Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 27/11/2006 n. 24

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e rbanistica, mobilita’, trasporto pubblico locale, cultura, sport

Articolo 33

Modifiche alla legge regionale 16/1988

Titolo III - Modifiche alla legislazione regionale di settore
Capo I - Modifiche alla legislazione regionale in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Modifiche alla legge regionale 16/1988

1. Alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la tutela dell’apicoltura e per la salvaguardia dell’ambiente naturale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 3, come da ultimo modificato dall’articolo 211, comma 2, della legge regionale 5/1994, le parole <<l’Amministrazione regionale può>> sono sostituite dalle seguenti: <<le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane possono>>;
b) al comma 9 dell’articolo 3, come modificato dall’articolo 3, comma 2, della legge regionale 20/1992, le parole <<agli Ispettorati provinciali dell’agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle Province e, nei territori di rispettiva competenza, alle Comunità montane>>;
c) al comma 11 dell’articolo 3 le parole <<L’Amministrazione regionale, con apposite convenzioni, può>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane, con apposite convenzioni, possono>>;
d) al comma 1 dell’articolo 5 le parole <<nonché per gli acquisti per la ricostituzione della consistenza degli alveari di cui all’articolo 4,>> sono soppresse;
e) al comma 1 dell’articolo 7, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 20/1992, le parole <<dagli articoli 3 e 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall’articolo 3>>;
f) al comma 3 dell’articolo 7, come modificato dall’articolo 4 della legge regionale 20/1992, le parole <<agli articoli 3 e 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<all’articolo 3>>;
g) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
<<Art. 9 (Contributi ai consorzi apistici provinciali per attività istituzionali)
1. Le Province concedono ai consorzi apistici provinciali contributi per la realizzazione di programmi di attività ricomprendenti una o più delle seguenti finalità:
a) corsi di formazione e aggiornamento per apicoltori;
b) conferenze divulgative su argomenti inerenti all’apicoltura;
c) programmi di assistenza tecnica e amministrativa a favore degli apicoltori;
d) studi e ricerche in materia apistica, da affidare anche a esperti esterni, ed eventuale divulgazione dei risultati a mezzo pubblicazioni;
e) attività promozionali dirette a una migliore conoscenza e alla diffusione e valorizzazione dei prodotti dell’apicoltura anche mediante la realizzazione di marchi di tutela.
2. La misura dei contributi non può superare il 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; su tali contributi viene accordato un anticipo pari al 60 per cento.
3. Possono altresì essere concessi a favore dei consorzi apistici contributi, sino al 90 per cento sulle spese di gestione, previa approvazione di un preventivo annuale riflettente dette spese.
4. Su tali contributi può essere accordato un anticipo pari all’80 per cento.>>.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalita’
Articolo 2 - Principi
Articolo 3 - Decorrenza dell’esercizio delle funzioni e dei procedimenti
Articolo 4 - Efficacia della gestione delle funzioni conferite
Articolo 5 - Potere sostitutivo
Articolo 6 - Riordino legislativo
Articolo 7 - Funzioni dei Comuni
Articolo 8 - Conferimento di funzioni al Comune di Grado per la gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata
Articolo 9 - Funzioni delle Province
Articolo 10 - Conferimento di funzioni alla Provincia di Trieste relative alla Riserva naturale marina di Miramare
Articolo 11 - Conferimento di funzioni alle Comunità montane per la concessione del contributo per l’allevamento del bestiame nelle malghe e per la viabilita’ di accesso alle malghe e ai pascoli
Articolo 12 - Funzioni delle Province e delle Comunita’ montane
Articolo 13 - Funzioni dei Comuni in materia di inquinamento atmosferico
Articolo 14 - Funzioni dei Comuni in materia di determinazione del valore venale degli immobili
Articolo 15 - Funzioni delle Province in materia di utilizzazione dei fanghi di epurazione in agricoltura
Articolo 16 - Contributi per lo smaltimento dell’amianto
Articolo 17 - Contributi per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
Articolo 18 - Autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti
Articolo 19 - Competenze delle Province in materia di inquinamento atmosferico
Articolo 20 - Contributi in materia di risparmio energetico
Articolo 21 - Funzioni dei Comuni
Articolo 22 - Funzioni delle Province
Articolo 23 - Funzioni delle Province in materia di mobilita’ e trasporto pubblico locale
Articolo 24 - Funzioni dei Comuni in materia di paesaggio
Articolo 25 - Funzioni dei Comuni
Articolo 26 - Funzioni delle Province
Articolo 27 - Funzioni della Regione
Articolo 28 - Procedimenti soppressi
Articolo 29 - Sostituzione dell’articolo 11 della legge regionale 29/1967
Articolo 30 - Modifiche alla legge regionale 65/1976
Articolo 31 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 34/1981
Articolo 32 - Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale 45/1985
Articolo 33 - Modifiche alla legge regionale 16/1988
Articolo 34 - Modifiche alla legge regionale 15/1991
Articolo 35 - Modifiche alla legge regionale 8/1992
Articolo 36 - Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 29/1993
Articolo 37 - Modifiche alla legge regionale 35/1993
Articolo 38 - Modifiche alla legge regionale 32/1995
Articolo 39 - Modifica all’articolo 17 della legge regionale 42/1995
Articolo 40 - Modifiche alla legge regionale 25/1996
Articolo 41 - Modifiche alla legge regionale 42/1996
Articolo 42 - Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 7/1998
Articolo 43 - Modifica all’articolo 63 della legge regionale 12/1998
Articolo 44 - Modifiche alla legge regionale 23/1999
Articolo 45 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 2/2000
Articolo 46 - Modifiche alla legge regionale 15/2000
Articolo 47 - Sostituzione dell’articolo 21 della legge regionale 21/2000
Articolo 48 - Modifiche alla legge regionale 13/2001
Articolo 49 - Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 27/2002
Articolo 50 - Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 18/2004
Articolo 51 - Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 18/2004
Articolo 52 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 12/2006
Articolo 53 - Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 30/1987
Articolo 54 - Modifiche alla legge regionale 52/1991
Articolo 55 - Modifica all’articolo 1 della legge regionale 10/1997
Articolo 56 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 5/1997
Articolo 57 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 13/1998
Articolo 58 - Modifica all’articolo 31 della legge regionale 46/1986
Articolo 59 - Modifiche alla legge regionale 30/2002
Articolo 60 - Modifica all’articolo 72 della legge regionale 52/1991
Articolo 61 - Sostituzione dell’articolo 21 della legge regionale 20/1997
Articolo 62 - Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 68/1981
Articolo 63 - Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 14/1991
Articolo 64 - Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 21/1999
Articolo 65 - Modifiche alla legge regionale 8/2003
Articolo 66 - Regolamenti
Articolo 67 - Procedimenti in corso
Articolo 68 - Abrogazioni
Articolo 69 - Disposizioni finanziarie