Decreto Legge 16/7/2020 n. 76
Articolo 56
Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11/9/2020, N. 120
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Titolo IV -
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA, AMBIENTE E GREEN ECONOMY
Capo III -
Semplificazioni in materia di green economy
Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti
o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni
nuovi impianti, nonche' di spalma incentivi
1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Nel caso di progetti di modifica di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali
ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, la
valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto solo l'esame delle
variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto
proposto.»;
b) all'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli
interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad
autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione
unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli interventi di modifica
diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti
autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura
abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto
disposto dall'articolo 6-bis. Non sono considerati sostanziali e sono
sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli
interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici
ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni
fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e
dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere
connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica
di assoggettabilita' e valutazione di impatto ambientale di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
c) all'articolo 6, comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, fermi restando l'articolo 6-bis e l'articolo 7-bis, comma
5.»;
d) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente: «Articolo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata). -
1. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, ne'
sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e
sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di
cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche
di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli
impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza
elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle
seguenti categorie:
a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione
della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento
delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio
non superiore in ciascun caso al 15 per cento;
b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che,
anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri
componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto,
comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore
al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non
superiore al 20 per cento;
c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di
sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo,
nonche', per gli edifici a uso residenziale, interventi che non
comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione
dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su
cui i moduli sono collocati;
d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento
della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni
fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li
ospitano non superiore al 15 per cento.
2. Qualora, nel corso del procedimento di autorizzazione di un
impianto, intervengano varianti consistenti negli interventi elencati
al comma 1, il proponente presenta all'autorita' competente per la
medesima autorizzazione la comunicazione di cui al comma 4. La
dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e delle
modalita' di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni
altra valutazione gia' avviata, ivi incluse quelle ambientali.
3. Con le medesime modalita' previste al comma 1, al di fuori
delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai
sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresi' realizzabili i
progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle
coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di
edifici residenziali, nonche' i progetti di nuovi impianti
fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di
coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui e' operata la
completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.
4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilita'
degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse
presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una
dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che
attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e
igienico-sanitarie. Per gli impianti di cui al comma 3, alla
dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione
alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.
5. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere eseguiti
anche su impianti in corso di incentivazione. L'incremento di
produzione energetica derivante da un aumento di potenza superiore
alle soglie di cui all'articolo 30 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, e' qualificato come ottenuto da
potenziamento non incentivato. Il GSE adegua conseguentemente le
procedure adottate in attuazione dell'articolo 30 del citato decreto
del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove occorra,
le modalita' di svolgimento delle attivita' di controllo ai sensi
dell'articolo 42.».
2. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, dopo le parole «nonche' le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
impianti stessi,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi gli
interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in
interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la
riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,».
2-bis. Al fine di semplificare le procedure autorizzative e di
usufruire di una disciplina piu' favorevole alla loro effettiva
diffusione, gli impianti di accumulo elettrico connessi ad impianti
di produzione di energia elettrica sono classificati come opere
connesse ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387.
3. I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari
di impianti che beneficiano o che hanno beneficiato degli incentivi
di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, possono partecipare, con progetti di intervento
sullo stesso sito dei predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GSE
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
in applicazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 24,
comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonche' ad
eventuali ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o
delle tariffe dell'energia elettrica successivamente approvati, anche
in esecuzione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.
4. Gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie di
cui al comma 3, sono ammessi agli incentivi nel limite della potenza
che, in ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti, non
dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo
stesso comma 3, e con l'applicazione di una decurtazione percentuale
della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5
punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli
impianti a registri, la tariffa di riferimento e' ridotta di 3 punti
percentuali.
5. I soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1,
comma 3, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito, ai
bandi di cui al comma 3, senza l'applicazione delle condizioni di cui
al medesimo comma 3 e al comma 4.
6. Resta fermo, per gli impianti di cui ai commi 3 e 5, il rispetto
delle altre condizioni di partecipazione ai bandi e di formazione
delle graduatorie stabilite nei provvedimenti attuativi dell'articolo
24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
6-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«i-bis) deve essere assicurata prioritaria possibilita' di
partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a
seguito di rimozione dell'amianto, con agevolazioni premiali e
modalita' di partecipazione quanto piu' possibile ampie. A tali fini:
1) non e' necessario che l'area dove e' avvenuta la sostituzione
dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto,
pur- che' l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri
edifici catastalmente confinanti nella disponibilita' dello stesso
soggetto;
2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie
maggiore di quella dell'amianto sostituito, fermo restando che in
tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i
benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto;
i-ter) qualora nel corso delle procedure di assegnazione degli
incentivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o
sotto una determinata soglia di potenza, con il decreto di cui al
comma 5, la parte degli incentivi non assegnati puo' essere destinata
ad altre procedure per impianti di potenza diversa dove vi sia
eccesso di domanda».
7. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono
apportare le seguenti modificazioni:
0a) al comma 1, le parole: «incentivi nel settore elettrico e
termico» sono sostituite dalle seguenti: «incentivi nei settori
elettrico, termico e dell'efficienza energetica»;
a) al comma 3, dopo le parole «Nel caso in cui le violazioni
riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano
rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE» sono
aggiunte le seguenti: «in presenza dei presupposti di cui
all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241».
a-bis) al comma 3, secondo periodo, le parole: «al fine di
salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli
impianti» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di salvaguardare
la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il
risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento,
degli impianti»;
b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. Nei casi in
cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di
verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio
di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 ovvero
nell'ambito di attivita' di verifica, il GSE riscontri la non
rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente
alla data di presentazione del progetto e tali difformita' non
derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o
mendaci rese dal proponente, e' disposto il rigetto dell'istanza di
rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento
dei titoli in ottemperanza alle condizioni di cui al comma
precedente, secondo le modalita' di cui al comma 3-ter»;
c) al comma 3-ter dopo le parole «Per entrambe le fattispecie
indicate sono fatte salve le rendicontazioni gia' approvate» sono
aggiunte le seguenti: «relative ai progetti standard, analitici o a
consuntivo» e le parole «relative ai progetti medesimi» sono
soppresse.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti
di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di
annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta dell'interessato, a
quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli
incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonche'
di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di
entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi
straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non e'
intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE, preso
atto della documentazione gia' nella propria disponibilita' e di
eventuale documentazione integrativa messa a disposizione dal
proponente, dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro
il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione
dell'istanza a cura del soggetto interessato. Le disposizioni di cui
al comma 7 non si applicano nel caso in cui la condotta
dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del
GSE e' oggetto di procedimento penale in corso concluso con sentenza
di condanna, anche non definitiva.
8-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici
da realizzare su aree dichiarate come siti di interesse nazionale
purche' siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2,
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso
agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori
attestazioni e dichiarazioni.
1-ter. Il comma 1 non si applica altresi' agli impianti solari
fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi
e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore
sfruttamento per le quali l'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle
attivita' di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo
autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti,
autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli
incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e
dichiarazioni.
8-ter. La scadenza per la presentazione della comunicazione di cui
all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
e' differita al 31 dicembre 2020».
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia
Articolo 2 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia
Articolo 2 bis - Raggruppamenti temporanei di imprese
Articolo 2 ter - Norme per favorire lattuazione delle sinergie allinterno del gruppo Ferrovie dello Stato italiane
Articolo 3 - Verifiche antimafia e protocolli di legalità
Articolo 4 - Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali
Articolo 4 bis - Ulteriori misure in materia di contratti pubblici
Articolo 5 - Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica
Articolo 6 - Collegio consultivo tecnico
Articolo 7 - Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche
Articolo 8 - Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici
Articolo 8 bis - Modifica al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60
Articolo 9 - Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali
Articolo 10 - Semplificazioni e altre misure in materia edilizia
Articolo 10 bis - Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive
Articolo 11 - Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici
Articolo 11 bis - Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
Articolo 12 - Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241
Articolo 12 bis - Semplificazione delle procedure di competenza dellIspettorato nazionale del lavoro
Articolo 13 - Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi
Articolo 14 - Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori
Articolo 15 - Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata
Articolo 16 - Disposizioni per facilitare l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero nel referendum confermativo del testo di legge costituzionale, recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari"
Articolo 16 bis - Modifica alla legge 21 marzo 1990, n. 53
Articolo 16 ter - Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati allestero
Articolo 16 quater - Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro
Articolo 16 quinquies - Modifica al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
Articolo 17 - Stabilita' finanziaria degli enti locali
Articolo 17 bis - Accesso ai dati e alle informazioni di cui allarticolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605
Articolo 18 - Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35
Articolo 19 - Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario
Articolo 20 - Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Articolo 20 bis - Disposizioni concernenti il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Articolo 21 - Responsabilità erariale
Articolo 22 - Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio delleconomia nazionale
Articolo 23 - Modifiche allarticolo 323 del codice penale
Articolo 23 bis - Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
Articolo 24 - Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali
Articolo 24 bis - Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione.
Articolo 25 - Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dellidentità digitale
Articolo 26 - Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione
Articolo 27 - Misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dellidentità digitale per laccesso ai servizi bancari
Articolo 27 bis - Modifica all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per la semplificazione nell'identificazione degli acquirenti di S.I.M.
Articolo 28 - Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale
Articolo 29 - Disposizioni per favorire laccesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni
Articolo 29 bis - Modifica allarticolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
Articolo 29 ter - Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dellhandicap
Articolo 30 - Misure di semplificazione in materia anagrafica
Articolo 30 bis - Misure di semplificazione in materia di autocertificazione
Articolo 31 - Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dellattivita di coordinamento nellattuazione della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
Articolo 32 - Codice di condotta tecnologica
Articolo 33 - Disponibilita e interoperabilita dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi
Articolo 34 - Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati
Articolo 35 - Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese
Articolo 36 - Misure di semplificazione amministrativa per linnovazione
Articolo 37 - Disposizioni per favorire lutilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti
Articolo 37 bis - Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio
Articolo 38 - Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche
Articolo 38 bis - Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo
Articolo 39 - Semplificazioni della misura Nuova Sabatini ed estensione degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181
Articolo 39 bis - Modifiche alla disciplina della piattaforma telematica "Incentivi.gov.it"
Articolo 39 ter - Modifiche alla disciplina del Fondo di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
Articolo 40 - Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dallalbo degli enti cooperativi
Articolo 40 bis - Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici
Articolo 40 ter - Semplificazioni per le attivita' di recupero dei materiali metallici
Articolo 40 quater - Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri
Articolo 41 - Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle Amministrazioni pubbliche
Articolo 42 - Semplificazioni dell'attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica
Articolo 43 - Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonche' di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio 2011, n. 111
Articolo 43 bis - Semplificazioni in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti
Articolo 43 ter - Modifiche alla legge n. 238 del 2016
Articolo 43 quater - Misure per favorire l'ingresso in agricoltura di giovani imprenditori
Articolo 44 - Misure a favore degli aumenti di capitale
Articolo 44 bis - Semplificazione dei criteri per la qualificazione delle PMI quotate
Articolo 45 - Proroga dei termini per assicurare la continuita' del servizio svolto da Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria
Articolo 45 bis - Proroga dei termini per gli adeguamenti antincendio nelle aerostazioni
Articolo 46 - Semplificazioni in materia di Zone Economiche Speciali
Articolo 47 - Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme
Articolo 48 - Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle Autorità di sistema portuale e delle Autorità di sistema portuale, di digitalizzazione della logistica portuale nonche' di rilancio del settore della crocieristica, del cabotaggio marittimo e della nautica
Articolo 48 bis - Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616
Articolo 48 ter - Modifica al codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 48 quater - Tracciabilità telematica delle movimentazioni delle unita' navali nei porti e rinnovo del termine per la stipula delle convenzioni di arruolamento ai sensi dell'articolo 329 del codice della navigazione
Articolo 48 quinquies - Zona logistica semplificata
Articolo 49 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali
Articolo 49 bis - Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione
Articolo 50 - Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale
Articolo 50 bis - Disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione
Articolo 51 - Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali
Articolo 52 - Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica
Articolo 52 bis - Misure a sostegno della razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti
Articolo 53 - Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale
Articolo 54 - Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico
Articolo 55 - Semplificazione in materia di zone economiche ambientali
Articolo 55 bis - Semplificazioni per interventi su impianti sportivi
Articolo 56 - Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi
Articolo 57 - Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici
Articolo 58 - Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi
Articolo 59 - Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni
Articolo 60 - Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali
Articolo 60 bis - Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio
Articolo 61 - Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica
Articolo 62 - Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia
Articolo 62 bis - Semplificazioni per le attività di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640
Articolo 62 ter - Introduzione di una soglia per i canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
Articolo 63 - Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque
Articolo 63 bis - Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari
Articolo 64 - Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal
Articolo 64 bis - Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione
Articolo 64 ter - Clausola di salvaguardia
Articolo 65 - Entrata in vigore
Allegato A -
Allegato B -