Decreto Legge 16/7/2020 n. 76
Articolo 63
Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11/9/2020, N. 120
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Titolo IV -
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA, AMBIENTE E GREEN ECONOMY
Capo III -
Semplificazioni in materia di green economy
Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e
montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta
delle acque
1. Al fine del miglioramento della funzionalita' delle aree
forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
elabora entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto un programma straordinario di manutenzione del
territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello
sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030, del Green new deal
europeo e della Strategia dell'Unione europea per la biodiversita'
per il 2030. Il programma straordinario e' composto da due sezioni,
la sezione A e la sezione B. La sezione A contiene un elenco ed una
descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di
prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e
restauro di superfici forestali degradate o frammentate, di tutela
dei boschi vetusti presenti secondo quanto previsto dall'articolo 7
del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,
da attuare da parte di imprese agricole e forestali, su iniziativa
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle
regioni e province autonome, sentiti gli Enti parco nazionali e
regionali. La sezione B del programma e' destinata al sostegno della
realizzazione di piani forestali d'indirizzo territoriale, per ambiti
subregionali omogenei, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
n. 34 del 2018, nell'ambito di quadri programmatici regionali almeno
decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree
forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel
tempo.
2. Nell'ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il
Ministro, con proprio decreto, approva un Piano straordinario di
interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche
ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento
funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di
consolidamento delle sponde dei canali o di ripristino dei bordi
danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e
regimazione del reticolo idraulico irriguo e individua gli Enti
attuatori, privilegiando soluzioni di rinaturazione e ingegneria
naturalistica per favorire nel contempo l'uso agricolo, la riduzione
del rischio idraulico, il recupero della capacita' autodepurativa del
territorio, anche promuovendo fasce tampone vegetali, e la tutela
della biodiversita'.
3. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di cui al comma 2, e' adottato di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il
parere dell'Autorita' di bacino distrettuale competente e previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espressa ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e dispone il riparto delle risorse necessarie alla realizzazione
degli interventi individuati, da attribuire alle Regioni e Province
autonome, responsabili della gestione e della rendicontazione dei
fondi.
4. Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di
opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella
disponibilita' di Enti irrigui con personalita' di diritto pubblico o
che svolgono attivita' di pubblico interesse, anche riconosciuti con
le modalita' di cui all'articolo 863 del codice civile, non possono
essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori
di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di
destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine
l'organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con
deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente
le somme oggetto del vincolo. E' nullo ogni pignoramento eseguito in
violazione del vincolo di destinazione e la nullita' e' rilevabile
anche d'ufficio dal giudice. La impignorabilita' di cui al presente
comma viene meno e non e' opponibile ai creditori procedenti qualora,
dopo la adozione da parte dell'organo amministrativo della
deliberazione semestrale di preventiva quantificazione delle somme
oggetto del vincolo, siano operati pagamenti o emessi mandati per
titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine
cronologico delle fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se
non e' prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte
dell'Ente stesso
5. Al fine di garantire la continuita' di prestazioni
indispensabili alle attivita' di manutenzione delle infrastrutture
irrigue di competenza, i contratti di lavoro a tempo determinato del
personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e la cui
scadenza e' prevista tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020,
possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020.
6. Per i primi interventi di attuazione del presente articolo, pari
a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e a 50 milioni di euro per
l'anno 2021 si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo
sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo
1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del
CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo
anno o per i medesimi anni, le somme gia' assegnate con le delibere
CIPE n. 53/2016, 13/2018 e 12/2019 al Piano operativo «Agricoltura» di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali. Ai medesimi interventi puo' concorrere anche quota parte
delle risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali in sede di riparto del fondo di cui
all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente
articolo con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia
Articolo 2 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia
Articolo 2 bis - Raggruppamenti temporanei di imprese
Articolo 2 ter - Norme per favorire lattuazione delle sinergie allinterno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane
Articolo 3 - Verifiche antimafia e protocolli di legalità
Articolo 4 - Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali
Articolo 4 bis - Ulteriori misure in materia di contratti pubblici
Articolo 5 - Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica
Articolo 6 - Collegio consultivo tecnico
Articolo 7 - Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche
Articolo 8 - Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici
Articolo 8 bis - Modifica al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60
Articolo 9 - Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali
Articolo 10 - Semplificazioni e altre misure in materia edilizia
Articolo 10 bis - Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive
Articolo 11 - Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici
Articolo 11 bis - Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
Articolo 12 - Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241
Articolo 12 bis - Semplificazione delle procedure di competenza dellIspettorato nazionale del lavoro
Articolo 13 - Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi
Articolo 14 - Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori
Articolo 15 - Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata
Articolo 16 - Disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero nel referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari"
Articolo 16 bis - Modifica alla legge 21 marzo 1990, n. 53
Articolo 16 ter - Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati allestero
Articolo 16 quater - Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro
Articolo 16 quinquies - Modifica al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
Articolo 17 - Stabilita' finanziaria degli enti locali
Articolo 17 bis - Accesso ai dati e alle informazioni di cui allarticolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605
Articolo 18 - Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35
Articolo 19 - Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario
Articolo 20 - Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Articolo 20 bis - Disposizioni concernenti il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Articolo 21 - Responsabilità erariale
Articolo 22 - Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio delleconomia nazionale
Articolo 23 - Modifiche allarticolo 323 del codice penale
Articolo 23 bis - Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
Articolo 24 - Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali
Articolo 24 bis - Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione.
Articolo 25 - Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dellidentità digitale
Articolo 26 - Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione
Articolo 27 - Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dellidentità digitale per laccesso ai servizi bancari
Articolo 27 bis - Modifica all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per la semplificazione nell'identificazione degli acquirenti di S.I.M.
Articolo 28 - Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale
Articolo 29 - Disposizioni per favorire laccesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni
Articolo 29 bis - Modifica allarticolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
Articolo 29 ter - Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dellhandicap
Articolo 30 - Misure di semplificazione in materia anagrafica
Articolo 30 bis - Misure di semplificazione in materia di autocertificazione
Articolo 31 - Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dellattivita di coordinamento nellattuazione della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
Articolo 32 - Codice di condotta tecnologica
Articolo 33 - Disponibilita e interoperabilita dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi
Articolo 34 - Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati
Articolo 35 - Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese
Articolo 36 - Misure di semplificazione amministrativa per linnovazione
Articolo 37 - Disposizioni per favorire lutilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti
Articolo 37 bis - Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio
Articolo 38 - Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche
Articolo 38 bis - Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo
Articolo 39 - Semplificazioni della misura Nuova Sabatini ed estensione degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181
Articolo 39 bis - Modifiche alla disciplina della piattaforma telematica "Incentivi.gov.it"
Articolo 39 ter - Modifiche alla disciplina del Fondo di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
Articolo 40 - Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dallalbo degli enti cooperativi
Articolo 40 bis - Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici
Articolo 40 ter - Semplificazioni per le attivita' di recupero dei materiali metallici
Articolo 40 quater - Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri
Articolo 41 - Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle Amministrazioni pubbliche
Articolo 42 - Semplificazioni dell'attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica
Articolo 43 - Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonche' di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio 2011, n. 111
Articolo 43 bis - Semplificazioni in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti
Articolo 43 ter - Modifiche alla legge n. 238 del 2016
Articolo 43 quater - Misure per favorire l'ingresso in agricoltura di giovani imprenditori
Articolo 44 - Misure a favore degli aumenti di capitale
Articolo 44 bis - Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate
Articolo 45 - Proroga dei termini per assicurare la continuita' del servizio svolto da Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria
Articolo 45 bis - Proroga dei termini per gli adeguamenti antincendio nelle aerostazioni
Articolo 46 - Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali
Articolo 47 - Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme
Articolo 48 - Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle Autorità di sistema portuale e delle Autorità di sistema portuale, di digitalizzazione della logistica portuale nonche' di rilancio del settore della crocieristica, del cabotaggio marittimo e della nautica
Articolo 48 bis - Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616
Articolo 48 ter - Modifica al codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 48 quater - Tracciabilità telematica delle movimentazioni delle unita' navali nei porti e rinnovo del termine per la stipula delle convenzioni di arruolamento ai sensi dell'articolo 329 del codice della navigazione
Articolo 48 quinquies - Zona logistica semplificata
Articolo 49 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali
Articolo 49 bis - Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione
Articolo 50 - Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale
Articolo 50 bis - Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione
Articolo 51 - Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali
Articolo 52 - Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica
Articolo 52 bis - Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti
Articolo 53 - Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale
Articolo 54 - Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico
Articolo 55 - Semplificazione in materia di zone economiche ambientali
Articolo 55 bis - Semplificazioni per interventi su impianti sportivi
Articolo 56 - Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi
Articolo 57 - Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici
Articolo 58 - Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi
Articolo 59 - Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni
Articolo 60 - Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali
Articolo 60 bis - Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio
Articolo 61 - Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica
Articolo 62 - Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia
Articolo 62 bis - Semplificazioni per le attività di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640
Articolo 62 ter - Introduzione di una soglia per i canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
Articolo 63 - Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque
Articolo 63 bis - Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari
Articolo 64 - Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal
Articolo 64 bis - Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione
Articolo 64 ter - Clausola di salvaguardia
Articolo 65 - Entrata in vigore
Allegato A -
Allegato B -