Legge 18/6/2009 n. 69
Articolo 60
Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali
Capo IV - Giustizia
Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.
2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l’accesso alla giustizia;
b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all’erogazione del servizio di conciliazione;
c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l’estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l’istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad ottenere l’iscrizione di tali organismi nel medesimo Registro;
d) prevedere che i requisiti per l’iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;
e) prevedere la possibilità, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli;
f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;
g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;
h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;
i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;
l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell’albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;
m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;
n) prevedere il dovere dell’avvocato di informare il cliente, prima dell’instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell’istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione;
o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo, l’invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall’anno precedente l’introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;
p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell’accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l’accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell’articolo 9 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi;
r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l’indipendenza e l’imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;
s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Banda largaArticolo 2 - Società di consulenza finanziaria
Articolo 3 - Chiarezza dei testi normativi
Articolo 4 - Semplificazione della legislazione
Articolo 5 - Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi
Articolo 6 - Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari
Articolo 7 - Certezza dei tempi di conclusione del procedimento
Articolo 8 - Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche
Articolo 9 - Conferenza di servizi e silenzio assenso
Articolo 10 - Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali
Articolo 11 - Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nellambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
Articolo 12 - Delega al Governo per ladozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale
Articolo 13 - Cooperazione allo sviluppo internazionale
Articolo 14 - Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate
Articolo 15 - Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici
Articolo 16 - Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale
Articolo 17 - Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici
Articolo 18 - Progetti di eccellenza per il rilancio della competitività turistica italiana
Articolo 19 - ENIT - Agenzia nazionale del turismo
Articolo 20 - Misure urgenti per lefficienza del Corpo forestale dello Stato
Articolo 21 - Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale
Articolo 22 - Spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane
Articolo 23 - Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per ladozione dei provvedimenti o per lerogazione dei servizi al pubblico
Articolo 24 - Riorganizzazione del Centro nazionale per linformatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione
Articolo 25 - Trasformazione in fondazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee
Articolo 26 - Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.
Articolo 27 - Modifica della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca
Articolo 28 - Personale a tempo determinato presso la Croce Rossa italiana
Articolo 29 - Disposizioni relative alle sedi diplomatiche e consolari
Articolo 30 - Tutela non giurisdizionale dellutente dei servizi pubblici
Articolo 31 - Modifiche allarticolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
Articolo 32 - Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea
Articolo 33 - Delega al Governo per la modifica del codice dellamministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Articolo 34 - Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti
Articolo 35 - Diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni
Articolo 36 - VOIP e Sistema pubblico di connettività
Articolo 37 - Carta nazionale dei servizi
Articolo 38 - Modifica dellarticolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53
Articolo 39 - Riallocazione di fondi
Articolo 40 - Modifiche agli articoli 38 e 48 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di impresa in un giorno e di risparmio energetico
Articolo 41 - Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123
Articolo 42 - Disposizioni concernenti la Corte dei conti
Articolo 43 - Norme urgenti per la funzionalità dellAvvocatura dello Stato
Articolo 44 - Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo
Articolo 45 - Modifiche al libro primo del codice di procedura civile
Articolo 46 - Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile
Articolo 47 - Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile
Articolo 48 - Introduzione dellarticolo 540-bis del codice di procedura civile
Articolo 49 - Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile
Articolo 50 - Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile
Articolo 51 - Procedimento sommario di cognizione
Articolo 52 - Modifiche alle disposizioni per lattuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
Articolo 53 - Abrogazione dellarticolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e disposizioni transitorie
Articolo 54 - Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili
Articolo 55 - Notificazione a cura dellAvvocatura dello Stato
Articolo 56 - Misure in tema di razionalizzazione delle modalità di proposizione e notificazione delle domande giudiziali
Articolo 57 - Modifica allarticolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205
Articolo 58 - Disposizioni transitorie
Articolo 59 - Decisione delle questioni di giurisdizione
Articolo 60 - Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali
Articolo 61 - Disposizioni in materia di concordato
Articolo 62 - Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili
Articolo 63 - Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari
Articolo 64 - Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare
Articolo 65 - Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio
Articolo 66 - Semplificazione delle procedure per laccesso al notariato
Articolo 67 - Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia
Articolo 68 - Abrogazioni e modificazione di norme
Articolo 69 - Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione
Articolo 70 - Patrimonio dello Stato Spa
Articolo 71 - Società pubbliche
Articolo 72 - Clausola di salvaguardia
Allegato - Allegato
