Articolo Normativa

Decreto Legge 16/7/2020 n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

Articolo 43

Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonche' di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio 2011, n. 111

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11/9/2020, N. 120
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Titolo IV - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA, AMBIENTE E GREEN ECONOMY
Capo I - Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici

Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonche' di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

1. Al fine di assicurare la continuita' e la semplificazione delle attivita' amministrative, ivi compresi i controlli propedeutici e successivi necessari all'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, anche in considerazione delle misure restrittive introdotte per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti misure di sostegno, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sono adottate le seguenti misure:
a) e' istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformita' all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attivita' di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche;
b) l'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, banca dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' costituita dall'insieme dei fascicoli aziendali di cui all'articolo 9 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999; conseguentemente, per le finalita' di cui al presente articolo, il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalita' grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute;
c) la superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali ai sensi della lettera b), e' verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola di cui alla lettera a); le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta i necessari provvedimenti attuativi.
3. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: «imprese agricole» sono inserite le seguenti: «e alimentari e mangimistiche»;
b) ai commi 1 e 2, dopo le parole: «imprese agricole», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e alimentari e mangimistiche»;
c) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole «sola», «per la prima volta» e «entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro un termine non superiore a novanta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni»;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche tramite comunicazione al consumatore»;
3) dopo il quarto periodo e' aggiunto, in fine, il seguente:
«La diffida e' applicabile anche ai prodotti gia' posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei termini di cui al presente comma.».
4. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 2, le parole «, da effettuare almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'attivita'», sono soppresse;
b) all'articolo 14, comma l, le parole «, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione,», sono soppresse;
c) all'articolo 16, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad apposita registrazione. L'ufficio territoriale puo' definire specifiche modalita' volte a prevenire eventuali violazioni.»;
d) all'articolo 38, comma 7, dopo le parole «per le partite medesime», sono aggiunte le seguenti: «fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorita' competente in caso di calamita' naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione»;
e) all'articolo 38, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
«7-bis. In caso di dichiarazione di calamita' naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorita' competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, e' consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata.».
4-bis. Per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, qualora a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell'organismo di controllo la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo, non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree.
5. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, ai commi 3 e 4, dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Non si procede all'irrogazione della sanzione nel caso in cui il soggetto sanzionato abbia operato, nel periodo in cui e' avvenuta la constatazione della violazione, in territori colpiti da calamita' naturali ovvero sui quali vi sia stata l'adozione di misure sanitarie o fitosanitarie.».
6. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 1986, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n.
462, le parole «di uno» sono soppresse.
7. All'articolo 38, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al secondo periodo, le parole da «l'INPS» a «di variazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalita' idonea a garantire la piena conoscibilita'» e il terzo periodo e' soppresso.
7-bis. Per i prodotti agricoli e agroalimentari, nonche' per gli alimenti o per il loro ingrediente primario, somministrati nell'esercizio delle attivita' agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, nel rispetto della vigente normativa europea, e' possibile evidenziare il luogo di produzione, con modalita' idonee a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da parte del consumatore le informazioni fornite.
7-ter. Le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande nelle attivita' di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287, possono riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:
a) al Paese, alla regione o alla localita' di origine e di produzione delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;
b) al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del produttore o dell'importatore, in caso di provenienza da un Paese estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda; c) alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda e ai metodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano determinanti per la qualita' o per le caratteristiche organolettiche o merceologiche delle vivande.
7-quater. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. In caso di adesione al Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata, istituito dall'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, o ad altri sistemi di certificazione volontari conformi a standard internazionali basati sulla sostenibilita' e qualora il rispetto delle relative norme tecniche collegate lo renda necessario, e' ammessa una deroga alle indicazioni sull'impiego dei fitofarmaci riportate in etichetta. Restano comunque inderogabili i requisiti previsti all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009».

 

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia
Articolo 2 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia
Articolo 2 bis - Raggruppamenti temporanei di imprese
Articolo 2 ter - Norme per favorire l’attuazione delle sinergie all’interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane
Articolo 3 - Verifiche antimafia e protocolli di legalità
Articolo 4 - Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali
Articolo 4 bis - Ulteriori misure in materia di contratti pubblici
Articolo 5 - Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica
Articolo 6 - Collegio consultivo tecnico
Articolo 7 - Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche
Articolo 8 - Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici
Articolo 8 bis - Modifica al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60
Articolo 9 - Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali
Articolo 10 - Semplificazioni e altre misure in materia edilizia
Articolo 10 bis - Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive
Articolo 11 - Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici
Articolo 11 bis - Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
Articolo 12 - Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241
Articolo 12 bis - Semplificazione delle procedure di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro
Articolo 13 - Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi
Articolo 14 - Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori
Articolo 15 - Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata
Articolo 16 - Disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero nel referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari"
Articolo 16 bis - Modifica alla legge 21 marzo 1990, n. 53
Articolo 16 ter - Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero
Articolo 16 quater - Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro
Articolo 16 quinquies - Modifica al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
Articolo 17 - Stabilita' finanziaria degli enti locali
Articolo 17 bis - Accesso ai dati e alle informazioni di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605
Articolo 18 - Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35
Articolo 19 - Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario
Articolo 20 - Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Articolo 20 bis - Disposizioni concernenti il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Articolo 21 - Responsabilità erariale
Articolo 22 - Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale
Articolo 23 - Modifiche all’articolo 323 del codice penale
Articolo 23 bis - Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
Articolo 24 - Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali
Articolo 24 bis - Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione.
Articolo 25 - Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell’identità digitale
Articolo 26 - Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione
Articolo 27 - Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dell’identità digitale per l’accesso ai servizi bancari
Articolo 27 bis - Modifica all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per la semplificazione nell'identificazione degli acquirenti di S.I.M.
Articolo 28 - Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale
Articolo 29 - Disposizioni per favorire l’accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni
Articolo 29 bis - Modifica all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
Articolo 29 ter - Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap
Articolo 30 - Misure di semplificazione in materia anagrafica
Articolo 30 bis - Misure di semplificazione in materia di autocertificazione
Articolo 31 - Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dell’attivita’ di coordinamento nell’attuazione della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
Articolo 32 - Codice di condotta tecnologica
Articolo 33 - Disponibilita’ e interoperabilita’ dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi
Articolo 34 - Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati
Articolo 35 - Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese
Articolo 36 - Misure di semplificazione amministrativa per l’innovazione
Articolo 37 - Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti
Articolo 37 bis - Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio
Articolo 38 - Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche
Articolo 38 bis - Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo
Articolo 39 - Semplificazioni della misura Nuova Sabatini ed estensione degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181
Articolo 39 bis - Modifiche alla disciplina della piattaforma telematica "Incentivi.gov.it"
Articolo 39 ter - Modifiche alla disciplina del Fondo di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
Articolo 40 - Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi
Articolo 40 bis - Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici
Articolo 40 ter - Semplificazioni per le attivita' di recupero dei materiali metallici
Articolo 40 quater - Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri
Articolo 41 - Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle Amministrazioni pubbliche
Articolo 42 - Semplificazioni dell'attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica
Articolo 43 - Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonche' di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio 2011, n. 111
Articolo 43 bis - Semplificazioni in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti
Articolo 43 ter - Modifiche alla legge n. 238 del 2016
Articolo 43 quater - Misure per favorire l'ingresso in agricoltura di giovani imprenditori
Articolo 44 - Misure a favore degli aumenti di capitale
Articolo 44 bis - Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate
Articolo 45 - Proroga dei termini per assicurare la continuita' del servizio svolto da Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria
Articolo 45 bis - Proroga dei termini per gli adeguamenti antincendio nelle aerostazioni
Articolo 46 - Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali
Articolo 47 - Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme
Articolo 48 - Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle Autorità di sistema portuale e delle Autorità di sistema portuale, di digitalizzazione della logistica portuale nonche' di rilancio del settore della crocieristica, del cabotaggio marittimo e della nautica
Articolo 48 bis - Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616
Articolo 48 ter - Modifica al codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 48 quater - Tracciabilità telematica delle movimentazioni delle unita' navali nei porti e rinnovo del termine per la stipula delle convenzioni di arruolamento ai sensi dell'articolo 329 del codice della navigazione
Articolo 48 quinquies - Zona logistica semplificata
Articolo 49 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali
Articolo 49 bis - Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione
Articolo 50 - Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale
Articolo 50 bis - Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione
Articolo 51 - Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali
Articolo 52 - Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica
Articolo 52 bis - Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti
Articolo 53 - Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale
Articolo 54 - Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico
Articolo 55 - Semplificazione in materia di zone economiche ambientali
Articolo 55 bis - Semplificazioni per interventi su impianti sportivi
Articolo 56 - Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi
Articolo 57 - Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici
Articolo 58 - Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi
Articolo 59 - Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni
Articolo 60 - Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali
Articolo 60 bis - Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio
Articolo 61 - Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica
Articolo 62 - Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia
Articolo 62 bis - Semplificazioni per le attività di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640
Articolo 62 ter - Introduzione di una soglia per i canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
Articolo 63 - Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque
Articolo 63 bis - Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari
Articolo 64 - Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal
Articolo 64 bis - Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione
Articolo 64 ter - Clausola di salvaguardia
Articolo 65 - Entrata in vigore
Allegato A -
Allegato B -

Sorry. No data so far.