Decreto Legge 28/9/2018 n. 109
Articolo 30
Qualificazione degli operatori economici per laffidamento dei servizi di architettura e di ingegneria
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 16/11/2018, N. 130-----------------------------------------------------------------------------------
Capo III - Interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017
Qualificazione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria
1. Gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai soggetti di cui all’articolo 46 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilita’ e professionalita’ e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.
2. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso ne’ avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l’affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne’ rapporti di coniugio, di parentela, di affinita’ ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresi’ copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale puo’ effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicita’ di quanto dichiarato.
3. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, che vi provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita’ speciale di cui all’articolo 19, per tutte le attivita’ tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, e’ stabilito nella misura, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro il contributo massimo e’ pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 18, comma 2, sono individuati i criteri e le modalita’ di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta agli operatori economici e dell’importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti puo’ essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali.
4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle Diocesi e del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 18, comma 2, e’ fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata dai soggetti di cui al comma 1 nella qualificazione.
5. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall’articolo 22, con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 18, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.
6. L’affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'art. 46 del medesimo codice. Agli oneri derivanti dall’affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall’articolo 23, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si provvede con le risorse di cui all’articolo 19, del presente decreto. (1)
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(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 16/11/2018, n. 130.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Commissario straordinario per la ricostruzioneArticolo 1 bis - Misure per la tutela del diritto all'abitazione
Articolo 1 ter - Interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali
Articolo 2 - Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali
Articolo 3 - Misure in materia fiscale
Articolo 4 - Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento
Articolo 4 bis - Sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell'evento
Articolo 4 ter - Sostegno al reddito dei lavoratori
Articolo 5 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità
Articolo 6 - Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova
Articolo 6 bis - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità
Articolo 7 - Zona logistica semplificata - Porto e Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento
Articolo 8 - Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento
Articolo 9 - Incremento del gettito IVA nei porti ricompresi nell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale
Articolo 9 bis - Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale
Articolo 9 ter - Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo
Articolo 10 - Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale
Articolo 11 - Surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari di provvidenze
Articolo 12 - Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
Articolo 13 - Istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche - AINOP
Articolo 14 - Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili
Articolo 15 - Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Articolo 15 bis - Assunzione di personale presso il Ministero della giustizia
Articolo 16 - Competenze dell'Autorita' di regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale
Articolo 16 bis - Modifica all'art. 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
Articolo 17 - Ambito di applicazione e Commissario straordinario
Articolo 18 - Funzioni del Commissario straordinario
Articolo 19 - Contabilità speciale
Articolo 20 - Ricostruzione privata
Articolo 21 - Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata
Articolo 22 - Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti
Articolo 23 - Interventi di immediata esecuzione
Articolo 24 - Procedura per la concessione e lerogazione dei contributi
Articolo 25 - Definizione delle procedure di condono
Articolo 26 - Ricostruzione pubblica
Articolo 27 - Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali
Articolo 28 - Contributi ai privati e alle attivita produttive per i beni mobili danneggiati
Articolo 29 - Legalita e trasparenza
Articolo 30 - Qualificazione degli operatori economici per laffidamento dei servizi di architettura e di ingegneria
Articolo 31 - Struttura del Commissario straordinario
Articolo 32 - Proroghe e sospensioni dei termini
Articolo 33 - Sospensione del pagamento del canone RAI
Articolo 34 - Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per lassicurazione obbligatoria
Articolo 35 - Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento
Articolo 36 - Interventi volti alla ripresa economica
Articolo 37 - Misure per laccelerazione del processo di ricostruzione Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
Articolo 38 - Rimodulazione delle funzioni commissariali
Articolo 39 - Impignorabilita delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici
Articolo 39 bis - Modifiche all'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
Articolo 39 ter - Modifiche all'art. 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Articolo 40 - Cabina di regia Strategia Italia
Articolo 40 bis - Interventi straordinari per il viadotto Sente
Articolo 41 - Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione
Articolo 42 - Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici
Articolo 42 bis - Scuole innovative e poli per l'infanzia
Articolo 43 - Misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati
Articolo 43 bis - Esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e del contributo, previsto dall'art. 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le societa' sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria
Articolo 44 - Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi
Articolo 44 bis - Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa del Dipartimento della protezione civile
Articolo 44 ter - Attivita' di valutazione dell'impatto e di censimento dei danni
Articolo 45 - Norma di copertura
Articolo 46 - Entrata in vigore
