Articolo Normativa

Decreto Legge 16/7/2020 n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

Articolo 26

Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione

Titolo III - Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale
Capo I - Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione

Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione

1. La piattaforma di cui all’articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e le sue modalità di funzionamento sono disciplinate dalla presente disposizione.
2. Ai fini del presente articolo, si intende per:
a) «gestore della piattaforma», la società di cui all’articolo
8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
b) «piattaforma», la piattaforma digitale di cui al comma 1, utilizzata dalle amministrazioni per effettuare, con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni; c) «amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell’esercizio di attività ad essi affidati ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo decreto legislativo;
d) «destinatari», le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all’estero ove titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni;
e) «delegati», le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai quali i destinatari conferiscono il potere di accedere alla piattaforma per reperire, consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle amministrazioni;
f) «delega», l’atto con il quale i destinatari conferiscono ai delegati il potere di accedere, per loro conto, alla piattaforma;
g) «avviso di avvenuta ricezione», l’atto formato dal gestore della piattaforma, con il quale viene dato avviso al destinatario in ordine alle modalità di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione;
h) «identificativo univoco della notificazione (IUN)», il codice univoco attribuito dalla piattaforma a ogni singola notificazione richiesta dalle amministrazioni;
i) «avviso di mancato recapito», l’atto formato dal gestore della piattaforma con il quale viene dato avviso al destinatario in ordine alle ragioni della mancata consegna dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e alle modalità di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione.
3. Ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici. La formazione,
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione
temporale dei documenti informatici resi disponibili sulla
piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e delle Linee guida adottate in attuazione del medesimo
decreto legislativo. Eventualmente anche con l’applicazione di
«tecnologie basate su registri distribuiti», come definite
dall’articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
il gestore della piattaforma assicura l’autenticità, l’integrità,
l’immodificabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti
informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li
rende disponibili ai destinatari, ai quali assicura l’accesso alla
piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la
consultazione e l’acquisizione dei documenti informatici oggetto di
notificazione. Ciascuna amministrazione, nel rispetto delle
disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 e delle Linee
guida adottate in attuazione del medesimo decreto legislativo,
individua le modalità per garantire l’attestazione di conformità
agli originali analogici delle copie informatiche di atti,
provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche attraverso
certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia. Gli agenti della riscossione e i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 individuano e nominano i dipendenti delegati ad attestare la conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni. I dipendenti incaricati di attestare la conformità di cui al presente comma, sono pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma puo’ essere utilizzata anche per la trasmissione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni per i quali non e’ previsto l’obbligo di notificazione al destinatario.
4. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, per ogni atto, provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di notificazione reso disponibile dall’amministrazione, invia al destinatario l’avviso di avvenuta ricezione, con il quale comunica l’esistenza e l’identificativo univoco della notificazione (IUN), nonche’ le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di notificazione.
5. L’avviso di avvenuta ricezione, in formato elettronico, e’ inviato con modalità telematica ai destinatari titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato:
a) inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis,
6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) eletto, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altre disposizioni di legge, come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a tali atti o affari e’ riferita la notificazione;
c) eletto per la ricezione delle notificazioni delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattaforma secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 15.
6. Se la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica certificata o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi oppure se l’indirizzo elettronico del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l’avviso di mancato recapito del messaggio, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 15. Il gestore della piattaforma inoltre dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
7. Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma 5, l’avviso di avvenuta ricezione e’ notificato senza ritardo, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, con le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 e con applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge. L’avviso contiene l’indicazione delle modalità con le quali e’ possibile accedere alla piattaforma e l’identificativo univoco della notificazione (IUN) mediante il quale, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, il destinatario puo’ ottenere la copia
cartacea degli atti oggetto di notificazione. Agli stessi
destinatari, ove abbiano comunicato un indirizzo email non
certificato, un numero di telefono o un altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell’avviso di avvenuta ricezione. L’avviso di cortesia e’ reso disponibile altresi’ tramite il punto di accesso di cui all’articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
8. L’autenticazione alla piattaforma ai fini dell’accesso avviene tramite il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero tramite la Carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo. L’accesso all’area riservata, ove sono consentiti il reperimento, la consultazione e l’acquisizione dei documenti informatici oggetto di notifica, e’ assicurato anche tramite il punto di accesso di cui all’articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, i destinatari possono conferire apposita delega per l’accesso alla piattaforma a uno o piu’ delegati.
9. La notificazione si perfeziona:
a) per l’amministrazione, nella data in cui il documento informatico e’ reso disponibile sulla piattaforma;
b) per il destinatario:
1) il settimo giorno successivo alla data di consegna dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell’avviso di mancato recapito di cui al comma 6. Se l’avviso di avvenuta ricezione e’ consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni si computa a decorrere dal giorno successivo;
2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;
3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione.
10. La messa a disposizione ai fini della notificazione del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell’amministrazione e interrompe il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell’atto, provvedimento, avviso o comunicazione.
11. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, forma e rende disponibili sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, le attestazioni opponibili ai terzi relative:
a) alla data di messa a disposizione dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni; b) all’indirizzo del destinatario risultante, alla data dell’invio dell’avviso di avvenuta ricezione, da uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o eletto ai sensi del comma 5, lettera c);
c) alla data di invio e di consegna al destinatario dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico; e alla data di ricezione del messaggio di mancato recapito alle caselle di posta elettronica certificata o al servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultanti sature, non valide o non attive;
d) alla data in cui il gestore della piattaforma ha reso disponibile l’avviso di mancato recapito del messaggio ai sensi del comma 6;
e) alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento informatico oggetto di notificazione;
f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma ai sensi del comma 13;
g) alla data di ripristino delle funzionalità della piattaforma ai sensi del comma 13.
12. Il gestore della piattaforma rende altresi’ disponibile la copia informatica dell’avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, dei quali attesta la conformità agli originali.
13. Il malfunzionamento della piattaforma, attestato dal gestore con le modalità previste dal comma 15, lettera d), qualora renda impossibile l’inoltro telematico, da parte dell’amministrazione, dei documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e delegato, l’accesso, il reperimento, la consultazione e l’acquisizione dei documenti informatici messi a disposizione, comporta:
a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell’amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di
malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla
comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della
piattaforma;
b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell’amministrazione o del destinatario, correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma.
14. Le spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione tramite piattaforma sono poste a carico del destinatario e sono destinate alle amministrazioni, al fornitore del servizio universale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e al gestore della piattaforma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di determinazione e anticipazione delle spese e i criteri di riparto.
15. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
a) e’ definita l’infrastruttura tecnologica della piattaforma e il piano dei test per la verifica del corretto funzionamento. La piattaforma e’ sviluppata applicando i criteri di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 nel rispetto dei principi di usabilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di’ consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità;
b) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali le amministrazioni identificano i destinatari e rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di notificazione;
c) sono stabilite le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta e certifica, con valore legale opponibile ai terzi, la data e l’ora in cui i documenti informatici delle amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi disponibili ai destinatari attraverso la piattaforma, nonche’ il domicilio del destinatario risultante dagli elenchi di cui al comma 5, lettera a) alla data della notificazione;
d) sono individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma, nonche’ le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino della sua funzionalità;
e) sono stabilite le modalità di accesso alla piattaforma e di consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da parte dei destinatari e dei delegati, nonche’ le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta la data e l’ora in cui il destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all’atto oggetto di notificazione;
f) sono stabilite le modalità con le quali i destinatari eleggono il domicilio digitale presso la piattaforma e, anche attraverso modelli semplificati, conferiscono o revocano ai delegati la delega per l’accesso alla piattaforma, nonche’ le modalità di accettazione e rinunzia delle deleghe;
g) sono stabiliti i tempi e le modalità di conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma;
h) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con le quali i destinatari indicano il recapito digitale ai fini della ricezione dell’avviso di cortesia di cui al comma 7;
i) sono individuate le modalità con le quali i destinatari dell’avviso di avvenuta ricezione notificato in formato cartaceo ottengono la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione; l) sono disciplinate le modalità di adesione delle amministrazioni alla piattaforma.
16. Con atto del Capo della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, e’ fissato il termine a decorrere dal quale le amministrazioni possono aderire alla piattaforma.
17. La notificazione a mezzo della piattaforma di cui al comma 1 non si applica:
a) agli atti del processo civile, penale, per l’applicazione di misure di prevenzione, amministrativo, tributario e contabile e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi; b) agli atti della procedura di espropriazione forzata disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, diversi da quelli di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 77, comma 2-bis, del medesimo decreto;
c) agli atti dei procedimenti di competenza delle autorità provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell’Unione europea, o comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.
18. All’articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole “trascorsi centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trascorso un anno”.
19. All’articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “La società di cui al primo periodo affida, in tutto o in parte, lo sviluppo della piattaforma al fornitore del servizio universale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche attraverso il riuso dell’infrastruttura tecnologica esistente di proprietà del suddetto fornitore.”
20. Il gestore si avvale del fornitore del servizio universale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, anche per effettuare la spedizione dell’avviso di avvenuta ricezione
e la consegna della copia cartacea degli atti oggetto di
notificazione previste dal comma 7 e garantire, su tutto il
territorio nazionale, l’accesso universale alla piattaforma e al nuovo servizio di notificazione digitale.
21. Per l’adesione alla piattaforma, le amministrazioni utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
22. Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 1 e l’attuazione della presente disposizione sono utilizzate le risorse di cui all’articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia
Articolo 2 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia
Articolo 2 bis - Raggruppamenti temporanei di imprese
Articolo 2 ter - Norme per favorire l’attuazione delle sinergie all’interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane
Articolo 3 - Verifiche antimafia e protocolli di legalità
Articolo 4 - Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali
Articolo 4 bis - Ulteriori misure in materia di contratti pubblici
Articolo 5 - Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica
Articolo 6 - Collegio consultivo tecnico
Articolo 7 - Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche
Articolo 8 - Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici
Articolo 8 bis - Modifica al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60
Articolo 9 - Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali
Articolo 10 - Semplificazioni e altre misure in materia edilizia
Articolo 10 bis - Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive
Articolo 11 - Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici
Articolo 11 bis - Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
Articolo 12 - Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241
Articolo 12 bis - Semplificazione delle procedure di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro
Articolo 13 - Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi
Articolo 14 - Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori
Articolo 15 - Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata
Articolo 16 - Disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero nel referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari"
Articolo 16 bis - Modifica alla legge 21 marzo 1990, n. 53
Articolo 16 ter - Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero
Articolo 16 quater - Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro
Articolo 16 quinquies - Modifica al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
Articolo 17 - Stabilita' finanziaria degli enti locali
Articolo 17 bis - Accesso ai dati e alle informazioni di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605
Articolo 18 - Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35
Articolo 19 - Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario
Articolo 20 - Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Articolo 20 bis - Disposizioni concernenti il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Articolo 21 - Responsabilità erariale
Articolo 22 - Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale
Articolo 23 - Modifiche all’articolo 323 del codice penale
Articolo 23 bis - Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
Articolo 24 - Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali
Articolo 24 bis - Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione.
Articolo 25 - Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell’identità digitale
Articolo 26 - Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione
Articolo 27 - Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dell’identità digitale per l’accesso ai servizi bancari
Articolo 27 bis - Modifica all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per la semplificazione nell'identificazione degli acquirenti di S.I.M.
Articolo 28 - Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale
Articolo 29 - Disposizioni per favorire l’accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni
Articolo 29 bis - Modifica all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
Articolo 29 ter - Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap
Articolo 30 - Misure di semplificazione in materia anagrafica
Articolo 30 bis - Misure di semplificazione in materia di autocertificazione
Articolo 31 - Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dell’attivita’ di coordinamento nell’attuazione della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
Articolo 32 - Codice di condotta tecnologica
Articolo 33 - Disponibilita’ e interoperabilita’ dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi
Articolo 34 - Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati
Articolo 35 - Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese
Articolo 36 - Misure di semplificazione amministrativa per l’innovazione
Articolo 37 - Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti
Articolo 37 bis - Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio
Articolo 38 - Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche
Articolo 38 bis - Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo
Articolo 39 - Semplificazioni della misura Nuova Sabatini ed estensione degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181
Articolo 39 bis - Modifiche alla disciplina della piattaforma telematica "Incentivi.gov.it"
Articolo 39 ter - Modifiche alla disciplina del Fondo di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
Articolo 40 - Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi
Articolo 40 bis - Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici
Articolo 40 ter - Semplificazioni per le attivita' di recupero dei materiali metallici
Articolo 40 quater - Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri
Articolo 41 - Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle Amministrazioni pubbliche
Articolo 42 - Semplificazioni dell'attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica
Articolo 43 - Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonche' di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio 2011, n. 111
Articolo 43 bis - Semplificazioni in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti
Articolo 43 ter - Modifiche alla legge n. 238 del 2016
Articolo 43 quater - Misure per favorire l'ingresso in agricoltura di giovani imprenditori
Articolo 44 - Misure a favore degli aumenti di capitale
Articolo 44 bis - Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate
Articolo 45 - Proroga dei termini per assicurare la continuita' del servizio svolto da Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria
Articolo 45 bis - Proroga dei termini per gli adeguamenti antincendio nelle aerostazioni
Articolo 46 - Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali
Articolo 47 - Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme
Articolo 48 - Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle Autorità di sistema portuale e delle Autorità di sistema portuale, di digitalizzazione della logistica portuale nonche' di rilancio del settore della crocieristica, del cabotaggio marittimo e della nautica
Articolo 48 bis - Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616
Articolo 48 ter - Modifica al codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 48 quater - Tracciabilità telematica delle movimentazioni delle unita' navali nei porti e rinnovo del termine per la stipula delle convenzioni di arruolamento ai sensi dell'articolo 329 del codice della navigazione
Articolo 48 quinquies - Zona logistica semplificata
Articolo 49 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali
Articolo 49 bis - Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione
Articolo 50 - Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale
Articolo 50 bis - Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione
Articolo 51 - Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali
Articolo 52 - Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica
Articolo 52 bis - Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti
Articolo 53 - Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale
Articolo 54 - Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico
Articolo 55 - Semplificazione in materia di zone economiche ambientali
Articolo 55 bis - Semplificazioni per interventi su impianti sportivi
Articolo 56 - Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi
Articolo 57 - Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici
Articolo 58 - Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi
Articolo 59 - Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni
Articolo 60 - Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali
Articolo 60 bis - Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio
Articolo 61 - Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica
Articolo 62 - Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia
Articolo 62 bis - Semplificazioni per le attività di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640
Articolo 62 ter - Introduzione di una soglia per i canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
Articolo 63 - Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque
Articolo 63 bis - Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari
Articolo 64 - Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal
Articolo 64 bis - Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione
Articolo 64 ter - Clausola di salvaguardia
Articolo 65 - Entrata in vigore
Allegato A -
Allegato B -

Sorry. No data so far.