Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 27/11/2006 n. 24

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e rbanistica, mobilita’, trasporto pubblico locale, cultura, sport

Articolo 69

Disposizioni finanziarie

Titolo IV - Disposizioni finali e transitorie

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità previste dall’articolo 3, comma 1, con riferimento agli interventi previsti dagli articoli da 7 a 26, è autorizzata la spesa complessiva di 14.232.980 euro suddivisa in ragione di 7.116.490 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 nell’ambito dell’unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 1520 (1.1.152.2.11.33) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con la denominazione <<Trasferimenti di parte corrente agli Enti locali per l’esercizio di funzioni e compiti amministrativi trasferiti dalla Regione agli Enti locali>>.
2. Per le finalità previste dall’articolo 3, comma 1, con riferimento agli interventi previsti dagli articoli da 7 a 26, è autorizzata la spesa complessiva di 16.355.900 euro suddivisa in ragione di 8.219.200 euro per l’anno 2007 e di 8.136.700 euro per l’anno 2008 nell’ambito dell’unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con riferimento ai seguenti capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi: a) 1522 (2.1.232.4.08.27) con la denominazione <<Trasferimenti di parte capitale agli Enti locali per l’esercizio di funzioni e compiti amministrativi trasferiti dalla Regione agli Enti locali>> con lo stanziamento complessivo di 6.141.000 euro suddiviso in ragione di 2.995.500 euro per l’anno 2007 e di 3.145.500 euro per l’anno 2008; b) 1523 (2.1.232.4.08.27) con la denominazione <<Trasferimenti di parte capitale agli Enti locali per l’esercizio di funzioni e compiti amministrativi trasferiti dalla Regione agli Enti locali - ricorso al mercato finanziario>> con lo stanziamento complessivo di 10.214.900 euro suddiviso in ragione di 5.223.700 euro per l’anno 2007 e di 4.991.200 euro per l’anno 2008.
3. La Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006 n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e previa informazione alla competente Commissione del Consiglio regionale, individua con propria deliberazione le quote degli stanziamenti di cui ai commi 1 e 2, da trasferire a ciascun Ente locale e le specifiche finalità.
4. All’onere complessivo di 30.588.880 euro suddiviso in ragione di 15.335.690 euro per l’anno 2007 e di 15.253.190 euro per l’anno 2008 derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi 1 e 2, si fa fronte mediante storno dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci precitati per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa:

(Si omette tabella)

5. La deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 2, quantifica le risorse da devolvere per ciascun Ente locale. Tali risorse sono allocate con successivo decreto dell’Assessore alle risorse economiche e finanziarie sull’unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 1540 (1.1.152.2.11.33) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con la denominazione <<Trasferimenti agli Enti locali per le spese relative al personale trasferito dalla Regione per l’esercizio di funzioni e compiti amministrativi devoluti dalla Regione medesima>>.
6. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 5 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati: a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561; b) UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553; c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650; d) UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.
7. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 21 della legge regionale 21/2000, come sostituito dall’articolo 47 della presente legge, fanno carico all’unità previsionale di base 11.1.330.1.481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 6904 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole <<Finanziamento per>> sono sostituite dalle seguenti: <<Trasferimenti alle province per>> e il cui codice di finanza regionale <<1.1.158.2.10.24>> è sostituito dal seguente: <<1.1.153.2.10.24>>.
8. Al fine di assicurare il costante mantenimento del livello delle prestazioni in relazione alle variazioni del fabbisogno, per il finanziamento della funzione esercitata dalle Province ai sensi dell’articolo 26, comma 3, la Regione può disporre stanziamenti integrativi con norme di legge finanziaria o di variazione di bilancio.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 6, comma 25, della legge regionale 12/2006, come modificato dall’articolo 52 della presente legge, fanno carico all’unità previsionale di base 11.3.330.1.370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 6894 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione dopo le parole <<spese sostenute nel 2005>> sono aggiunte le seguenti: <<e nel 2006>>.
10. Per l’ulteriore finanziamento degli interventi a favore degli operatori agrituristici ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 25/1996, come sostituito dall’articolo 40, comma 1, lettera a), della presente legge, l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa di 301.650,69 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 11.1.330.2.352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 6293 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è incrementato di pari importo per l’anno 2006.
11. All’onere di 301.650,69 euro per l’anno 2006, derivante dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 10, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

(Si omette tabella)

intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Formula Finale:

La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalita’
Articolo 2 - Principi
Articolo 3 - Decorrenza dell’esercizio delle funzioni e dei procedimenti
Articolo 4 - Efficacia della gestione delle funzioni conferite
Articolo 5 - Potere sostitutivo
Articolo 6 - Riordino legislativo
Articolo 7 - Funzioni dei Comuni
Articolo 8 - Conferimento di funzioni al Comune di Grado per la gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata
Articolo 9 - Funzioni delle Province
Articolo 10 - Conferimento di funzioni alla Provincia di Trieste relative alla Riserva naturale marina di Miramare
Articolo 11 - Conferimento di funzioni alle Comunità montane per la concessione del contributo per l’allevamento del bestiame nelle malghe e per la viabilita’ di accesso alle malghe e ai pascoli
Articolo 12 - Funzioni delle Province e delle Comunita’ montane
Articolo 13 - Funzioni dei Comuni in materia di inquinamento atmosferico
Articolo 14 - Funzioni dei Comuni in materia di determinazione del valore venale degli immobili
Articolo 15 - Funzioni delle Province in materia di utilizzazione dei fanghi di epurazione in agricoltura
Articolo 16 - Contributi per lo smaltimento dell’amianto
Articolo 17 - Contributi per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
Articolo 18 - Autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti
Articolo 19 - Competenze delle Province in materia di inquinamento atmosferico
Articolo 20 - Contributi in materia di risparmio energetico
Articolo 21 - Funzioni dei Comuni
Articolo 22 - Funzioni delle Province
Articolo 23 - Funzioni delle Province in materia di mobilita’ e trasporto pubblico locale
Articolo 24 - Funzioni dei Comuni in materia di paesaggio
Articolo 25 - Funzioni dei Comuni
Articolo 26 - Funzioni delle Province
Articolo 27 - Funzioni della Regione
Articolo 28 - Procedimenti soppressi
Articolo 29 - Sostituzione dell’articolo 11 della legge regionale 29/1967
Articolo 30 - Modifiche alla legge regionale 65/1976
Articolo 31 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 34/1981
Articolo 32 - Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale 45/1985
Articolo 33 - Modifiche alla legge regionale 16/1988
Articolo 34 - Modifiche alla legge regionale 15/1991
Articolo 35 - Modifiche alla legge regionale 8/1992
Articolo 36 - Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 29/1993
Articolo 37 - Modifiche alla legge regionale 35/1993
Articolo 38 - Modifiche alla legge regionale 32/1995
Articolo 39 - Modifica all’articolo 17 della legge regionale 42/1995
Articolo 40 - Modifiche alla legge regionale 25/1996
Articolo 41 - Modifiche alla legge regionale 42/1996
Articolo 42 - Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 7/1998
Articolo 43 - Modifica all’articolo 63 della legge regionale 12/1998
Articolo 44 - Modifiche alla legge regionale 23/1999
Articolo 45 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 2/2000
Articolo 46 - Modifiche alla legge regionale 15/2000
Articolo 47 - Sostituzione dell’articolo 21 della legge regionale 21/2000
Articolo 48 - Modifiche alla legge regionale 13/2001
Articolo 49 - Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 27/2002
Articolo 50 - Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 18/2004
Articolo 51 - Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 18/2004
Articolo 52 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 12/2006
Articolo 53 - Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 30/1987
Articolo 54 - Modifiche alla legge regionale 52/1991
Articolo 55 - Modifica all’articolo 1 della legge regionale 10/1997
Articolo 56 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 5/1997
Articolo 57 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 13/1998
Articolo 58 - Modifica all’articolo 31 della legge regionale 46/1986
Articolo 59 - Modifiche alla legge regionale 30/2002
Articolo 60 - Modifica all’articolo 72 della legge regionale 52/1991
Articolo 61 - Sostituzione dell’articolo 21 della legge regionale 20/1997
Articolo 62 - Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 68/1981
Articolo 63 - Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 14/1991
Articolo 64 - Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 21/1999
Articolo 65 - Modifiche alla legge regionale 8/2003
Articolo 66 - Regolamenti
Articolo 67 - Procedimenti in corso
Articolo 68 - Abrogazioni
Articolo 69 - Disposizioni finanziarie