Articolo Normativa

Legge Regionale Valle d'Aosta 1/6/2007 n. 13

Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18

Articolo 1

Finalità e oggetto

Finalità e oggetto

1. La presente legge, considerato l’interesse generale alla salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici del territorio regionale, la quale si esplica tramite la valorizzazione degli elementi tradizionali che, nel tempo, si sono sedimentati in seguito all’opera dell’uomo, disciplina gli interventi diretti ad assicurare il mantenimento di tali elementi tradizionali, con riferimento ai tetti delle costruzioni con manto di copertura in lose di pietra.
2. La presente legge in particolare:
a) stabilisce i criteri per la definizione degli ambiti territoriali e delle tipologie delle costruzioni il cui manto di copertura del tetto deve essere realizzato in lose di pietra;
b) definisce le caratteristiche fisico-petrografiche e meccaniche delle lose e la finitura visiva del manto di copertura;
c) stabilisce i criteri per la determinazione dell’entità dei contributi economici concedibili.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità e oggetto
Articolo 2 - Obbligo di esecuzione dei manti di copertura dei tetti in lose di pietra. Formazione degli operatori
Articolo 3 - Caratteristiche delle lose di pietra
Articolo 4 - Installazione di impianti tecnologici
Articolo 5 - Deroghe
Articolo 6 - Individuazione cartografica degli ambiti e delle costruzioni non sottoposti all’obbligo di copertura del tetto con lose di pietra
Articolo 7 - Contributi. Esercizio delle relative funzioni
Articolo 8 - Modalità di determinazione dei contributi
Articolo 9 - Divieto di cumulo
Articolo 10 - Ripetibilità del contributo
Articolo 11 - Vigilanza
Articolo 12 - Revoca
Articolo 13 - Rinvio
Articolo 14 - Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18
Articolo 15 - Abrogazione
Articolo 16 - Disposizioni transitorie
Articolo 17 - Disposizioni finanziarie
Articolo 18 - Dichiarazione d’urgenza