Legge 18/6/2009 n. 69
Articolo 32
Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea
Capo III - Piano industriale della pubblica amministrazione
Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea
1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione e' effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente e' altresi' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili. (3)
1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonche' delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (2)
2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. (1)
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
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(1) Comma modificato dall'art. 2, DL 30/12/2009, n. 194, convertito, con modificazioni dalla L. 26/2/2010, n. 25.
(2) Comma aggiunto dall'art. 5, DL13/5/2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla L. 12/7/2011, n. 106.
(3) Comma modificato dall'art. 9, DL 18/10/2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Banda largaArticolo 2 - Società di consulenza finanziaria
Articolo 3 - Chiarezza dei testi normativi
Articolo 4 - Semplificazione della legislazione
Articolo 5 - Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi
Articolo 6 - Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari
Articolo 7 - Certezza dei tempi di conclusione del procedimento
Articolo 8 - Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche
Articolo 9 - Conferenza di servizi e silenzio assenso
Articolo 10 - Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali
Articolo 11 - Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nellambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
Articolo 12 - Delega al Governo per ladozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale
Articolo 13 - Cooperazione allo sviluppo internazionale
Articolo 14 - Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate
Articolo 15 - Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici
Articolo 16 - Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale
Articolo 17 - Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici
Articolo 18 - Progetti di eccellenza per il rilancio della competitività turistica italiana
Articolo 19 - ENIT - Agenzia nazionale del turismo
Articolo 20 - Misure urgenti per lefficienza del Corpo forestale dello Stato
Articolo 21 - Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale
Articolo 22 - Spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane
Articolo 23 - Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per ladozione dei provvedimenti o per lerogazione dei servizi al pubblico
Articolo 24 - Riorganizzazione del Centro nazionale per linformatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione
Articolo 25 - Trasformazione in fondazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee
Articolo 26 - Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.
Articolo 27 - Modifica della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca
Articolo 28 - Personale a tempo determinato presso la Croce Rossa italiana
Articolo 29 - Disposizioni relative alle sedi diplomatiche e consolari
Articolo 30 - Tutela non giurisdizionale dellutente dei servizi pubblici
Articolo 31 - Modifiche allarticolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
Articolo 32 - Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea
Articolo 33 - Delega al Governo per la modifica del codice dellamministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Articolo 34 - Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti
Articolo 35 - Diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni
Articolo 36 - VOIP e Sistema pubblico di connettività
Articolo 37 - Carta nazionale dei servizi
Articolo 38 - Modifica dellarticolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53
Articolo 39 - Riallocazione di fondi
Articolo 40 - Modifiche agli articoli 38 e 48 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di impresa in un giorno e di risparmio energetico
Articolo 41 - Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123
Articolo 42 - Disposizioni concernenti la Corte dei conti
Articolo 43 - Norme urgenti per la funzionalità dellAvvocatura dello Stato
Articolo 44 - Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo
Articolo 45 - Modifiche al libro primo del codice di procedura civile
Articolo 46 - Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile
Articolo 47 - Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile
Articolo 48 - Introduzione dellarticolo 540-bis del codice di procedura civile
Articolo 49 - Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile
Articolo 50 - Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile
Articolo 51 - Procedimento sommario di cognizione
Articolo 52 - Modifiche alle disposizioni per lattuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
Articolo 53 - Abrogazione dellarticolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e disposizioni transitorie
Articolo 54 - Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili
Articolo 55 - Notificazione a cura dellAvvocatura dello Stato
Articolo 56 - Misure in tema di razionalizzazione delle modalità di proposizione e notificazione delle domande giudiziali
Articolo 57 - Modifica allarticolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205
Articolo 58 - Disposizioni transitorie
Articolo 59 - Decisione delle questioni di giurisdizione
Articolo 60 - Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali
Articolo 61 - Disposizioni in materia di concordato
Articolo 62 - Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili
Articolo 63 - Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari
Articolo 64 - Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare
Articolo 65 - Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio
Articolo 66 - Semplificazione delle procedure per laccesso al notariato
Articolo 67 - Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia
Articolo 68 - Abrogazioni e modificazione di norme
Articolo 69 - Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione
Articolo 70 - Patrimonio dello Stato Spa
Articolo 71 - Società pubbliche
Articolo 72 - Clausola di salvaguardia
Allegato - Allegato
