Legge Regionale Valle d'Aosta 1/6/2007 n. 13
Articolo 12
Revoca
Revoca1. Il contributo è revocato quando dai controlli effettuati emerga la
non veridicità della documentazione tecnica, delle attestazioni e delle
dichiarazioni prodotte ai fini della concessione del contributo stesso.
2. In caso di revoca, il contributo percepito è restituito entro sessanta
giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, maggiorato degli interessi
legali a decorrere dalla data di erogazione del contributo.
3. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale,
purché proporzionale all’inadempimento riscontrato.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità e oggettoArticolo 2 - Obbligo di esecuzione dei manti di copertura dei tetti in lose di pietra. Formazione degli operatori
Articolo 3 - Caratteristiche delle lose di pietra
Articolo 4 - Installazione di impianti tecnologici
Articolo 5 - Deroghe
Articolo 6 - Individuazione cartografica degli ambiti e delle costruzioni non sottoposti allobbligo di copertura del tetto con lose di pietra
Articolo 7 - Contributi. Esercizio delle relative funzioni
Articolo 8 - Modalità di determinazione dei contributi
Articolo 9 - Divieto di cumulo
Articolo 10 - Ripetibilità del contributo
Articolo 11 - Vigilanza
Articolo 12 - Revoca
Articolo 13 - Rinvio
Articolo 14 - Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18
Articolo 15 - Abrogazione
Articolo 16 - Disposizioni transitorie
Articolo 17 - Disposizioni finanziarie
Articolo 18 - Dichiarazione durgenza