Articolo Normativa

Legge Regionale Valle d'Aosta 1/6/2007 n. 13

Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18

Articolo 8

Modalità di determinazione dei contributi

Modalità di determinazione dei contributi

1. La misura unitaria del contributo è commisurata alla differenza di costo in opera tra un tetto con manto di copertura in lose di pietra aventi le caratteristiche stabilite ai sensi dell’articolo 3, comma 1, e un tetto con manto di copertura in tegole della migliore qualità, strutturati per assicurare uguali prestazioni protettive e previsti in località site a quota 1300 metri sul livello del mare.
2. La misura unitaria teorica del contributo è stabilita, entro il 31 marzo di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale, previa determinazione annuale dei costi analitici unitari presunti delle tipologie di tetto di cui al comma 1. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale definisce, inoltre, in relazione alle disponibilità di bilancio, la misura unitaria effettiva del contributo concedibile nell’anno di riferimento, determinandola in percentuale rispetto alla misura unitaria teorica.
3. In base al tipo di opere eseguite, la misura unitaria del contributo concedibile è così determinata:
a) fino ad un massimo di quella effettiva stabilita con la deliberazione di cui al comma 2, nel caso di costruzione e ricostruzione totale;
b) fino ad un massimo del 70 per cento di quella effettiva stabilita con la deliberazione di cui al comma 2, nel caso di ricostruzione parziale con mantenimento, anche parziale, della grande orditura o di recupero fino al 50 per cento delle lose;
c) ulteriormente ridotta in misura proporzionale fino ad un massimo del 40 per cento di quella effettiva stabilita con la deliberazione di cui al comma 2, nei casi di mantenimento della grande orditura o di recupero delle lose oltre il 50 per cento. In tali casi, la misura unitaria effettiva del contributo concedibile non è soggetta agli incrementi percentuali eventualmente disposti ai sensi dei commi 5 e 6.
4. Per la determinazione del contributo concedibile, si considera la misura unitaria effettiva relativa all’anno solare di presentazione della relativa domanda.
5. La Giunta regionale dispone un incremento percentuale della misura unitaria effettiva del contributo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione al tipo e alla qualità del materiale utilizzato, sulla base di specifici coefficienti di rispondenza correlati alle caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 1.
6. La Giunta regionale dispone un ulteriore incremento percentuale della misura unitaria effettiva del contributo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per le costruzioni site in zone non raggiungibili con viabilità ordinaria.
7. Nei casi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), il contributo è determinato detraendo dalla superficie del tetto la superficie dell’impianto.

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità e oggetto
Articolo 2 - Obbligo di esecuzione dei manti di copertura dei tetti in lose di pietra. Formazione degli operatori
Articolo 3 - Caratteristiche delle lose di pietra
Articolo 4 - Installazione di impianti tecnologici
Articolo 5 - Deroghe
Articolo 6 - Individuazione cartografica degli ambiti e delle costruzioni non sottoposti all’obbligo di copertura del tetto con lose di pietra
Articolo 7 - Contributi. Esercizio delle relative funzioni
Articolo 8 - Modalità di determinazione dei contributi
Articolo 9 - Divieto di cumulo
Articolo 10 - Ripetibilità del contributo
Articolo 11 - Vigilanza
Articolo 12 - Revoca
Articolo 13 - Rinvio
Articolo 14 - Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18
Articolo 15 - Abrogazione
Articolo 16 - Disposizioni transitorie
Articolo 17 - Disposizioni finanziarie
Articolo 18 - Dichiarazione d’urgenza