Legge Regionale Valle d'Aosta 1/6/2007 n. 13
Articolo 13
Rinvio
Rinvio1. I Comuni, singoli o associati, disciplinano ogni altro aspetto concernente
i procedimenti amministrativi preordinati alla concessione dei contributi disciplinati
dalla presente legge definendo, in particolare, le modalità di presentazione
delle relative domande, la documentazione da allegare, i termini, gli atti e
le operazioni necessari per l’istruttoria e la definizione delle pratiche.
2. Nelle more dell’adozione delle deliberazioni di cui all’articolo
11 della l.r. 54/1998, e comunque sino alla data di adozione degli atti di cui
al comma 1, la disciplina dei procedimenti amministrativi preordinati alla concessione
dei contributi disciplinati dalla presente legge è stabilita con deliberazione
della Giunta regionale.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e oggettoArticolo 2 - Obbligo di esecuzione dei manti di copertura dei tetti in lose di pietra. Formazione degli operatori
Articolo 3 - Caratteristiche delle lose di pietra
Articolo 4 - Installazione di impianti tecnologici
Articolo 5 - Deroghe
Articolo 6 - Individuazione cartografica degli ambiti e delle costruzioni non sottoposti allobbligo di copertura del tetto con lose di pietra
Articolo 7 - Contributi. Esercizio delle relative funzioni
Articolo 8 - Modalità di determinazione dei contributi
Articolo 9 - Divieto di cumulo
Articolo 10 - Ripetibilità del contributo
Articolo 11 - Vigilanza
Articolo 12 - Revoca
Articolo 13 - Rinvio
Articolo 14 - Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18
Articolo 15 - Abrogazione
Articolo 16 - Disposizioni transitorie
Articolo 17 - Disposizioni finanziarie
Articolo 18 - Dichiarazione durgenza