Legge Regionale Valle d'Aosta 1/6/2007 n. 13
Articolo 6
Individuazione cartografica degli ambiti e delle costruzioni non sottoposti allobbligo di copertura del tetto con lose di pietra
Individuazione cartografica degli ambiti e delle costruzioni non sottoposti all’obbligo di copertura del tetto con lose di pietra
1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni individuano con apposita cartografia gli ambiti e le costruzioni esclusi dall’obbligo di copertura del tetto con lose di pietra, con particolare riferimento:
a) alle costruzioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b);
b) agli ambiti di insediamento recente o di futura urbanizzazione aventi caratteri di paesaggio urbano o fortemente connotati da strutture produttive. (1)
2. La Giunta regionale, sulla base dell’esito dell’istruttoria tecnica condotta dalle strutture regionali competenti in materia di tutela storico-architettonica e paesaggistica, approva con propria deliberazione le cartografie di cui al comma 1; con la medesima procedura sono approvate le varianti alle cartografie di cui al comma 1.
3. Le deliberazioni di cui al comma 2 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. In caso di inadempienza da parte del Comune, la Giunta regionale assegna un termine non inferiore a sessanta giorni per l’adozione della cartografia; decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, sentito il Comune inadempiente, adotta i provvedimenti necessari.
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(1) Comma modificato dall'art2, L.R. 19/11/2008, n. 25.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e oggettoArticolo 2 - Obbligo di esecuzione dei manti di copertura dei tetti in lose di pietra. Formazione degli operatori
Articolo 3 - Caratteristiche delle lose di pietra
Articolo 4 - Installazione di impianti tecnologici
Articolo 5 - Deroghe
Articolo 6 - Individuazione cartografica degli ambiti e delle costruzioni non sottoposti allobbligo di copertura del tetto con lose di pietra
Articolo 7 - Contributi. Esercizio delle relative funzioni
Articolo 8 - Modalità di determinazione dei contributi
Articolo 9 - Divieto di cumulo
Articolo 10 - Ripetibilità del contributo
Articolo 11 - Vigilanza
Articolo 12 - Revoca
Articolo 13 - Rinvio
Articolo 14 - Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18
Articolo 15 - Abrogazione
Articolo 16 - Disposizioni transitorie
Articolo 17 - Disposizioni finanziarie
Articolo 18 - Dichiarazione durgenza