Decreto Legge 28/9/2018 n. 109
Articolo 4 bis
Sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell'evento
ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 16/11/2018, N. 130
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Sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell'evento
1. Al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione
dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento e per ristorare i
danni subiti dagli immobili che ospitano le imprese aventi sede
operativa nella zona delimitata con l'ordinanza del sindaco del
comune di Genova n. 314 del 7 settembre 2018 e destinatarie di
ordinanze sindacali di sgombero, il Commissario straordinario, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, puo' stipulare con i proprietari
delle predette unita' immobiliari, con gli effetti di cui all'art.
45, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'atto di cessione della
proprieta'. Scaduto tale termine, il Commissario provvede alle
conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio
sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede
all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai
sensi dell'art. 24 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Il Commissario non
subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di
istituti finanziari, ne' acquisisce alcun gravame sull'unita'
immobiliare ceduta.
2. Ai proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione e'
corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli
stessi, l'indennita' quantificata in complessivi euro 1.300 per metro
quadrato per le aree coperte e in euro 325 per le aree scoperte, che
tiene conto del valore venale dell'immobile.
3. Le indennita' sono diminuite del 10 per cento in favore dei
soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione
volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del
verbale di immissione.
4. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento
provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le
indennita' di cui ai commi 2, 3 e 6 nei termini ivi previsti. In caso
di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario
provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.
5. All'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale
retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati e' pronunciata
a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta dello
stesso.
6. Per assicurare la ripresa delle attivita' economiche in
condizioni di sicurezza per i lavoratori, alle imprese di cui al
comma 1 e' corrisposta un'indennita' per ristorare la perdita delle
attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la
spesa per il loro recupero e trasferimento all'interno dell'area
metropolitana di Genova o, per motivate ragioni tecniche,
organizzative o produttive, nelle province limitrofe. Il
concessionario, ovvero il Commissario straordinario in via
sostitutiva, provvede al pagamento dell'indennita' entro trenta
giorni dal deposito di una perizia giurata che attesti l'entita' e la
congruita' della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di
ammortamento.
7. Le indennita' di cui al presente articolo sono riconosciute al
netto dell'indennizzo assicurativo o del risarcimento erogato da
altri soggetti pubblici o privati, nonche' delle altre agevolazioni
pubbliche eventualmente percepite dall'interessato per le medesime
finalita' del presente articolo.
8. Il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli
interventi di cui al presente articolo nei limiti delle risorse
disponibili di cui al comma 9.
9. La contabilita' speciale di cui all'art. 1, comma 8, e'
incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri
si provvede:
a) quanto a 25 milioni di euro per il pagamento dell'indennita'
di cui al comma 6, mediante il trasferimento da parte dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro alla
predetta contabilita' speciale di quota parte delle risorse gia'
programmate nel bilancio 2018 dello stesso Istituto per il
finanziamento di progetti di cui all'art. 11, comma 5, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (bando ISI 2018);
b) quanto a 10 milioni di euro per l'avvio del pagamento delle
indennita' di cui ai commi 2 e 3, nelle more della puntuale
quantificazione del fabbisogno, a valere sulle risorse di cui
all'art. 45.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Commissario straordinario per la ricostruzioneArticolo 1 bis - Misure per la tutela del diritto all'abitazione
Articolo 1 ter - Interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali
Articolo 2 - Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali
Articolo 3 - Misure in materia fiscale
Articolo 4 - Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento
Articolo 4 bis - Sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell'evento
Articolo 4 ter - Sostegno al reddito dei lavoratori
Articolo 5 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità
Articolo 6 - Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova
Articolo 6 bis - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità
Articolo 7 - Zona logistica semplificata - Porto e Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento
Articolo 8 - Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento
Articolo 9 - Incremento del gettito IVA nei porti ricompresi nell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale
Articolo 9 bis - Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale
Articolo 9 ter - Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo
Articolo 10 - Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale
Articolo 11 - Surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari di provvidenze
Articolo 12 - Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
Articolo 13 - Istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche - AINOP
Articolo 14 - Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili
Articolo 15 - Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Articolo 15 bis - Assunzione di personale presso il Ministero della giustizia
Articolo 16 - Competenze dell'Autorita' di regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale
Articolo 16 bis - Modifica all'art. 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
Articolo 17 - Ambito di applicazione e Commissario straordinario
Articolo 18 - Funzioni del Commissario straordinario
Articolo 19 - Contabilità speciale
Articolo 20 - Ricostruzione privata
Articolo 21 - Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata
Articolo 22 - Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti
Articolo 23 - Interventi di immediata esecuzione
Articolo 24 - Procedura per la concessione e lerogazione dei contributi
Articolo 25 - Definizione delle procedure di condono
Articolo 26 - Ricostruzione pubblica
Articolo 27 - Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali
Articolo 28 - Contributi ai privati e alle attivita produttive per i beni mobili danneggiati
Articolo 29 - Legalita e trasparenza
Articolo 30 - Qualificazione degli operatori economici per laffidamento dei servizi di architettura e di ingegneria
Articolo 31 - Struttura del Commissario straordinario
Articolo 32 - Proroghe e sospensioni dei termini
Articolo 33 - Sospensione del pagamento del canone RAI
Articolo 34 - Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per lassicurazione obbligatoria
Articolo 35 - Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento
Articolo 36 - Interventi volti alla ripresa economica
Articolo 37 - Misure per laccelerazione del processo di ricostruzione Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
Articolo 38 - Rimodulazione delle funzioni commissariali
Articolo 39 - Impignorabilita delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici
Articolo 39 bis - Modifiche all'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
Articolo 39 ter - Modifiche all'art. 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Articolo 40 - Cabina di regia Strategia Italia
Articolo 40 bis - Interventi straordinari per il viadotto Sente
Articolo 41 - Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione
Articolo 42 - Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici
Articolo 42 bis - Scuole innovative e poli per l'infanzia
Articolo 43 - Misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati
Articolo 43 bis - Esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e del contributo, previsto dall'art. 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le societa' sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria
Articolo 44 - Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi
Articolo 44 bis - Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa del Dipartimento della protezione civile
Articolo 44 ter - Attivita' di valutazione dell'impatto e di censimento dei danni
Articolo 45 - Norma di copertura
Articolo 46 - Entrata in vigore
