Decreto Legge 16/7/2020 n. 76
Articolo 60
Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11/9/2020, N. 120
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Titolo IV -
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA, AMBIENTE E GREEN ECONOMY
Capo III -
Semplificazioni in materia di green economy
Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture
delle reti energetiche nazionali
1. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di
trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di
trasporto del gas naturale individuate nei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo
50 del presente decreto, sono autorizzate rispettivamente ai sensi
dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale
di sviluppo delle rispettive reti in cui sono state inserite. Alle
stesse infrastrutture sono applicabili le disposizioni introdotte
dallo stesso articolo 50.
2. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di
trasmissione dell'energia elettrica individuate nei decreti del
Presidente dei Consiglio dei ministri di cui al comma 1 o nel Piano
Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) che ricadono
nell'ambito di applicazione del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76,possono
esseresottoposteal dibattito pubblico secondo le modalita' di cui al
regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17 aprile 2013.
3. Il comma 12 dell'articolo 36 del decreto legislativo 1º giugno
2011, n. 93, e' sostituito dal seguente: «12. Terna S.p.A. predispone
ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano decennale di sviluppo
della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in
materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e
sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano Nazionale
Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC). Il Ministro dello
sviluppo economico, acquisito il parere delle Regioni
territorialmente interessate dagli interventi in programma e tenuto
conto delle valutazioni formulate dall'ARERA in esito alla procedura
di cui al comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le linee di
sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei
dieci anni successivi, anche in risposta alle criticita' e alle
congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonche' gli investimenti
programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio
successivo e una programmazione temporale dei progetti di
investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per
l'attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica
attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo
1999, n.79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dello
sviluppo economico e all'ARERA un documento sintetico degli
interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo
da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli
interventi inclusi nei precedenti Piani.».
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Soppressa);
b) all'articolo 6, dopo il comma 9, e' aggiunto il
seguente:«9-bis L'autorita' espropriante, nel caso di opere di minore
entita', puo' delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente
l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente
l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno
specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo
scopo i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono
avvalersi di societa' controllate nonche' di societa' di servizi ai
fini delle attivita' preparatorie.»;
c) all'articolo 52-quinquies, dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti:
«2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche
lineari, venga determinato, nell'ambito della procedura di VIA, che
debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse
archeologico disciplinata dall'articolo 25 del Codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il
proponente presenta il piano per l'espletamento delle operazioni di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del
decreto legislativo n. 50 del 2016; tale verifica preventiva e'
realizzata a integrazione della progettazione preliminare e viene
completatacon la redazione della relazione archeologica definitiva di
cui al citato articolo 25, comma 9; ai sensi del comma 9
dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016,la procedura
si conclude con l'approvazione del soprintendente di settore
territorialmente competente entro un termine non superiore a sessanta
giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli
esiti delle attivita' svolte in attuazione del piano.
2-ter. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto
della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime
di denuncia di inizio attivita' i rifacimenti di metanodotti
esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza, che siano
effettuati sul medesimo tracciato, nonche' le relative dismissioni
dei tratti esistenti.
5. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre, n. 290, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) (Soppressa);
b) dopo il comma 4-quaterdecies, e' aggiunto il seguente:
«4-quinquiesdecies. Fermi restando i vincoli di esercizio e il
rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposte
al regime di inizio attivita' previsto al comma 4-sexies le
ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessarie per ragioni di
obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie esistenti, che
siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un
massimo di 15 metri lineari e non comportino una variazione
dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20 per cento rispetto
all'esistente. Tenuto conto dei vincoli di fattibilita' tecnica e
della normativa tecnica vigente, sono altresi' realizzabili tramite
regime di inizio attivita' previsto al comma 4-sexies le
ricostruzioni di linee in cavo interrato esistenti che siano
effettuate sul medesimo tracciato o che si discostino entro il
margine della strada impegnata o entro i tre metri dal margine
esterno della trincea di posa.».
6. Al fine di realizzare il rilancio delle attivita' produttive
nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia
all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto
d'Italia, assicurando al contempo la compatibilita' con l'ambiente e
l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio
industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle
centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, e' considerato
parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari,
l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas
naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di
gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di
rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti
fino ai terminali di rigassificazione da realizzare nella regione
stessa. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una
procedura per consentire la presentazione di richieste di
allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali
infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e avvia le attivita'
propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture.
7. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi
finalizzati a favorire il raggiungimento degli obiettivi di
decarbonizzazione del PNIEC, il Ministero dello sviluppo economico
puo' avvalersi, nel limite di dieci unita', di personale dell'area
funzionale III appartenente ad altre Amministrazioni pubbliche, con
esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico
ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, all'Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA), al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE
S.p.A.), alla Ricerca sul sistema energetico S.p.A. (RSE S.p.A.) e ad
altri enti di ricerca, con almeno cinque anni di anzianita' di
servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e
competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione
di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista
dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in
fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un
numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
7-bis. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 6 e' abrogato;
b) all'articolo 12, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Lo stoccaggio di modulazione e' a carico dei soggetti di cui
agli articoli 17 e 18. I soggetti che prestano al sistema nazionale
del gas il servizio di interrompibilita' a favore della sicurezza
stabilito nei piani di emergenza del sistema nazionale del gas
naturale sono esonerati dalla corresponsione dei corrispettivi
tariffari che remunerano il ser- vizio di stoccaggio strategico e il
fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio»;
c) all'articolo 12, il comma 11-bis e' sostituito dal seguente:
«11-bis. Al fine di semplificare e favorire il transito attraverso
la rete italiana del gas proveniente da altri Stati membri
dell'Unione europea o da Paesi terzi, lo stoccaggio strategico,
offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del
Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di
emergenza del sistema nazionale del gas naturale, e' posto a carico
dei clienti connessi ai punti di riconsegna della rete di
distribuzione in quanto destinato all'approvvigionamento dei medesimi
clienti in situazioni di emergenza».
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia
Articolo 2 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia
Articolo 2 bis - Raggruppamenti temporanei di imprese
Articolo 2 ter - Norme per favorire lattuazione delle sinergie allinterno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane
Articolo 3 - Verifiche antimafia e protocolli di legalità
Articolo 4 - Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali
Articolo 4 bis - Ulteriori misure in materia di contratti pubblici
Articolo 5 - Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica
Articolo 6 - Collegio consultivo tecnico
Articolo 7 - Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche
Articolo 8 - Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici
Articolo 8 bis - Modifica al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60
Articolo 9 - Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali
Articolo 10 - Semplificazioni e altre misure in materia edilizia
Articolo 10 bis - Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive
Articolo 11 - Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici
Articolo 11 bis - Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
Articolo 12 - Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241
Articolo 12 bis - Semplificazione delle procedure di competenza dellIspettorato nazionale del lavoro
Articolo 13 - Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi
Articolo 14 - Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori
Articolo 15 - Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata
Articolo 16 - Disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero nel referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari"
Articolo 16 bis - Modifica alla legge 21 marzo 1990, n. 53
Articolo 16 ter - Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati allestero
Articolo 16 quater - Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro
Articolo 16 quinquies - Modifica al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
Articolo 17 - Stabilita' finanziaria degli enti locali
Articolo 17 bis - Accesso ai dati e alle informazioni di cui allarticolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605
Articolo 18 - Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35
Articolo 19 - Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario
Articolo 20 - Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Articolo 20 bis - Disposizioni concernenti il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Articolo 21 - Responsabilità erariale
Articolo 22 - Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio delleconomia nazionale
Articolo 23 - Modifiche allarticolo 323 del codice penale
Articolo 23 bis - Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
Articolo 24 - Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali
Articolo 24 bis - Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione.
Articolo 25 - Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dellidentità digitale
Articolo 26 - Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione
Articolo 27 - Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dellidentità digitale per laccesso ai servizi bancari
Articolo 27 bis - Modifica all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per la semplificazione nell'identificazione degli acquirenti di S.I.M.
Articolo 28 - Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale
Articolo 29 - Disposizioni per favorire laccesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni
Articolo 29 bis - Modifica allarticolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
Articolo 29 ter - Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dellhandicap
Articolo 30 - Misure di semplificazione in materia anagrafica
Articolo 30 bis - Misure di semplificazione in materia di autocertificazione
Articolo 31 - Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dellattivita di coordinamento nellattuazione della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
Articolo 32 - Codice di condotta tecnologica
Articolo 33 - Disponibilita e interoperabilita dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi
Articolo 34 - Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati
Articolo 35 - Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese
Articolo 36 - Misure di semplificazione amministrativa per linnovazione
Articolo 37 - Disposizioni per favorire lutilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti
Articolo 37 bis - Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio
Articolo 38 - Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche
Articolo 38 bis - Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo
Articolo 39 - Semplificazioni della misura Nuova Sabatini ed estensione degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181
Articolo 39 bis - Modifiche alla disciplina della piattaforma telematica "Incentivi.gov.it"
Articolo 39 ter - Modifiche alla disciplina del Fondo di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
Articolo 40 - Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dallalbo degli enti cooperativi
Articolo 40 bis - Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici
Articolo 40 ter - Semplificazioni per le attivita' di recupero dei materiali metallici
Articolo 40 quater - Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri
Articolo 41 - Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle Amministrazioni pubbliche
Articolo 42 - Semplificazioni dell'attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica
Articolo 43 - Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonche' di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio 2011, n. 111
Articolo 43 bis - Semplificazioni in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti
Articolo 43 ter - Modifiche alla legge n. 238 del 2016
Articolo 43 quater - Misure per favorire l'ingresso in agricoltura di giovani imprenditori
Articolo 44 - Misure a favore degli aumenti di capitale
Articolo 44 bis - Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate
Articolo 45 - Proroga dei termini per assicurare la continuita' del servizio svolto da Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria
Articolo 45 bis - Proroga dei termini per gli adeguamenti antincendio nelle aerostazioni
Articolo 46 - Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali
Articolo 47 - Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme
Articolo 48 - Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle Autorità di sistema portuale e delle Autorità di sistema portuale, di digitalizzazione della logistica portuale nonche' di rilancio del settore della crocieristica, del cabotaggio marittimo e della nautica
Articolo 48 bis - Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616
Articolo 48 ter - Modifica al codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 48 quater - Tracciabilità telematica delle movimentazioni delle unita' navali nei porti e rinnovo del termine per la stipula delle convenzioni di arruolamento ai sensi dell'articolo 329 del codice della navigazione
Articolo 48 quinquies - Zona logistica semplificata
Articolo 49 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali
Articolo 49 bis - Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione
Articolo 50 - Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale
Articolo 50 bis - Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione
Articolo 51 - Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali
Articolo 52 - Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica
Articolo 52 bis - Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti
Articolo 53 - Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale
Articolo 54 - Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico
Articolo 55 - Semplificazione in materia di zone economiche ambientali
Articolo 55 bis - Semplificazioni per interventi su impianti sportivi
Articolo 56 - Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi
Articolo 57 - Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici
Articolo 58 - Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi
Articolo 59 - Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni
Articolo 60 - Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali
Articolo 60 bis - Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio
Articolo 61 - Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica
Articolo 62 - Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia
Articolo 62 bis - Semplificazioni per le attività di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640
Articolo 62 ter - Introduzione di una soglia per i canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
Articolo 63 - Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque
Articolo 63 bis - Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari
Articolo 64 - Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal
Articolo 64 bis - Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione
Articolo 64 ter - Clausola di salvaguardia
Articolo 65 - Entrata in vigore
Allegato A -
Allegato B -