondi per le infrastrutture irrigue
Articolo 17 - Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti
Articolo 18 - Tesoreria statale
Articolo 19 - Società pubbliche
Articolo 20 - Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile
Articolo 21 - Rilascio di concessioni in materia di giochi
Articolo 22 - Settore sanitario
Articolo 22 bis - Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle province autonome
Articolo 22 ter - Disposizioni in materia di accesso al pensionamento
Articolo 23 - Proroga di termini
Articolo 24 - Disposizioni in materia di forze armate, forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di Stato
Articolo 25 - Spese indifferibili
Articolo 26 - Entrata in vigore