Articolo Normativa

Decreto Legge 16/7/2020 n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

Articolo 55

Semplificazione in materia di zone economiche ambientali

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11/9/2020, N. 120
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Titolo IV - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA, AMBIENTE E GREEN ECONOMY

Capo II - Semplificazioni in materia ambientale

Semplificazione in materia di zone economiche ambientali

1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9:
1) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il Presidente e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna» e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«L'avvio della procedura di nomina e' reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonche' dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non puo' essere nominato Presidente di Ente parco chi ha gia' ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.»;
1-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nella composizione degli organismi di gestione e direzione delle aree naturali protette deve essere rispettato il criterio della parita' di genere»;
2) al comma 11, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del presente comma.»;
1) dopo il comma 11, e' inserito il seguente: «11-bis. La gestione amministrativa dei parchi nazionali e' affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.»;
2) dopo il comma 14, e' inserito il seguente: «14-bis. Per la realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilita' di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della societa' di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»; b) all'articolo 11:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di inosservanza dei termini di cui al periodo precedente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce all'amministrazione inadempiente, anche con la nomina di un commissario ad acta, proveniente dai ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede entro tre mesi.»;
2) al comma 6, dopo le parole «e' approvato dal Ministro dell'ambiente» sono aggiunte le seguenti «su proposta dell'Ente parco», e dopo le parole «e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate» sono inserite le seguenti: «che si esprimono entro novanta giorni, decorsi i quali l'intesa si intende acquisita»; c) all'articolo 12:
1) al comma 3, primo periodo, dopo la parola «predisposto» sono aggiunte le seguenti: «e adottato», e il terzo periodo e' soppresso. 2) al comma 4:
2.1. al primo periodo le parole «adottato e' depositato per quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3 adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco e' depositato per sessanta giorni»;
2.2. al secondo periodo, le parole «Entro i successivi quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro tale termine»;
2.3. al terzo periodo la parola «centoventi» e' sostituita dalla seguente: «sessanta», nonche' le parole «emana il provvedimento d'approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente dall'Ente parco nella qualita' di autorita' procedente, e nel cui ambito e' acquisito il parere, per i profili di competenza, del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo»;
2.4. il quarto periodo e' sostituito dal seguente «Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso e' approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro i successivi centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo qualora non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia stato adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo.».
d) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:
«Art.13-bis (Interventi nelle zone di promozione economica e sociale). - 1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di non conformita' il direttore del parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento.»;
e) all'articolo 15, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico, statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati gia' affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'Ente parco ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata inferiore se richiesta dallo stesso Ente parco, fatta salva l'eventuale estensione della durata della concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. L'Ente parco provvede alla gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili a legislazione vigente. 1-ter. La concessione di cui al comma 1-bis puo' essere rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego da parte del soggetto competente.
1-quater. L'Ente parco puo' concedere i beni demaniali di cui al comma 1-bis, dietro il pagamento di un corrispettivo. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente parco non modifica la titolarita' di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente.».
2. In sede di prima applicazione, ai soggetti gia' iscritti all'albo di idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco, il termine di cui all'articolo 9, comma 11, ultimo periodo, della legge n. 394 del 1991, come modificato dal presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le parole «dal Ministro» sono sostituite con le seguenti: «dalla direzione generale competente in materia del Ministero». 3-bis. All'articolo 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 12 dicembre 2019, n.
141,» sono inserite le seguenti: «nonche' nelle aree marine protette,» e le parole: «alle micro, piccole e medie imprese» sono sostituite dalle seguenti: «alle micro e piccole imprese»;
b) al comma 3, le parole: «avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA» sono sostituite dalle seguenti: «avere la sede operativa all'interno di una ZEA o operare all'interno di un'area marina protetta».
3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: «micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA» sono sostituite dalle seguenti: «micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA».

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia
Articolo 2 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia
Articolo 2 bis - Raggruppamenti temporanei di imprese
Articolo 2 ter - Norme per favorire l’attuazione delle sinergie all’interno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane
Articolo 3 - Verifiche antimafia e protocolli di legalità
Articolo 4 - Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali
Articolo 4 bis - Ulteriori misure in materia di contratti pubblici
Articolo 5 - Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica
Articolo 6 - Collegio consultivo tecnico
Articolo 7 - Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche
Articolo 8 - Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici
Articolo 8 bis - Modifica al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60
Articolo 9 - Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali
Articolo 10 - Semplificazioni e altre misure in materia edilizia
Articolo 10 bis - Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive
Articolo 11 - Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici
Articolo 11 bis - Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
Articolo 12 - Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241
Articolo 12 bis - Semplificazione delle procedure di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro
Articolo 13 - Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi
Articolo 14 - Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori
Articolo 15 - Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata
Articolo 16 - Disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero nel referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari"
Articolo 16 bis - Modifica alla legge 21 marzo 1990, n. 53
Articolo 16 ter - Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero
Articolo 16 quater - Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro
Articolo 16 quinquies - Modifica al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
Articolo 17 - Stabilita' finanziaria degli enti locali
Articolo 17 bis - Accesso ai dati e alle informazioni di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605
Articolo 18 - Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35
Articolo 19 - Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario
Articolo 20 - Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Articolo 20 bis - Disposizioni concernenti il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Articolo 21 - Responsabilità erariale
Articolo 22 - Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale
Articolo 23 - Modifiche all’articolo 323 del codice penale
Articolo 23 bis - Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
Articolo 24 - Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali
Articolo 24 bis - Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione.
Articolo 25 - Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell’identità digitale
Articolo 26 - Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione
Articolo 27 - Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dell’identità digitale per l’accesso ai servizi bancari
Articolo 27 bis - Modifica all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per la semplificazione nell'identificazione degli acquirenti di S.I.M.
Articolo 28 - Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale
Articolo 29 - Disposizioni per favorire l’accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni
Articolo 29 bis - Modifica all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
Articolo 29 ter - Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap
Articolo 30 - Misure di semplificazione in materia anagrafica
Articolo 30 bis - Misure di semplificazione in materia di autocertificazione
Articolo 31 - Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dell’attivita’ di coordinamento nell’attuazione della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
Articolo 32 - Codice di condotta tecnologica
Articolo 33 - Disponibilita’ e interoperabilita’ dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi
Articolo 34 - Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati
Articolo 35 - Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese
Articolo 36 - Misure di semplificazione amministrativa per l’innovazione
Articolo 37 - Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti
Articolo 37 bis - Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio
Articolo 38 - Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche
Articolo 38 bis - Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo
Articolo 39 - Semplificazioni della misura Nuova Sabatini ed estensione degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181
Articolo 39 bis - Modifiche alla disciplina della piattaforma telematica "Incentivi.gov.it"
Articolo 39 ter - Modifiche alla disciplina del Fondo di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
Articolo 40 - Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi
Articolo 40 bis - Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici
Articolo 40 ter - Semplificazioni per le attivita' di recupero dei materiali metallici
Articolo 40 quater - Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri
Articolo 41 - Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle Amministrazioni pubbliche
Articolo 42 - Semplificazioni dell'attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica
Articolo 43 - Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonche' di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio 2011, n. 111
Articolo 43 bis - Semplificazioni in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti
Articolo 43 ter - Modifiche alla legge n. 238 del 2016
Articolo 43 quater - Misure per favorire l'ingresso in agricoltura di giovani imprenditori
Articolo 44 - Misure a favore degli aumenti di capitale
Articolo 44 bis - Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate
Articolo 45 - Proroga dei termini per assicurare la continuita' del servizio svolto da Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria
Articolo 45 bis - Proroga dei termini per gli adeguamenti antincendio nelle aerostazioni
Articolo 46 - Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali
Articolo 47 - Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme
Articolo 48 - Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle Autorità di sistema portuale e delle Autorità di sistema portuale, di digitalizzazione della logistica portuale nonche' di rilancio del settore della crocieristica, del cabotaggio marittimo e della nautica
Articolo 48 bis - Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616
Articolo 48 ter - Modifica al codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 48 quater - Tracciabilità telematica delle movimentazioni delle unita' navali nei porti e rinnovo del termine per la stipula delle convenzioni di arruolamento ai sensi dell'articolo 329 del codice della navigazione
Articolo 48 quinquies - Zona logistica semplificata
Articolo 49 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali
Articolo 49 bis - Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione
Articolo 50 - Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale
Articolo 50 bis - Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione
Articolo 51 - Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali
Articolo 52 - Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica
Articolo 52 bis - Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti
Articolo 53 - Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale
Articolo 54 - Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico
Articolo 55 - Semplificazione in materia di zone economiche ambientali
Articolo 55 bis - Semplificazioni per interventi su impianti sportivi
Articolo 56 - Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi
Articolo 57 - Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici
Articolo 58 - Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi
Articolo 59 - Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni
Articolo 60 - Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali
Articolo 60 bis - Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio
Articolo 61 - Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica
Articolo 62 - Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia
Articolo 62 bis - Semplificazioni per le attività di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640
Articolo 62 ter - Introduzione di una soglia per i canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
Articolo 63 - Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque
Articolo 63 bis - Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari
Articolo 64 - Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal
Articolo 64 bis - Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione
Articolo 64 ter - Clausola di salvaguardia
Articolo 65 - Entrata in vigore
Allegato A -
Allegato B -

Sorry. No data so far.