Superbonus e schermature solari: i requisiti ENEA

Bonus schermature solari e chiusure oscuranti: chi e quanto può detrarre? Quali sono i requisiti e le spese per poter ottenere la detrazione?

Per poter acquistare schermature solari, tende e veneziane, è bene sapere che si può accedere anche al Superbonus 110%.

Infatti, fanno parte dei cosiddetti interventi trainati, che sono detraibili se rispettano specifiche caratteristiche, ossia prodotti che devono avere le seguenti caratteristiche:

Tra le molteplici soluzioni nel mercato bisogna avere dei requisiti particolari per poter accedere alle agevolazioni. Seguendo principalmente la guida di ENEA e il Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito con modifiche il decreto legge 19 maggio 2010, n. 34, nello specifico l’art. 119.

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Classificazione delle schermature, la guida ENEA

Le schermature sono dei sistemi che, installati sulla parte esterna, integrate o all’ interno di una superficie vetrata trasparente, permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico-luminosi in risposta ai raggi solari. In pratica, garantiscono la riduzione della radiazione solare. Si tratta quindi di prodotti che favoriscono il risparmio energetico impedendo il surriscaldamento degli ambienti e riducendo, di conseguenza, l’utilizzo dei condizionatori.

Le schermature solari devono categoricamente riportare una delle seguenti classificazioni:
– UNI EN 13561 Tende esterne requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in obbligatorietà della marcatura CE);
– UNI EN 13659 Chiusure oscuranti requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in obbligatorietà della marcatura CE);
– UNI EN 14501 Benessere termico e visivo certificato per caratteristiche prestazioni e classificazione;
– UNI EN 13363.01 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate con calcolo della trasmittanza totale e luminosa con metodo di calcolo semplificato;
– UNI EN 13363.02 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate con calcolo della trasmittanza totale e luminosa, con metodo di calcolo dettagliato.

Di fatto corrispondono a queste classificazioni tutti gli schermi mobili, di qualunque materiale siano fatti, che permettono una regolazione del grado di apertura e quindi consentono di rispondere in maniera dinamica alle continue variazioni delle sollecitazioni solari nei confronti dell’interno dell’immobile.

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Le schermature solari

Le schermature solari possono essere:

  • tenda interna;
  • schermo nel vetro;
  • tapparelle o persiane (cieche e semicieche);
  • veneziane, tende plissettate, lamelle orientabili;
  • tende da sole parallele al vetro o in generale;
  • tettoie.

Il dispositivo deve essere:

  • capace di adeguarsi al variare della luce e della temperatura;
  • combinato a un infisso o vetrata;
  • capace di regolare flussi luminosi e termici.

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Le chiusure oscuranti

Le chiusure oscuranti possono essere gli scuri, le persiane, gli avvolgibili o le tapparelle. Per le chiusure oscuranti, oltre al gtot (classe di prestazione energetica), occorre indicare anche la resistenza termica supplementare Km2/W (nel caso di sola sostituzione della chiusura oscurante senza serramento). Tale valore deve essere  tra 0,08 e 0,455.

Schermature agevolate

Le tipologie di chiusure per le quali è applicabile l’agevolazione sono le seguenti:
– tende da sole a telo avvolgibile;
– tende a rullo;
– tende a lamelle orientabili (veneziane);
– tende frangisole.

Di cui fanno parte anche le coperture tessili per gazebo.

La detrazione è riconosciuta anche per le tipologie di schermature solari nelle quali sono integrate le zanzariere, che per questo debbono avere il relativo valore Gtot secondo la norma EN 14501.

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La guida ENEA sui requisiti per l’agevolazione

Per poter accedere all’agevolazione fiscale sono previste disposizioni precise da parte di ENEA.

Devono trattarsi di installazioni stabili e non di strutture di tipo “stagionale”, e nello specifico le schermature dovranno seguire i seguenti requisiti:

  1. devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
  2.  devono essere a protezione di una superficie vetrata;
  3. devono essere mobili;
  4. possono essere installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata;
  5. devono essere mobili;
  6. devono essere schermature “tecniche”, non solo semplici elementi di arredo;
  7. devono possedere una marcatura CE, se prevista;
  8. devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.

Per le schermature che non sono in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle con orientamento Nord.

Chiusure oscuranti, nello specifico

Per quel che riguarda le chiusure oscuranti, queste:

  • possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
  • sono ammessi tutti gli orientamenti.

È ammessa anche la detrazione delle zanzariere a patto che siano integrate con elementi oscuranti. Sono detraibili, oltre alle spese di posa in opera, anche quelle per la documentazione tecnica. Ovviamente l’installazione deve essere pagata con il bonifico dedicato e occorre conservare la fattura.

Foto di copertina: iStock/golero

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