Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 27/11/2006 n. 24
Articolo 69
Disposizioni finanziarie
Titolo IV - Disposizioni finali e transitorie
Disposizioni finanziarie
1. Per le finalità previste dall’articolo 3, comma 1, con riferimento
agli interventi previsti dagli articoli da 7 a 26, è autorizzata la spesa
complessiva di 14.232.980 euro suddivisa in ragione di 7.116.490 euro per ciascuno
degli anni 2007 e 2008 nell’ambito dell’unità previsionale
di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento
al capitolo 1520 (1.1.152.2.11.33) di nuova istituzione nel documento tecnico
allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza
locale - con la denominazione <<Trasferimenti di parte corrente agli Enti
locali per l’esercizio di funzioni e compiti amministrativi trasferiti
dalla Regione agli Enti locali>>.
2. Per le finalità previste dall’articolo 3, comma 1, con riferimento
agli interventi previsti dagli articoli da 7 a 26, è autorizzata la spesa
complessiva di 16.355.900 euro suddivisa in ragione di 8.219.200 euro per l’anno
2007 e di 8.136.700 euro per l’anno 2008 nell’ambito dell’unità
previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 alla
Rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con riferimento ai seguenti
capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:
a) 1522 (2.1.232.4.08.27) con la denominazione <<Trasferimenti di parte
capitale agli Enti locali per l’esercizio di funzioni e compiti amministrativi
trasferiti dalla Regione agli Enti locali>> con lo stanziamento complessivo
di 6.141.000 euro suddiviso in ragione di 2.995.500 euro per l’anno 2007
e di 3.145.500 euro per l’anno 2008; b) 1523 (2.1.232.4.08.27) con la
denominazione <<Trasferimenti di parte capitale agli Enti locali per l’esercizio
di funzioni e compiti amministrativi trasferiti dalla Regione agli Enti locali
- ricorso al mercato finanziario>> con lo stanziamento complessivo di
10.214.900 euro suddiviso in ragione di 5.223.700 euro per l’anno 2007
e di 4.991.200 euro per l’anno 2008.
3. La Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali,
ai sensi dell’articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale
9 gennaio 2006 n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie
locali nel Friuli Venezia Giulia), e previa informazione alla competente Commissione
del Consiglio regionale, individua con propria deliberazione le quote degli
stanziamenti di cui ai commi 1 e 2, da trasferire a ciascun Ente locale e le
specifiche finalità.
4. All’onere complessivo di 30.588.880 euro suddiviso in ragione di 15.335.690
euro per l’anno 2007 e di 15.253.190 euro per l’anno 2008 derivante
dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi 1 e 2, si fa fronte mediante
storno dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per
l’anno 2006 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato
ai bilanci precitati per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi
corrispondentemente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa:
(Si omette tabella)
5. La deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma
2, quantifica le risorse da devolvere per ciascun Ente locale. Tali risorse
sono allocate con successivo decreto dell’Assessore alle risorse economiche
e finanziarie sull’unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008
e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 1540 (1.1.152.2.11.33)
che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato
ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale
- con la denominazione <<Trasferimenti agli Enti locali per le spese relative
al personale trasferito dalla Regione per l’esercizio di funzioni e compiti
amministrativi devoluti dalla Regione medesima>>.
6. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma
5 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del
bilancio per l’anno 2006 con riferimento ai capitoli del documento tecnico
allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati: a) UPB 51.1.280.1.3501
- capitoli 3550, 3551, 3561; b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553; c)
UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650; d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.
7. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo
21 della legge regionale 21/2000, come sostituito dall’articolo 47 della
presente legge, fanno carico all’unità previsionale di base 11.1.330.1.481
dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo
6904 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione
le parole <<Finanziamento per>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Trasferimenti alle province per>> e il cui codice di finanza regionale
<<1.1.158.2.10.24>> è sostituito dal seguente: <<1.1.153.2.10.24>>.
8. Al fine di assicurare il costante mantenimento del livello delle prestazioni
in relazione alle variazioni del fabbisogno, per il finanziamento della funzione
esercitata dalle Province ai sensi dell’articolo 26, comma 3, la Regione
può disporre stanziamenti integrativi con norme di legge finanziaria
o di variazione di bilancio.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 6, comma 25, della
legge regionale 12/2006, come modificato dall’articolo 52 della presente
legge, fanno carico all’unità previsionale di base 11.3.330.1.370
dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo
6894 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione
dopo le parole <<spese sostenute nel 2005>> sono aggiunte le seguenti:
<<e nel 2006>>.
10. Per l’ulteriore finanziamento degli interventi a favore degli operatori
agrituristici ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 25/1996,
come sostituito dall’articolo 40, comma 1, lettera a), della presente
legge, l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la
spesa di 301.650,69 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità
previsionale di base 11.1.330.2.352 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno
2006 con riferimento al capitolo 6293 del documento tecnico allegato ai bilanci
medesimi, il cui stanziamento è incrementato di pari importo per l’anno
2006.
11. All’onere di 301.650,69 euro per l’anno 2006, derivante dall’autorizzazione
di spesa di cui al comma 10, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle
seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno
2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico e per gli importi a
fianco di ciascuno indicati:
(Si omette tabella)
intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitaArticolo 2 - Principi
Articolo 3 - Decorrenza dellesercizio delle funzioni e dei procedimenti
Articolo 4 - Efficacia della gestione delle funzioni conferite
Articolo 5 - Potere sostitutivo
Articolo 6 - Riordino legislativo
Articolo 7 - Funzioni dei Comuni
Articolo 8 - Conferimento di funzioni al Comune di Grado per la gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata
Articolo 9 - Funzioni delle Province
Articolo 10 - Conferimento di funzioni alla Provincia di Trieste relative alla Riserva naturale marina di Miramare
Articolo 11 - Conferimento di funzioni alle Comunità montane per la concessione del contributo per lallevamento del bestiame nelle malghe e per la viabilita di accesso alle malghe e ai pascoli
Articolo 12 - Funzioni delle Province e delle Comunita montane
Articolo 13 - Funzioni dei Comuni in materia di inquinamento atmosferico
Articolo 14 - Funzioni dei Comuni in materia di determinazione del valore venale degli immobili
Articolo 15 - Funzioni delle Province in materia di utilizzazione dei fanghi di epurazione in agricoltura
Articolo 16 - Contributi per lo smaltimento dellamianto
Articolo 17 - Contributi per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
Articolo 18 - Autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti
Articolo 19 - Competenze delle Province in materia di inquinamento atmosferico
Articolo 20 - Contributi in materia di risparmio energetico
Articolo 21 - Funzioni dei Comuni
Articolo 22 - Funzioni delle Province
Articolo 23 - Funzioni delle Province in materia di mobilita e trasporto pubblico locale
Articolo 24 - Funzioni dei Comuni in materia di paesaggio
Articolo 25 - Funzioni dei Comuni
Articolo 26 - Funzioni delle Province
Articolo 27 - Funzioni della Regione
Articolo 28 - Procedimenti soppressi
Articolo 29 - Sostituzione dellarticolo 11 della legge regionale 29/1967
Articolo 30 - Modifiche alla legge regionale 65/1976
Articolo 31 - Modifica allarticolo 5 della legge regionale 34/1981
Articolo 32 - Sostituzione dellarticolo 10 della legge regionale 45/1985
Articolo 33 - Modifiche alla legge regionale 16/1988
Articolo 34 - Modifiche alla legge regionale 15/1991
Articolo 35 - Modifiche alla legge regionale 8/1992
Articolo 36 - Sostituzione dellarticolo 6 della legge regionale 29/1993
Articolo 37 - Modifiche alla legge regionale 35/1993
Articolo 38 - Modifiche alla legge regionale 32/1995
Articolo 39 - Modifica allarticolo 17 della legge regionale 42/1995
Articolo 40 - Modifiche alla legge regionale 25/1996
Articolo 41 - Modifiche alla legge regionale 42/1996
Articolo 42 - Sostituzione dellarticolo 1 della legge regionale 7/1998
Articolo 43 - Modifica allarticolo 63 della legge regionale 12/1998
Articolo 44 - Modifiche alla legge regionale 23/1999
Articolo 45 - Modifiche allarticolo 6 della legge regionale 2/2000
Articolo 46 - Modifiche alla legge regionale 15/2000
Articolo 47 - Sostituzione dellarticolo 21 della legge regionale 21/2000
Articolo 48 - Modifiche alla legge regionale 13/2001
Articolo 49 - Sostituzione dellarticolo 3 della legge regionale 27/2002
Articolo 50 - Sostituzione dellarticolo 6 della legge regionale 18/2004
Articolo 51 - Modifiche allarticolo 23 della legge regionale 18/2004
Articolo 52 - Modifica allarticolo 6 della legge regionale 12/2006
Articolo 53 - Modifiche allarticolo 31 della legge regionale 30/1987
Articolo 54 - Modifiche alla legge regionale 52/1991
Articolo 55 - Modifica allarticolo 1 della legge regionale 10/1997
Articolo 56 - Modifica allarticolo 6 della legge regionale 5/1997
Articolo 57 - Modifiche allarticolo 16 della legge regionale 13/1998
Articolo 58 - Modifica allarticolo 31 della legge regionale 46/1986
Articolo 59 - Modifiche alla legge regionale 30/2002
Articolo 60 - Modifica allarticolo 72 della legge regionale 52/1991
Articolo 61 - Sostituzione dellarticolo 21 della legge regionale 20/1997
Articolo 62 - Sostituzione dellarticolo 3 della legge regionale 68/1981
Articolo 63 - Sostituzione dellarticolo 6 della legge regionale 14/1991
Articolo 64 - Sostituzione dellarticolo 6 della legge regionale 21/1999
Articolo 65 - Modifiche alla legge regionale 8/2003
Articolo 66 - Regolamenti
Articolo 67 - Procedimenti in corso
Articolo 68 - Abrogazioni
Articolo 69 - Disposizioni finanziarie