Articolo Normativa

Legge 18/6/2009 n. 69

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile

Articolo 13

Cooperazione allo sviluppo internazionale 

Capo II - Semplificazioni

Cooperazione allo sviluppo internazionale 

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti:
a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;
b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o economica.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti, in particolare:
a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all’articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;
b) le specifiche e motivate deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;
c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;
d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.
3. Il decreto di cui al comma 1, relativamente agli interventi di cooperazione di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, è emanato nel rispetto delle disposizioni, contenute nel regolamento di cui all’articolo 5 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, attuative di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 5.
4. Nell’individuazione delle aree di intervento di cui al comma 1, lettera b), è data priorità ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione nella gestione dei flussi dell’immigrazione clandestina ovvero diretti ad agevolare l’esecuzione delle pene detentive delle persone condannate in Italia presso gli istituti esistenti nei luoghi di origine delle medesime. È inoltre attribuita priorità ai progetti con i Paesi terzi per il rimpatrio volontario degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in stato di disoccupazione a causa della crisi economica.
5. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Il termine per l’espressione del parere è stabilito in trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il predetto termine, il decreto può essere comunque emanato
6. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi all’estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati membri dell’Unione europea per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. I finanziamenti di cui al presente comma sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri.
7. Per la realizzazione delle attività di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico con il Governo dello Stato d’Israele, di cui alla legge 11 luglio 2002, n. 154, lo stanziamento previsto a decorrere dal 2004 è incrementato di euro 2.000.000 a decorrere dal 2009.
8. All’onere derivante dall’attuazione della disposizione di cui al comma 7, pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Banda larga 
Articolo 2 - Società di consulenza finanziaria
Articolo 3 - Chiarezza dei testi normativi 
Articolo 4 - Semplificazione della legislazione
Articolo 5 - Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi
Articolo 6 - Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari 
Articolo 7 - Certezza dei tempi di conclusione del procedimento 
Articolo 8 - Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche 
Articolo 9 - Conferenza di servizi e silenzio assenso 
Articolo 10 - Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali 
Articolo 11 - Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
Articolo 12 - Delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale 
Articolo 13 - Cooperazione allo sviluppo internazionale 
Articolo 14 - Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate 
Articolo 15 - Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici
Articolo 16 - Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale 
Articolo 17 - Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici
Articolo 18 - Progetti di eccellenza per il rilancio della competitività turistica italiana
Articolo 19 - ENIT - Agenzia nazionale del turismo 
Articolo 20 - Misure urgenti per l’efficienza del Corpo forestale dello Stato 
Articolo 21 - Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale 
Articolo 22 - Spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane 
Articolo 23 - Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l’adozione dei provvedimenti o per l’erogazione dei servizi al pubblico 
Articolo 24 - Riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione 
Articolo 25 - Trasformazione in fondazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee
Articolo 26 - Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A. 
Articolo 27 - Modifica della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca
Articolo 28 - Personale a tempo determinato presso la Croce Rossa italiana 
Articolo 29 - Disposizioni relative alle sedi diplomatiche e consolari 
Articolo 30 - Tutela non giurisdizionale dell’utente dei servizi pubblici 
Articolo 31 - Modifiche all’articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 
Articolo 32 - Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea 
Articolo 33 - Delega al Governo per la modifica del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
Articolo 34 - Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti 
Articolo 35 - Diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni 
Articolo 36 - VOIP e Sistema pubblico di connettività 
Articolo 37 - Carta nazionale dei servizi 
Articolo 38 - Modifica dell’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 
Articolo 39 - Riallocazione di fondi
Articolo 40 - Modifiche agli articoli 38 e 48 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di impresa in un giorno e di risparmio energetico 
Articolo 41 - Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 
Articolo 42 - Disposizioni concernenti la Corte dei conti
Articolo 43 - Norme urgenti per la funzionalità dell’Avvocatura dello Stato
Articolo 44 - Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo 
Articolo 45 - Modifiche al libro primo del codice di procedura civile 
Articolo 46 - Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile 
Articolo 47 - Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile 
Articolo 48 - Introduzione dell’articolo 540-bis del codice di procedura civile 
Articolo 49 - Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile 
Articolo 50 - Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile 
Articolo 51 - Procedimento sommario di cognizione 
Articolo 52 - Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 
Articolo 53 - Abrogazione dell’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e disposizioni transitorie 
Articolo 54 - Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili 
Articolo 55 - Notificazione a cura dell’Avvocatura dello Stato 
Articolo 56 - Misure in tema di razionalizzazione delle modalità di proposizione e notificazione delle domande giudiziali 
Articolo 57 - Modifica all’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205
Articolo 58 - Disposizioni transitorie 
Articolo 59 - Decisione delle questioni di giurisdizione 
Articolo 60 - Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali 
Articolo 61 - Disposizioni in materia di concordato 
Articolo 62 - Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili 
Articolo 63 - Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari
Articolo 64 - Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare
Articolo 65 - Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio
Articolo 66 - Semplificazione delle procedure per l’accesso al notariato 
Articolo 67 - Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia
Articolo 68 - Abrogazioni e modificazione di norme
Articolo 69 - Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione 
Articolo 70 - Patrimonio dello Stato Spa 
Articolo 71 - Società pubbliche 
Articolo 72 - Clausola di salvaguardia
Allegato - Allegato