Bonus Barriere Architettoniche 75%, anche per gli esterni

* Aggiornamenti normativi

La Legge di Bilancio 2022, ha introdotto una nuova agevolazione: quella del 75% per gli interventi con il fine di abbattere le barriere architettoniche.

Dal primo gennaio 2022 e e fino alla fine dell’anno gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche su edifici esistenti potranno godere di un’agevolazione del 75% che potrà essere utilizzata direttamente in dichiarazione dei redditi, in cinque quote annuali di pari importo, oppure attraverso le opzioni alternative tra la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Altra opzione è che questi interventi possano rientrare tra quelli trainati nell’ambito del 110%. >>> E per il Bonus Verde cambia qualcosa? Che cos’è il Bonus Verde? Leggi tutto QUI

Rappresenta la prima vera agevolazione dedicata specificatamente all’abbattimento delle barriere architettoniche, dal momento che prima erano lavori compresi nel Bonus Ristrutturazione 50%. Inoltre, l’agevolazione non è riservata esclusivamente alle persone con disabilità, ma ne possono usufruire tutti.

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Superbonus e barriere architettoniche, le condizioni

Il Superbonus 110% è valido per le spese sostenute per quegli interventi destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche e che hanno l’obiettivo di agevolare la mobilità delle persone portatrici di handicap. (>> qui altri interventi soggetti al Superbonus)

Tuttavia, per poterne usufruirne è necessario che i lavori vengano realizzati insieme a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (interventi trainanti).

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Abbattimento barriere architettoniche e interventi possibili

Prima dell’uscita del Bonus 75%, la guida Entrate spiegava che per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al:

  • 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2021;
  • 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2022.

Gli interventi che possono essere compresi nella detrazione del Superbonus sono:

  • quelli eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
  • quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi).

La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile, ed è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.

Non è applicabile in caso di semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile.

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Bonus Barriere Architettoniche 75%, le caratteristiche

Viene introdotto il Bonus Barriere architettoniche, con La Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021 n. 234 >> qui il testo ufficiale e definitivo), all’art. 1, comma 42 aggiunge al Decreto Rilancio l’articolo 119-ter, dal titolo Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.

Il bonus spetta anche per i lavori di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche e, in caso di sostituzione di un impianto esistente, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Ai fini dell’accesso alla detrazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).

Detrazione del 75%, i limiti delle spese

Le spese per questa tipologia di interventi su edifici già esistenti devono essere sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

La detrazione del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

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Foto di copertina: iStock/powerofforever

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