Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 27/11/2006 n. 24
Articolo 44
Modifiche alla legge regionale 23/1999
Titolo III - Modifiche alla legislazione regionale di settoreCapo I - Modifiche alla legislazione regionale in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna
Modifiche alla legge regionale 23/1999
1. Alla legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 dell’articolo 6 le parole <<dal competente ufficio della Direzione regionale dell’agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Provincia>>;
b) al comma 3 dell’articolo 7 la parola <<regionale>> è soppressa;
c) al comma l dell’articolo 8 le parole <<con decreto del Direttore regionale dell’agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<con provvedimento della Provincia>>;
d) al comma 2 dell’articolo 10 le parole <<del competente ufficio della Direzione regionale dell’agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<della Provincia>>; e) il comma 3 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
<<3. Le Province possono concordare e applicare in modo uniforme eventuali variazioni del calendario di raccolta.>>;
f) al comma 4 dell’articolo 12, le parole <<ed è rilasciato dalla Direzione regionale dell’agricoltura>> sono soppresse;
g) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
<<Art. 13 (Delimitazione delle zone vocate alla raccolta)
1. Le Province, avvalendosi della consulenza di esperti in materia micologica, provvedono a predisporre una cartografia in scala 1:50.000 per l’individuazione delle zone tartuficole di cui all’articolo 7, quinto comma, della legge 752/1985.>>;
h) l’articolo 14, come modificato dall’articolo 15, comma 4, della legge regionale 17/2006, è sostituito dal seguente: <<Art. 14 (Autorizzazione alla raccolta) 1. Al superamento, con esito positivo, dell’esame di idoneità di cui all’articolo 12, l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA rilascia ai residenti nel territorio regionale il tesserino di autorizzazione alla raccolta, secondo il modello uniforme predisposto dalla Regione.>>;
i) l’articolo 15, come modificato dall’articolo 15, comma 5, della legge regionale 17/2006, è sostituito dal seguente: <<Art. 15 (Iniziative finanziate) 1. L’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA svolge iniziative volte all’approfondimento e alla divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche, nonché alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio tartuficolo e all’incremento della produzione dei tartufi, mediante:
a) attività di ricerca, di sperimentazione, di assistenza tecnica, dimostrativa, anche in collaborazione con istituti universitari, o con i centri di cui all’articolo 2 della legge 752/1985;
b) iniziative promozionali, pubblicitarie, informative e culturali in materia di tartuficoltura;
c) attività formativa, di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza.
2. I vivai forestali della Regione possono produrre piante tartufigene idonee, per incrementare le tartufaie controllate, per realizzare tartufaie coltivate e per la valorizzazione delle specifiche situazioni territoriali e ambientali a vocazione tartufigena.
3. Le Province concedono contributi alle associazioni micologiche e alle associazioni dei tartufai che assumono iniziative per la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e la promozione di corsi di preparazione alla raccolta e di addestramento dei cani.>>;
j) l’articolo 16 è sostituito dal seguente: <<Art. 16 (Modalità di finanziamento) 1. La Regione, sulla base di piani annuali presentati dall’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, finanzia fino al 100 per cento della spesa prevista le iniziative di cui al comma 1 dell’articolo 15.>>;
k) al comma 1 dell’articolo 17, come modificato dall’articolo 15, comma 6, della legge regionale 17/2006, le parole <<dal Direttore regionale dell’agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Provincia>>;
l) al comma 3 dell’articolo 19, le parole <<Tesoreria regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Tesoreria della Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione>>.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitaArticolo 2 - Principi
Articolo 3 - Decorrenza dellesercizio delle funzioni e dei procedimenti
Articolo 4 - Efficacia della gestione delle funzioni conferite
Articolo 5 - Potere sostitutivo
Articolo 6 - Riordino legislativo
Articolo 7 - Funzioni dei Comuni
Articolo 8 - Conferimento di funzioni al Comune di Grado per la gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata
Articolo 9 - Funzioni delle Province
Articolo 10 - Conferimento di funzioni alla Provincia di Trieste relative alla Riserva naturale marina di Miramare
Articolo 11 - Conferimento di funzioni alle Comunità montane per la concessione del contributo per lallevamento del bestiame nelle malghe e per la viabilita di accesso alle malghe e ai pascoli
Articolo 12 - Funzioni delle Province e delle Comunita montane
Articolo 13 - Funzioni dei Comuni in materia di inquinamento atmosferico
Articolo 14 - Funzioni dei Comuni in materia di determinazione del valore venale degli immobili
Articolo 15 - Funzioni delle Province in materia di utilizzazione dei fanghi di epurazione in agricoltura
Articolo 16 - Contributi per lo smaltimento dellamianto
Articolo 17 - Contributi per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
Articolo 18 - Autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti
Articolo 19 - Competenze delle Province in materia di inquinamento atmosferico
Articolo 20 - Contributi in materia di risparmio energetico
Articolo 21 - Funzioni dei Comuni
Articolo 22 - Funzioni delle Province
Articolo 23 - Funzioni delle Province in materia di mobilita e trasporto pubblico locale
Articolo 24 - Funzioni dei Comuni in materia di paesaggio
Articolo 25 - Funzioni dei Comuni
Articolo 26 - Funzioni delle Province
Articolo 27 - Funzioni della Regione
Articolo 28 - Procedimenti soppressi
Articolo 29 - Sostituzione dellarticolo 11 della legge regionale 29/1967
Articolo 30 - Modifiche alla legge regionale 65/1976
Articolo 31 - Modifica allarticolo 5 della legge regionale 34/1981
Articolo 32 - Sostituzione dellarticolo 10 della legge regionale 45/1985
Articolo 33 - Modifiche alla legge regionale 16/1988
Articolo 34 - Modifiche alla legge regionale 15/1991
Articolo 35 - Modifiche alla legge regionale 8/1992
Articolo 36 - Sostituzione dellarticolo 6 della legge regionale 29/1993
Articolo 37 - Modifiche alla legge regionale 35/1993
Articolo 38 - Modifiche alla legge regionale 32/1995
Articolo 39 - Modifica allarticolo 17 della legge regionale 42/1995
Articolo 40 - Modifiche alla legge regionale 25/1996
Articolo 41 - Modifiche alla legge regionale 42/1996
Articolo 42 - Sostituzione dellarticolo 1 della legge regionale 7/1998
Articolo 43 - Modifica allarticolo 63 della legge regionale 12/1998
Articolo 44 - Modifiche alla legge regionale 23/1999
Articolo 45 - Modifiche allarticolo 6 della legge regionale 2/2000
Articolo 46 - Modifiche alla legge regionale 15/2000
Articolo 47 - Sostituzione dellarticolo 21 della legge regionale 21/2000
Articolo 48 - Modifiche alla legge regionale 13/2001
Articolo 49 - Sostituzione dellarticolo 3 della legge regionale 27/2002
Articolo 50 - Sostituzione dellarticolo 6 della legge regionale 18/2004
Articolo 51 - Modifiche allarticolo 23 della legge regionale 18/2004
Articolo 52 - Modifica allarticolo 6 della legge regionale 12/2006
Articolo 53 - Modifiche allarticolo 31 della legge regionale 30/1987
Articolo 54 - Modifiche alla legge regionale 52/1991
Articolo 55 - Modifica allarticolo 1 della legge regionale 10/1997
Articolo 56 - Modifica allarticolo 6 della legge regionale 5/1997
Articolo 57 - Modifiche allarticolo 16 della legge regionale 13/1998
Articolo 58 - Modifica allarticolo 31 della legge regionale 46/1986
Articolo 59 - Modifiche alla legge regionale 30/2002
Articolo 60 - Modifica allarticolo 72 della legge regionale 52/1991
Articolo 61 - Sostituzione dellarticolo 21 della legge regionale 20/1997
Articolo 62 - Sostituzione dellarticolo 3 della legge regionale 68/1981
Articolo 63 - Sostituzione dellarticolo 6 della legge regionale 14/1991
Articolo 64 - Sostituzione dellarticolo 6 della legge regionale 21/1999
Articolo 65 - Modifiche alla legge regionale 8/2003
Articolo 66 - Regolamenti
Articolo 67 - Procedimenti in corso
Articolo 68 - Abrogazioni
Articolo 69 - Disposizioni finanziarie