Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 27/11/2006 n. 24

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e rbanistica, mobilita’, trasporto pubblico locale, cultura, sport

Articolo 59

Modifiche alla legge regionale 30/2002

Titolo III - Modifiche alla legislazione regionale di settore
Capo III - Modifiche alla legislazione regionale in materia di energia

Modifiche alla legge regionale 30/2002

1. Alla legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia), sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 le parole <<non riservate alle Autonomie locali stesse ai sensi della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<non riservate a Province e Comuni>>;
b) l’articolo 3, come modificato dall’articolo 17, comma 2, della legge regionale 15/2004, è sostituito dal seguente:
<<Art. 3 (Funzioni delle Province)
1. Le Province, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvedono:
a) al controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);
b) al rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano più territori comunali della medesima provincia;
c) al rilascio delle autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;
d) al rilascio delle autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici.
2. Ai fini del coordinamento del sistema informativo energetico regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), copia delle autorizzazioni di cui al comma 1 è trasmessa alla Direzione centrale competente in materia di energia.>>;
c) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
<<Art. 4 (Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, svolgono le seguenti attività: a) certificazione energetica degli edifici e adozione di provvedimenti atti a favorire su scala comunale il risparmio energetico e l’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;
b) controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 412/1993;
c) promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, funzioni in materia di controllo e di uso razionale di energia;
d) individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e relativi impianti;
e) autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;
f) autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici;
g) autorizzazioni relative alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano esclusivamente il territorio comunale;
h) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali di capacità fino a 3.000 metri cubi, esclusi impianti e depositi dotati di oleodotti.
2. I Comuni, in forma associata o mediante delega alle Province, esercitano le seguenti funzioni:
a) autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;
b) autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici.>>.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalita’
Articolo 2 - Principi
Articolo 3 - Decorrenza dell’esercizio delle funzioni e dei procedimenti
Articolo 4 - Efficacia della gestione delle funzioni conferite
Articolo 5 - Potere sostitutivo
Articolo 6 - Riordino legislativo
Articolo 7 - Funzioni dei Comuni
Articolo 8 - Conferimento di funzioni al Comune di Grado per la gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata
Articolo 9 - Funzioni delle Province
Articolo 10 - Conferimento di funzioni alla Provincia di Trieste relative alla Riserva naturale marina di Miramare
Articolo 11 - Conferimento di funzioni alle Comunità montane per la concessione del contributo per l’allevamento del bestiame nelle malghe e per la viabilita’ di accesso alle malghe e ai pascoli
Articolo 12 - Funzioni delle Province e delle Comunita’ montane
Articolo 13 - Funzioni dei Comuni in materia di inquinamento atmosferico
Articolo 14 - Funzioni dei Comuni in materia di determinazione del valore venale degli immobili
Articolo 15 - Funzioni delle Province in materia di utilizzazione dei fanghi di epurazione in agricoltura
Articolo 16 - Contributi per lo smaltimento dell’amianto
Articolo 17 - Contributi per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
Articolo 18 - Autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti
Articolo 19 - Competenze delle Province in materia di inquinamento atmosferico
Articolo 20 - Contributi in materia di risparmio energetico
Articolo 21 - Funzioni dei Comuni
Articolo 22 - Funzioni delle Province
Articolo 23 - Funzioni delle Province in materia di mobilita’ e trasporto pubblico locale
Articolo 24 - Funzioni dei Comuni in materia di paesaggio
Articolo 25 - Funzioni dei Comuni
Articolo 26 - Funzioni delle Province
Articolo 27 - Funzioni della Regione
Articolo 28 - Procedimenti soppressi
Articolo 29 - Sostituzione dell’articolo 11 della legge regionale 29/1967
Articolo 30 - Modifiche alla legge regionale 65/1976
Articolo 31 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 34/1981
Articolo 32 - Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale 45/1985
Articolo 33 - Modifiche alla legge regionale 16/1988
Articolo 34 - Modifiche alla legge regionale 15/1991
Articolo 35 - Modifiche alla legge regionale 8/1992
Articolo 36 - Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 29/1993
Articolo 37 - Modifiche alla legge regionale 35/1993
Articolo 38 - Modifiche alla legge regionale 32/1995
Articolo 39 - Modifica all’articolo 17 della legge regionale 42/1995
Articolo 40 - Modifiche alla legge regionale 25/1996
Articolo 41 - Modifiche alla legge regionale 42/1996
Articolo 42 - Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 7/1998
Articolo 43 - Modifica all’articolo 63 della legge regionale 12/1998
Articolo 44 - Modifiche alla legge regionale 23/1999
Articolo 45 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 2/2000
Articolo 46 - Modifiche alla legge regionale 15/2000
Articolo 47 - Sostituzione dell’articolo 21 della legge regionale 21/2000
Articolo 48 - Modifiche alla legge regionale 13/2001
Articolo 49 - Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 27/2002
Articolo 50 - Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 18/2004
Articolo 51 - Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 18/2004
Articolo 52 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 12/2006
Articolo 53 - Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 30/1987
Articolo 54 - Modifiche alla legge regionale 52/1991
Articolo 55 - Modifica all’articolo 1 della legge regionale 10/1997
Articolo 56 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 5/1997
Articolo 57 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 13/1998
Articolo 58 - Modifica all’articolo 31 della legge regionale 46/1986
Articolo 59 - Modifiche alla legge regionale 30/2002
Articolo 60 - Modifica all’articolo 72 della legge regionale 52/1991
Articolo 61 - Sostituzione dell’articolo 21 della legge regionale 20/1997
Articolo 62 - Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 68/1981
Articolo 63 - Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 14/1991
Articolo 64 - Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 21/1999
Articolo 65 - Modifiche alla legge regionale 8/2003
Articolo 66 - Regolamenti
Articolo 67 - Procedimenti in corso
Articolo 68 - Abrogazioni
Articolo 69 - Disposizioni finanziarie