Legge Regionale Valle d'Aosta 1/6/2007 n. 13
Articolo 10
Ripetibilità del contributo
Ripetibilità del contributo
1. I contributi disciplinati dalla presente legge non sono ripetibili, per il medesimo immobile, se non dopo che siano trascorsi almeno vent’anni dalla data di adozione del relativo provvedimento di concessione, salvi i casi di rifacimento, anche parziale, del manto di copertura dei tetti conseguenti al verificarsi di calamità naturali, eventi eccezionali e problematiche statico-strutturali, con esclusione di fatti derivanti da dolo o colpa grave, da attestare mediante perizia asseverata. (1)
-----------
(1) Comma modificato dall'art. 4, L.R. 19/11/2008, n. 25.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e oggettoArticolo 2 - Obbligo di esecuzione dei manti di copertura dei tetti in lose di pietra. Formazione degli operatori
Articolo 3 - Caratteristiche delle lose di pietra
Articolo 4 - Installazione di impianti tecnologici
Articolo 5 - Deroghe
Articolo 6 - Individuazione cartografica degli ambiti e delle costruzioni non sottoposti allobbligo di copertura del tetto con lose di pietra
Articolo 7 - Contributi. Esercizio delle relative funzioni
Articolo 8 - Modalità di determinazione dei contributi
Articolo 9 - Divieto di cumulo
Articolo 10 - Ripetibilità del contributo
Articolo 11 - Vigilanza
Articolo 12 - Revoca
Articolo 13 - Rinvio
Articolo 14 - Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18
Articolo 15 - Abrogazione
Articolo 16 - Disposizioni transitorie
Articolo 17 - Disposizioni finanziarie
Articolo 18 - Dichiarazione durgenza