Articolo Normativa

Decreto Legge 28/9/2018 n. 109

Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

Articolo 21

Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata

Capo III - Interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017

Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata

1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati, situati nei territori dei comuni di cui all'articolo 17, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, possono essere previsti nel limite delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 19: a) per gli immobili distrutti, un contributo fino al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonche' dell'eliminazione delle barriere architettoniche; b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilita' inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio; c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonche' l'eliminazione delle barriere architettoniche, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore: a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 17, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 17, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprieta' indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario; c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b); d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 17, era presente un'unita' immobiliare di cui alle lettere a), b) e c); e) dei titolari di attivita' produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unita' immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attivita' danneggiati dal sisma, e che alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 17, risultavano adibite all'esercizio dell'attivita' produttiva o ad essa strumentali.
3. Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2, la percentuale riconoscibile e' pari al 100 per cento del contributo determinato secondo le modalita' stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2. 4. Il contributo concesso e' al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalita' di quelli di cui al presente Capo. 5. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti di quanto determinato all'articolo 30, comma 3. 6. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo.
7. Le domande di concessione dei contributi contengono la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.
8. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 21 agosto 2017, e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, e' dichiarato decaduto dalle provvidenze ed e' tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalita' e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2.
9. La concessione del contributo e' trascritta nei registri immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun'altra formalita'.
10. Le disposizioni del comma 8 non si applicano: a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 21 agosto 2017 con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'articolo 17; b) laddove il trasferimento della proprieta' si verifichi all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. 12. Ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicita' e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi e' compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'articolo 29, in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Commissario straordinario per la ricostruzione
Articolo 1 bis - Misure per la tutela del diritto all'abitazione
Articolo 1 ter - Interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali
Articolo 2 - Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali
Articolo 3 - Misure in materia fiscale
Articolo 4 - Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento
Articolo 4 bis - Sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell'evento
Articolo 4 ter - Sostegno al reddito dei lavoratori
Articolo 5 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità
Articolo 6 - Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova
Articolo 6 bis - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità
Articolo 7 - Zona logistica semplificata - Porto e Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento
Articolo 8 - Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento
Articolo 9 - Incremento del gettito IVA nei porti ricompresi nell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale
Articolo 9 bis - Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale
Articolo 9 ter - Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo
Articolo 10 - Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale
Articolo 11 - Surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari di provvidenze
Articolo 12 - Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
Articolo 13 - Istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche - AINOP
Articolo 14 - Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili
Articolo 15 - Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Articolo 15 bis - Assunzione di personale presso il Ministero della giustizia
Articolo 16 - Competenze dell'Autorita' di regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale
Articolo 16 bis - Modifica all'art. 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
Articolo 17 - Ambito di applicazione e Commissario straordinario
Articolo 18 - Funzioni del Commissario straordinario
Articolo 19 - Contabilità speciale
Articolo 20 - Ricostruzione privata
Articolo 21 - Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata
Articolo 22 - Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti
Articolo 23 - Interventi di immediata esecuzione
Articolo 24 - Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi
Articolo 25 - Definizione delle procedure di condono
Articolo 26 - Ricostruzione pubblica
Articolo 27 - Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali
Articolo 28 - Contributi ai privati e alle attivita’ produttive per i beni mobili danneggiati
Articolo 29 - Legalita’ e trasparenza
Articolo 30 - Qualificazione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria
Articolo 31 - Struttura del Commissario straordinario
Articolo 32 - Proroghe e sospensioni dei termini
Articolo 33 - Sospensione del pagamento del canone RAI
Articolo 34 - Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
Articolo 35 - Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento
Articolo 36 - Interventi volti alla ripresa economica
Articolo 37 - Misure per l’accelerazione del processo di ricostruzione – Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
Articolo 38 - Rimodulazione delle funzioni commissariali
Articolo 39 - Impignorabilita’ delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici
Articolo 39 bis - Modifiche all'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
Articolo 39 ter - Modifiche all'art. 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Articolo 40 - Cabina di regia Strategia Italia
Articolo 40 bis - Interventi straordinari per il viadotto Sente
Articolo 41 - Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione
Articolo 42 - Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici
Articolo 42 bis - Scuole innovative e poli per l'infanzia
Articolo 43 - Misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati
Articolo 43 bis - Esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e del contributo, previsto dall'art. 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le societa' sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria
Articolo 44 - Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi
Articolo 44 bis - Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa del Dipartimento della protezione civile
Articolo 44 ter - Attivita' di valutazione dell'impatto e di censimento dei danni
Articolo 45 - Norma di copertura
Articolo 46 - Entrata in vigore

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