Decreto Legge 28/9/2018 n. 109
Articolo 3
Misure in materia fiscale
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 16/11/2018, N. 130-----------------------------------------------------------------------------------
Capo I - Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova
Misure in materia fiscale
1. I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento, a decorrere dall'anno d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa' fino al 31 dicembre 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all'evento e fino al 31 dicembre 2020. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2018, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il rimborso al Comune di Genova del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo.
2. Per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unita' locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento, verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalita' di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per le persone fisiche e giuridiche. Per i soggetti che svolgono attivita' economica, le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
3. Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero negli stessi residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell'evento.
4. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti, a far data dal 14 agosto 2018, all'imposta di successione, ne' alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, ne' all'imposta di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento.
5. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per le attivita' esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unita' locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019.
5-bis. Le autorita' di regolazione di cui all'art. 48, comma 2,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri
provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, possono
prevedere esenzioni dal pagamento delle forniture di energia
elettrica, gas, acqua e telefonia, comprensive sia degli oneri
generali di sistema che degli eventuali consumi, per il periodo
intercorrente tra l'ordinanza di inagibilita' o l'ordinanza sindacale
di sgombero e la revoca delle medesime, individuando anche le
modalita' per la copertura delle esenzioni stesse attraverso
specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a
strumenti di tipo perequativo.
6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 45. (1)
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(1) Articolo modificato dalla legge di conversione 16/11/2018, n. 130.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Commissario straordinario per la ricostruzioneArticolo 1 bis - Misure per la tutela del diritto all'abitazione
Articolo 1 ter - Interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali
Articolo 2 - Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali
Articolo 3 - Misure in materia fiscale
Articolo 4 - Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento
Articolo 4 bis - Sostegno a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell'evento
Articolo 4 ter - Sostegno al reddito dei lavoratori
Articolo 5 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità
Articolo 6 - Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova
Articolo 6 bis - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità
Articolo 7 - Zona logistica semplificata - Porto e Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento
Articolo 8 - Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento
Articolo 9 - Incremento del gettito IVA nei porti ricompresi nell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale
Articolo 9 bis - Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale
Articolo 9 ter - Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo
Articolo 10 - Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale
Articolo 11 - Surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari di provvidenze
Articolo 12 - Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
Articolo 13 - Istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche - AINOP
Articolo 14 - Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili
Articolo 15 - Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Articolo 15 bis - Assunzione di personale presso il Ministero della giustizia
Articolo 16 - Competenze dell'Autorita' di regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale
Articolo 16 bis - Modifica all'art. 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
Articolo 17 - Ambito di applicazione e Commissario straordinario
Articolo 18 - Funzioni del Commissario straordinario
Articolo 19 - Contabilità speciale
Articolo 20 - Ricostruzione privata
Articolo 21 - Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata
Articolo 22 - Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti
Articolo 23 - Interventi di immediata esecuzione
Articolo 24 - Procedura per la concessione e lerogazione dei contributi
Articolo 25 - Definizione delle procedure di condono
Articolo 26 - Ricostruzione pubblica
Articolo 27 - Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali
Articolo 28 - Contributi ai privati e alle attivita produttive per i beni mobili danneggiati
Articolo 29 - Legalita e trasparenza
Articolo 30 - Qualificazione degli operatori economici per laffidamento dei servizi di architettura e di ingegneria
Articolo 31 - Struttura del Commissario straordinario
Articolo 32 - Proroghe e sospensioni dei termini
Articolo 33 - Sospensione del pagamento del canone RAI
Articolo 34 - Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per lassicurazione obbligatoria
Articolo 35 - Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento
Articolo 36 - Interventi volti alla ripresa economica
Articolo 37 - Misure per laccelerazione del processo di ricostruzione Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
Articolo 38 - Rimodulazione delle funzioni commissariali
Articolo 39 - Impignorabilita delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici
Articolo 39 bis - Modifiche all'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
Articolo 39 ter - Modifiche all'art. 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Articolo 40 - Cabina di regia Strategia Italia
Articolo 40 bis - Interventi straordinari per il viadotto Sente
Articolo 41 - Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione
Articolo 42 - Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici
Articolo 42 bis - Scuole innovative e poli per l'infanzia
Articolo 43 - Misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati
Articolo 43 bis - Esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e del contributo, previsto dall'art. 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le societa' sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria
Articolo 44 - Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi
Articolo 44 bis - Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa del Dipartimento della protezione civile
Articolo 44 ter - Attivita' di valutazione dell'impatto e di censimento dei danni
Articolo 45 - Norma di copertura
Articolo 46 - Entrata in vigore
