Legge 18/6/2009 n. 69
Articolo 54
Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili
Capo IV - Giustizia
Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.
2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.
4. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell’organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;
b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile:
1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell’istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile;
2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall’articolo 51 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;
3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al libro secondo, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile;
c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) non comporta l’abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile;
d) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nel regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, nel codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e nel codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
5. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono abrogati.
6. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Banda largaArticolo 2 - Società di consulenza finanziaria
Articolo 3 - Chiarezza dei testi normativi
Articolo 4 - Semplificazione della legislazione
Articolo 5 - Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi
Articolo 6 - Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari
Articolo 7 - Certezza dei tempi di conclusione del procedimento
Articolo 8 - Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche
Articolo 9 - Conferenza di servizi e silenzio assenso
Articolo 10 - Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali
Articolo 11 - Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nellambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
Articolo 12 - Delega al Governo per ladozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale
Articolo 13 - Cooperazione allo sviluppo internazionale
Articolo 14 - Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate
Articolo 15 - Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici
Articolo 16 - Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale
Articolo 17 - Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici
Articolo 18 - Progetti di eccellenza per il rilancio della competitività turistica italiana
Articolo 19 - ENIT - Agenzia nazionale del turismo
Articolo 20 - Misure urgenti per lefficienza del Corpo forestale dello Stato
Articolo 21 - Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale
Articolo 22 - Spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane
Articolo 23 - Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per ladozione dei provvedimenti o per lerogazione dei servizi al pubblico
Articolo 24 - Riorganizzazione del Centro nazionale per linformatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione
Articolo 25 - Trasformazione in fondazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee
Articolo 26 - Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.
Articolo 27 - Modifica della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca
Articolo 28 - Personale a tempo determinato presso la Croce Rossa italiana
Articolo 29 - Disposizioni relative alle sedi diplomatiche e consolari
Articolo 30 - Tutela non giurisdizionale dellutente dei servizi pubblici
Articolo 31 - Modifiche allarticolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
Articolo 32 - Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea
Articolo 33 - Delega al Governo per la modifica del codice dellamministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Articolo 34 - Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti
Articolo 35 - Diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni
Articolo 36 - VOIP e Sistema pubblico di connettività
Articolo 37 - Carta nazionale dei servizi
Articolo 38 - Modifica dellarticolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53
Articolo 39 - Riallocazione di fondi
Articolo 40 - Modifiche agli articoli 38 e 48 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di impresa in un giorno e di risparmio energetico
Articolo 41 - Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123
Articolo 42 - Disposizioni concernenti la Corte dei conti
Articolo 43 - Norme urgenti per la funzionalità dellAvvocatura dello Stato
Articolo 44 - Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo
Articolo 45 - Modifiche al libro primo del codice di procedura civile
Articolo 46 - Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile
Articolo 47 - Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile
Articolo 48 - Introduzione dellarticolo 540-bis del codice di procedura civile
Articolo 49 - Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile
Articolo 50 - Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile
Articolo 51 - Procedimento sommario di cognizione
Articolo 52 - Modifiche alle disposizioni per lattuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
Articolo 53 - Abrogazione dellarticolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e disposizioni transitorie
Articolo 54 - Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili
Articolo 55 - Notificazione a cura dellAvvocatura dello Stato
Articolo 56 - Misure in tema di razionalizzazione delle modalità di proposizione e notificazione delle domande giudiziali
Articolo 57 - Modifica allarticolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205
Articolo 58 - Disposizioni transitorie
Articolo 59 - Decisione delle questioni di giurisdizione
Articolo 60 - Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali
Articolo 61 - Disposizioni in materia di concordato
Articolo 62 - Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili
Articolo 63 - Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari
Articolo 64 - Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare
Articolo 65 - Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio
Articolo 66 - Semplificazione delle procedure per laccesso al notariato
Articolo 67 - Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia
Articolo 68 - Abrogazioni e modificazione di norme
Articolo 69 - Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione
Articolo 70 - Patrimonio dello Stato Spa
Articolo 71 - Società pubbliche
Articolo 72 - Clausola di salvaguardia
Allegato - Allegato
