Articolo Normativa

Legge 18/6/2009 n. 69

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile

Articolo 45

Modifiche al libro primo del codice di procedura civile 

Capo IV - Giustizia

Modifiche al libro primo del codice di procedura civile 

1. All’articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro»;
b) al secondo comma, le parole: «lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro»;
c) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali».
2. L’articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art. 38. - (Incompetenza). - L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Fuori dei casi previsti dall’articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo. L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 183. Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni».
3. All’articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo»;
b) al secondo comma, primo periodo, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;
c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dal deposito del ricorso».
4. Agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 del codice di procedura civile, la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza».
5. All’articolo 43 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «La sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento» e la parola: «impugnata» è sostituita dalla seguente: «impugnato»;
b) al terzo comma, le parole: «della sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «dell’ordinanza».
6. Al primo comma dell’articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;
b) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
7. All’articolo 54 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250».
8. All’articolo 67, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 10» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 500».
9. Al terzo comma dell’articolo 83 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato»;
b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia»;
c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica».
10. Al primo comma dell’articolo 91 del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92».
11. All’articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione,» sono sostituite dalle seguenti: «o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione,».
12. All’articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata».
13. All’articolo 101 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione».
14. L’articolo 115 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art. 115. - (Disponibilità delle prove). - Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza».
15. All’articolo 118, terzo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 5» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 1.500».
16. All’articolo 120 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all’articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati».
17. Al secondo comma dell’articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
18. All’articolo 137 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile»;
b) al terzo comma, la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente: «quarto».
19. All’articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma».

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Banda larga 
Articolo 2 - Società di consulenza finanziaria
Articolo 3 - Chiarezza dei testi normativi 
Articolo 4 - Semplificazione della legislazione
Articolo 5 - Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi
Articolo 6 - Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari 
Articolo 7 - Certezza dei tempi di conclusione del procedimento 
Articolo 8 - Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche 
Articolo 9 - Conferenza di servizi e silenzio assenso 
Articolo 10 - Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali 
Articolo 11 - Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
Articolo 12 - Delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale 
Articolo 13 - Cooperazione allo sviluppo internazionale 
Articolo 14 - Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate 
Articolo 15 - Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici
Articolo 16 - Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale 
Articolo 17 - Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici
Articolo 18 - Progetti di eccellenza per il rilancio della competitività turistica italiana
Articolo 19 - ENIT - Agenzia nazionale del turismo 
Articolo 20 - Misure urgenti per l’efficienza del Corpo forestale dello Stato 
Articolo 21 - Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale 
Articolo 22 - Spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane 
Articolo 23 - Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l’adozione dei provvedimenti o per l’erogazione dei servizi al pubblico 
Articolo 24 - Riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione 
Articolo 25 - Trasformazione in fondazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee
Articolo 26 - Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A. 
Articolo 27 - Modifica della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca
Articolo 28 - Personale a tempo determinato presso la Croce Rossa italiana 
Articolo 29 - Disposizioni relative alle sedi diplomatiche e consolari 
Articolo 30 - Tutela non giurisdizionale dell’utente dei servizi pubblici 
Articolo 31 - Modifiche all’articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 
Articolo 32 - Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea 
Articolo 33 - Delega al Governo per la modifica del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
Articolo 34 - Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti 
Articolo 35 - Diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni 
Articolo 36 - VOIP e Sistema pubblico di connettività 
Articolo 37 - Carta nazionale dei servizi 
Articolo 38 - Modifica dell’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 
Articolo 39 - Riallocazione di fondi
Articolo 40 - Modifiche agli articoli 38 e 48 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di impresa in un giorno e di risparmio energetico 
Articolo 41 - Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 
Articolo 42 - Disposizioni concernenti la Corte dei conti
Articolo 43 - Norme urgenti per la funzionalità dell’Avvocatura dello Stato
Articolo 44 - Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo 
Articolo 45 - Modifiche al libro primo del codice di procedura civile 
Articolo 46 - Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile 
Articolo 47 - Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile 
Articolo 48 - Introduzione dell’articolo 540-bis del codice di procedura civile 
Articolo 49 - Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile 
Articolo 50 - Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile 
Articolo 51 - Procedimento sommario di cognizione 
Articolo 52 - Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 
Articolo 53 - Abrogazione dell’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e disposizioni transitorie 
Articolo 54 - Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili 
Articolo 55 - Notificazione a cura dell’Avvocatura dello Stato 
Articolo 56 - Misure in tema di razionalizzazione delle modalità di proposizione e notificazione delle domande giudiziali 
Articolo 57 - Modifica all’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205
Articolo 58 - Disposizioni transitorie 
Articolo 59 - Decisione delle questioni di giurisdizione 
Articolo 60 - Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali 
Articolo 61 - Disposizioni in materia di concordato 
Articolo 62 - Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili 
Articolo 63 - Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari
Articolo 64 - Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare
Articolo 65 - Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio
Articolo 66 - Semplificazione delle procedure per l’accesso al notariato 
Articolo 67 - Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia
Articolo 68 - Abrogazioni e modificazione di norme
Articolo 69 - Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione 
Articolo 70 - Patrimonio dello Stato Spa 
Articolo 71 - Società pubbliche 
Articolo 72 - Clausola di salvaguardia
Allegato - Allegato

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