Legge 18/6/2009 n. 69
Articolo 11
Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nellambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
Capo II - Semplificazioni
Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
1. Ferme restando le competenze regionali, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all’individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale, anche con l’obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l’aderenza dei malati alle terapie mediche;
b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari;
c) realizzare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l’attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe;
d) consentire, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate, anche prevedendo la possibilità di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro del referto in farmacia;
e) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale entro il limite dell’accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
f) rivedere i requisiti di ruralità di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221, al fine di riservare la corresponsione dell’indennità annua di residenza prevista dall’articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in presenza di situazioni di effettivo disagio in relazione alla localizzazione delle farmacie e all’ampiezza del territorio servito.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3. Nel caso in cui ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti siano richiesti da qualsiasi pubblica amministrazione atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste, senza che tale procedura comporti alcuna penalizzazione.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Banda largaArticolo 2 - Società di consulenza finanziaria
Articolo 3 - Chiarezza dei testi normativi
Articolo 4 - Semplificazione della legislazione
Articolo 5 - Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi
Articolo 6 - Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari
Articolo 7 - Certezza dei tempi di conclusione del procedimento
Articolo 8 - Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche
Articolo 9 - Conferenza di servizi e silenzio assenso
Articolo 10 - Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali
Articolo 11 - Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nellambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
Articolo 12 - Delega al Governo per ladozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale
Articolo 13 - Cooperazione allo sviluppo internazionale
Articolo 14 - Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate
Articolo 15 - Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici
Articolo 16 - Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale
Articolo 17 - Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici
Articolo 18 - Progetti di eccellenza per il rilancio della competitività turistica italiana
Articolo 19 - ENIT - Agenzia nazionale del turismo
Articolo 20 - Misure urgenti per lefficienza del Corpo forestale dello Stato
Articolo 21 - Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale
Articolo 22 - Spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane
Articolo 23 - Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per ladozione dei provvedimenti o per lerogazione dei servizi al pubblico
Articolo 24 - Riorganizzazione del Centro nazionale per linformatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione
Articolo 25 - Trasformazione in fondazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee
Articolo 26 - Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.
Articolo 27 - Modifica della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca
Articolo 28 - Personale a tempo determinato presso la Croce Rossa italiana
Articolo 29 - Disposizioni relative alle sedi diplomatiche e consolari
Articolo 30 - Tutela non giurisdizionale dellutente dei servizi pubblici
Articolo 31 - Modifiche allarticolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
Articolo 32 - Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea
Articolo 33 - Delega al Governo per la modifica del codice dellamministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Articolo 34 - Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti
Articolo 35 - Diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni
Articolo 36 - VOIP e Sistema pubblico di connettività
Articolo 37 - Carta nazionale dei servizi
Articolo 38 - Modifica dellarticolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53
Articolo 39 - Riallocazione di fondi
Articolo 40 - Modifiche agli articoli 38 e 48 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di impresa in un giorno e di risparmio energetico
Articolo 41 - Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123
Articolo 42 - Disposizioni concernenti la Corte dei conti
Articolo 43 - Norme urgenti per la funzionalità dellAvvocatura dello Stato
Articolo 44 - Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo
Articolo 45 - Modifiche al libro primo del codice di procedura civile
Articolo 46 - Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile
Articolo 47 - Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile
Articolo 48 - Introduzione dellarticolo 540-bis del codice di procedura civile
Articolo 49 - Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile
Articolo 50 - Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile
Articolo 51 - Procedimento sommario di cognizione
Articolo 52 - Modifiche alle disposizioni per lattuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
Articolo 53 - Abrogazione dellarticolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e disposizioni transitorie
Articolo 54 - Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili
Articolo 55 - Notificazione a cura dellAvvocatura dello Stato
Articolo 56 - Misure in tema di razionalizzazione delle modalità di proposizione e notificazione delle domande giudiziali
Articolo 57 - Modifica allarticolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205
Articolo 58 - Disposizioni transitorie
Articolo 59 - Decisione delle questioni di giurisdizione
Articolo 60 - Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali
Articolo 61 - Disposizioni in materia di concordato
Articolo 62 - Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili
Articolo 63 - Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari
Articolo 64 - Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare
Articolo 65 - Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio
Articolo 66 - Semplificazione delle procedure per laccesso al notariato
Articolo 67 - Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia
Articolo 68 - Abrogazioni e modificazione di norme
Articolo 69 - Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione
Articolo 70 - Patrimonio dello Stato Spa
Articolo 71 - Società pubbliche
Articolo 72 - Clausola di salvaguardia
Allegato - Allegato