Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 27/11/2006 n. 24

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e rbanistica, mobilita’, trasporto pubblico locale, cultura, sport

Articolo 9

Funzioni delle Province

Titolo II - Riordino di funzioni
Capo I - Riordino delle funzioni in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Funzioni delle Province

1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a) autorizzazione all’acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti);
b) applicazione della disciplina in materia di raccolta del tartufo, di cui alla legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), a eccezione delle funzioni previste dall’articolo 9, come modificato dall’articolo 15, comma 2, della legge regionale 17/2006, dall’articolo 12, come da ultimo modificato dall’articolo 44, comma 1, lettera f), della presente legge, dall’articolo 14, come sostituito dall’articolo 44, comma 1, lettera h), della presente legge, e dai commi 1 e 2 dell’articolo 15, come sostituito dall’articolo 44, comma 1, lettera i), della presente legge;
c) autorizzazione alla raccolta di piante spontanee e per scopi scientifici, didattici e officinali, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78), come modificato dall’articolo 31, comma 1, della presente legge;
d) autorizzazione alla cattura temporanea per inanellamento a scopo scientifico, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell’aucupio), come sostituito dall’articolo 36, comma 1, della presente legge.
2. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province esercitano le seguenti funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari:
a) contributi per promuovere la conoscenza, diffusione e valorizzazione dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate), come sostituito dall’articolo 29, comma 1, della presente legge;
b) contributi alle associazioni ornitologiche, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della Regione Friuli Venezia Giulia), come sostituito dall’articolo 49, comma 1, della presente legge;
c) contributi ai Comuni per la gestione dei parchi comunali e intercomunali, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), come modificato dall’articolo 41, comma 1, lettera b), della presente legge;
d) incentivi ai conduttori dei fondi nei biotopi, ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 4 della legge regionale 42/1996, come sostituito dall’articolo 41, comma 1, lettera a), della presente legge;
e) contributi in materia di pesca e acquacoltura, ai sensi del decreto del Presidente della Regione 24 novembre 2004, n. 393/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 11, primo comma, numeri 4, 5, 7, 8 e 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e dall’articolo 1, comma 1, della legge 21 maggio 1998, n. 164, in materia di pesca e di acquacoltura);
f) contributi ai consorzi apistici, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la tutela dell’apicoltura e per la salvaguardia dell’ambiente naturale), come sostituito dall’articolo 33, comma 1, lettera g), della presente legge;
g) contributi per le fattorie didattiche, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell’anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), come modificato dall’articolo 51, comma 1, lettera a), della presente legge;
h) contributi per gli interventi previsti dall’articolo 21 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>), come da ultimo sostituito dall’articolo 47, comma 1, della presente legge.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalita’
Articolo 2 - Principi
Articolo 3 - Decorrenza dell’esercizio delle funzioni e dei procedimenti
Articolo 4 - Efficacia della gestione delle funzioni conferite
Articolo 5 - Potere sostitutivo
Articolo 6 - Riordino legislativo
Articolo 7 - Funzioni dei Comuni
Articolo 8 - Conferimento di funzioni al Comune di Grado per la gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata
Articolo 9 - Funzioni delle Province
Articolo 10 - Conferimento di funzioni alla Provincia di Trieste relative alla Riserva naturale marina di Miramare
Articolo 11 - Conferimento di funzioni alle Comunità montane per la concessione del contributo per l’allevamento del bestiame nelle malghe e per la viabilita’ di accesso alle malghe e ai pascoli
Articolo 12 - Funzioni delle Province e delle Comunita’ montane
Articolo 13 - Funzioni dei Comuni in materia di inquinamento atmosferico
Articolo 14 - Funzioni dei Comuni in materia di determinazione del valore venale degli immobili
Articolo 15 - Funzioni delle Province in materia di utilizzazione dei fanghi di epurazione in agricoltura
Articolo 16 - Contributi per lo smaltimento dell’amianto
Articolo 17 - Contributi per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
Articolo 18 - Autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti
Articolo 19 - Competenze delle Province in materia di inquinamento atmosferico
Articolo 20 - Contributi in materia di risparmio energetico
Articolo 21 - Funzioni dei Comuni
Articolo 22 - Funzioni delle Province
Articolo 23 - Funzioni delle Province in materia di mobilita’ e trasporto pubblico locale
Articolo 24 - Funzioni dei Comuni in materia di paesaggio
Articolo 25 - Funzioni dei Comuni
Articolo 26 - Funzioni delle Province
Articolo 27 - Funzioni della Regione
Articolo 28 - Procedimenti soppressi
Articolo 29 - Sostituzione dell’articolo 11 della legge regionale 29/1967
Articolo 30 - Modifiche alla legge regionale 65/1976
Articolo 31 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 34/1981
Articolo 32 - Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale 45/1985
Articolo 33 - Modifiche alla legge regionale 16/1988
Articolo 34 - Modifiche alla legge regionale 15/1991
Articolo 35 - Modifiche alla legge regionale 8/1992
Articolo 36 - Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 29/1993
Articolo 37 - Modifiche alla legge regionale 35/1993
Articolo 38 - Modifiche alla legge regionale 32/1995
Articolo 39 - Modifica all’articolo 17 della legge regionale 42/1995
Articolo 40 - Modifiche alla legge regionale 25/1996
Articolo 41 - Modifiche alla legge regionale 42/1996
Articolo 42 - Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 7/1998
Articolo 43 - Modifica all’articolo 63 della legge regionale 12/1998
Articolo 44 - Modifiche alla legge regionale 23/1999
Articolo 45 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 2/2000
Articolo 46 - Modifiche alla legge regionale 15/2000
Articolo 47 - Sostituzione dell’articolo 21 della legge regionale 21/2000
Articolo 48 - Modifiche alla legge regionale 13/2001
Articolo 49 - Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 27/2002
Articolo 50 - Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 18/2004
Articolo 51 - Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 18/2004
Articolo 52 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 12/2006
Articolo 53 - Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 30/1987
Articolo 54 - Modifiche alla legge regionale 52/1991
Articolo 55 - Modifica all’articolo 1 della legge regionale 10/1997
Articolo 56 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 5/1997
Articolo 57 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 13/1998
Articolo 58 - Modifica all’articolo 31 della legge regionale 46/1986
Articolo 59 - Modifiche alla legge regionale 30/2002
Articolo 60 - Modifica all’articolo 72 della legge regionale 52/1991
Articolo 61 - Sostituzione dell’articolo 21 della legge regionale 20/1997
Articolo 62 - Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 68/1981
Articolo 63 - Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 14/1991
Articolo 64 - Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 21/1999
Articolo 65 - Modifiche alla legge regionale 8/2003
Articolo 66 - Regolamenti
Articolo 67 - Procedimenti in corso
Articolo 68 - Abrogazioni
Articolo 69 - Disposizioni finanziarie