Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 27/11/2006 n. 24

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e rbanistica, mobilita’, trasporto pubblico locale, cultura, sport

Articolo 30

Modifiche alla legge regionale 65/1976

Titolo III - Modifiche alla legislazione regionale di settore
Capo I - Modifiche alla legislazione regionale in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Modifiche alla legge regionale 65/1976

1. Alla legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
1. Al fine di realizzare un programma straordinario di interventi per l’incremento della produzione legnosa, le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane concedono, a favore di enti e imprese, singole o associate, contributi per l’impianto e le cure colturali relative al primo anno, di specie forestali a rapido accrescimento, con priorità per le piantagioni realizzate da cooperative, da coltivatori diretti o da piccole imprese.>>;
b) l’articolo 4, come da ultimo modificato dall’articolo 1, commi 7 e 8, della legge regionale 20/2000, è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
1. I contributi di cui all’articolo 3 sono concessi per superfici minime, di un ettaro nei territori di pianura e di mezzo ettaro nei territori di montagna, anche se formate da appezzamenti non contigui.
2. I beneficiari sono obbligati a non eseguire trasformazioni colturali, sui terreni oggetto dell’impianto, per un periodo di otto anni per il pioppo e di quindici anni per le altre specie.
3. Il periodo di tempo di cui al comma 2 decorre dalla data in cui l’ente concedente riceve la comunicazione di conclusione dei lavori da parte del beneficiario. L’ente concedente può prevedere sanzioni nei riguardi dei beneficiari che non rispettano tale obbligo di comunicazione.>>;
c) l’articolo 5, come sostituito dall’articolo 1, comma 9, della legge regionale 20/2000, è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
1. L’impegno di spesa relativo ai contributi concessi ai sensi dell’articolo 3 è assunto sulla base dei singoli preventivi di spesa, conformi al prezziario unico stabilito dalla Regione.
2. In sede di collaudo degli impianti l’ente concedente accerta, ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), la provenienza o l’identità clonale dei materiali di riproduzione utilizzati.>>;
d) l’articolo 8, come da ultimo modificato dall’articolo 18, comma 1, della legge regionale 10/1997, è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
1. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a concedere al Consorzio boschi carnici, agli altri consorzi forestali pubblici e privati, alle associazioni di imprese boschive costituite da almeno dieci soci e ad aziende speciali, sulla base di progetti o programmi specifici, contributi:
a) per la gestione e il potenziamento dei beni silvo - pastorali dei Comuni a essi affidati o direttamente acquistati o comunque avuti in gestione, fino al 75 per cento delle spese correnti, ivi compresi gli oneri per la redazione dei piani di intervento previsti dalle vigenti disposizioni;
b) per il miglioramento e l’incremento del patrimonio silvo - pastorale fino al 100 per cento della spesa, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano pubblici, e fino al 60 per cento della spesa nel caso in cui i soggetti beneficiari siano consorzi forestali privati. In entrambi i casi il contributo va commisurato, previa valutazione di congruità da parte della Direzione centrale della Regione competente in materia di risorse forestali o dell’ Ufficio tecnico erariale (UTE), al valore agricolo medio del terreno fissato ai sensi delle leggi vigenti, cui vanno aggiunti gli oneri di contratto.
2. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a concedere anticipazioni:
a) pari al 50 per cento delle spese di cui alla lettera a) del comma 1, quali risultanti dal bilancio di previsione;
b) fino al 90 per cento delle spese di cui alla lettera b) del comma 1, quali risultanti dal preventivo dei miglioramenti o degli acquisti incrementativi.>>;
e) al primo comma dell’articolo 9, le parole <<Gli oneri previsti dagli articoli 1, 2, 6, 7, 8>> sono sostituite dalle seguenti: <<Gli oneri previsti dagli articoli 1 e 2>>.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalita’
Articolo 2 - Principi
Articolo 3 - Decorrenza dell’esercizio delle funzioni e dei procedimenti
Articolo 4 - Efficacia della gestione delle funzioni conferite
Articolo 5 - Potere sostitutivo
Articolo 6 - Riordino legislativo
Articolo 7 - Funzioni dei Comuni
Articolo 8 - Conferimento di funzioni al Comune di Grado per la gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata
Articolo 9 - Funzioni delle Province
Articolo 10 - Conferimento di funzioni alla Provincia di Trieste relative alla Riserva naturale marina di Miramare
Articolo 11 - Conferimento di funzioni alle Comunità montane per la concessione del contributo per l’allevamento del bestiame nelle malghe e per la viabilita’ di accesso alle malghe e ai pascoli
Articolo 12 - Funzioni delle Province e delle Comunita’ montane
Articolo 13 - Funzioni dei Comuni in materia di inquinamento atmosferico
Articolo 14 - Funzioni dei Comuni in materia di determinazione del valore venale degli immobili
Articolo 15 - Funzioni delle Province in materia di utilizzazione dei fanghi di epurazione in agricoltura
Articolo 16 - Contributi per lo smaltimento dell’amianto
Articolo 17 - Contributi per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
Articolo 18 - Autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti
Articolo 19 - Competenze delle Province in materia di inquinamento atmosferico
Articolo 20 - Contributi in materia di risparmio energetico
Articolo 21 - Funzioni dei Comuni
Articolo 22 - Funzioni delle Province
Articolo 23 - Funzioni delle Province in materia di mobilita’ e trasporto pubblico locale
Articolo 24 - Funzioni dei Comuni in materia di paesaggio
Articolo 25 - Funzioni dei Comuni
Articolo 26 - Funzioni delle Province
Articolo 27 - Funzioni della Regione
Articolo 28 - Procedimenti soppressi
Articolo 29 - Sostituzione dell’articolo 11 della legge regionale 29/1967
Articolo 30 - Modifiche alla legge regionale 65/1976
Articolo 31 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 34/1981
Articolo 32 - Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale 45/1985
Articolo 33 - Modifiche alla legge regionale 16/1988
Articolo 34 - Modifiche alla legge regionale 15/1991
Articolo 35 - Modifiche alla legge regionale 8/1992
Articolo 36 - Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 29/1993
Articolo 37 - Modifiche alla legge regionale 35/1993
Articolo 38 - Modifiche alla legge regionale 32/1995
Articolo 39 - Modifica all’articolo 17 della legge regionale 42/1995
Articolo 40 - Modifiche alla legge regionale 25/1996
Articolo 41 - Modifiche alla legge regionale 42/1996
Articolo 42 - Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 7/1998
Articolo 43 - Modifica all’articolo 63 della legge regionale 12/1998
Articolo 44 - Modifiche alla legge regionale 23/1999
Articolo 45 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 2/2000
Articolo 46 - Modifiche alla legge regionale 15/2000
Articolo 47 - Sostituzione dell’articolo 21 della legge regionale 21/2000
Articolo 48 - Modifiche alla legge regionale 13/2001
Articolo 49 - Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 27/2002
Articolo 50 - Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 18/2004
Articolo 51 - Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 18/2004
Articolo 52 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 12/2006
Articolo 53 - Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 30/1987
Articolo 54 - Modifiche alla legge regionale 52/1991
Articolo 55 - Modifica all’articolo 1 della legge regionale 10/1997
Articolo 56 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 5/1997
Articolo 57 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 13/1998
Articolo 58 - Modifica all’articolo 31 della legge regionale 46/1986
Articolo 59 - Modifiche alla legge regionale 30/2002
Articolo 60 - Modifica all’articolo 72 della legge regionale 52/1991
Articolo 61 - Sostituzione dell’articolo 21 della legge regionale 20/1997
Articolo 62 - Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 68/1981
Articolo 63 - Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 14/1991
Articolo 64 - Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 21/1999
Articolo 65 - Modifiche alla legge regionale 8/2003
Articolo 66 - Regolamenti
Articolo 67 - Procedimenti in corso
Articolo 68 - Abrogazioni
Articolo 69 - Disposizioni finanziarie