Articolo Normativa

Decreto Legge 28/9/2018 n. 109

Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze

Articolo 15

Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Capo II - Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti

Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. Al fine di assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle attivita' previste dal presente decreto, garantendo, altresi', l'implementazione dei servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione stradale e delle infrastrutture, ivi compresa la vigilanza ed il controllo delle grandi dighe, e' autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2019, presso il predetto Ministero, di 110 unita' di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, da inquadrare nel livello iniziale della III area, e di 90 unita' di personale da inquadrare nella seconda fascia retributiva della II area.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2019. La dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' conseguentemente rimodulata, garantendo la neutralita' finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche tenendo conto di quanto disposto nell'articolo 1, commi 566 e 571, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 3. In attuazione dei commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013. Resta ferma la facolta' di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
4. Agli oneri di cui al comma 1 pari a euro 7.257.000 annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede: a) quanto a 6.660.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, da riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 2 del 2013, che restano acquisite, per detto importo, definitivamente all'erario; b) quanto a 597.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte della contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, che resta acquisita, per detto importo, al bilancio dello Stato.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Commissario straordinario per la ricostruzione
Articolo 1 bis - Misure per la tutela del diritto all'abitazione
Articolo 1 ter - Interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali
Articolo 2 - Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali
Articolo 3 - Misure in materia fiscale
Articolo 4 - Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento
Articolo 4 bis - Sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell'evento
Articolo 4 ter - Sostegno al reddito dei lavoratori
Articolo 5 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità
Articolo 6 - Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova
Articolo 6 bis - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità
Articolo 7 - Zona logistica semplificata - Porto e Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento
Articolo 8 - Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento
Articolo 9 - Incremento del gettito IVA nei porti ricompresi nell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale
Articolo 9 bis - Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale
Articolo 9 ter - Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo
Articolo 10 - Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale
Articolo 11 - Surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari di provvidenze
Articolo 12 - Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
Articolo 13 - Istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche - AINOP
Articolo 14 - Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili
Articolo 15 - Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Articolo 15 bis - Assunzione di personale presso il Ministero della giustizia
Articolo 16 - Competenze dell'Autorita' di regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale
Articolo 16 bis - Modifica all'art. 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
Articolo 17 - Ambito di applicazione e Commissario straordinario
Articolo 18 - Funzioni del Commissario straordinario
Articolo 19 - Contabilità speciale
Articolo 20 - Ricostruzione privata
Articolo 21 - Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata
Articolo 22 - Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti
Articolo 23 - Interventi di immediata esecuzione
Articolo 24 - Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi
Articolo 25 - Definizione delle procedure di condono
Articolo 26 - Ricostruzione pubblica
Articolo 27 - Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali
Articolo 28 - Contributi ai privati e alle attivita’ produttive per i beni mobili danneggiati
Articolo 29 - Legalita’ e trasparenza
Articolo 30 - Qualificazione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria
Articolo 31 - Struttura del Commissario straordinario
Articolo 32 - Proroghe e sospensioni dei termini
Articolo 33 - Sospensione del pagamento del canone RAI
Articolo 34 - Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
Articolo 35 - Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento
Articolo 36 - Interventi volti alla ripresa economica
Articolo 37 - Misure per l’accelerazione del processo di ricostruzione – Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
Articolo 38 - Rimodulazione delle funzioni commissariali
Articolo 39 - Impignorabilita’ delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici
Articolo 39 bis - Modifiche all'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
Articolo 39 ter - Modifiche all'art. 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Articolo 40 - Cabina di regia Strategia Italia
Articolo 40 bis - Interventi straordinari per il viadotto Sente
Articolo 41 - Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione
Articolo 42 - Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici
Articolo 42 bis - Scuole innovative e poli per l'infanzia
Articolo 43 - Misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati
Articolo 43 bis - Esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e del contributo, previsto dall'art. 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le societa' sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria
Articolo 44 - Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi
Articolo 44 bis - Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa del Dipartimento della protezione civile
Articolo 44 ter - Attivita' di valutazione dell'impatto e di censimento dei danni
Articolo 45 - Norma di copertura
Articolo 46 - Entrata in vigore

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