Decreto legislativo 3/4/2018 n. 34
Articolo 15
Monitoraggio, statistiche, ricerca, formazione e informazione
Monitoraggio, statistiche, ricerca, formazione e informazione
1. A fini statistici, di inventario e di monitoraggio del patrimonio forestale nazionale e delle filiere del settore, nel rispetto degli impegni internazionali e degli standard definiti dall’Unione europea e dalle organizzazioni delle Nazioni Unite, la definizione di foresta e’ quella adottata dall’Istituto nazionale di statistica e utilizzata per l’Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.
2. In attuazione del principio di leale collaborazione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove il coordinamento, l’armonizzazione e la digitalizzazione delle informazioni statistiche e cartografiche inerenti al patrimonio forestale, la gestione delle attivita’ di settore e le sue filiere produttive, nonche’ delle informazioni di carattere ambientale inerenti la materia forestale. Tale attivita’ e’ svolta sentiti il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, il Ministero dell’interno e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e con l’Istituto nazionale di statistica. Al fine di facilitare una migliore conoscenza e gestione del patrimonio forestale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove l’elaborazione di criteri per la realizzazione della cartografia forestale georiferita, da rendere disponibile sul sito istituzionale del Ministero, nel rispetto della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 e della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003. A tale attivita’ si fa fronte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone altresi’ un rapporto pubblico periodico sullo stato del patrimonio forestale nazionale, del settore e delle sue filiere produttive coerentemente con gli standard di monitoraggio e valutazione definiti dal processo pan-europeo Forest Europe e con quelli forniti dall’Unione europea e dalle organizzazioni delle Nazioni Unite. Il rapporto e’ pubblicato sul sito istituzionale del Ministero ed e’ comunicato alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove, anche avvalendosi dei propri enti strumentali ed in collaborazione con le Universita’, gli enti di ricerca nazionali, europei e internazionali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione in ambito forestale in conformita’ al Piano strategico per l’innovazione e la ricerca del settore agricolo, alimentare forestale e alle disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.
5. Le regioni possono promuovere d’intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, forme di coordinamento interregionale per lo scambio ed il riconoscimento dei programmi, dei titoli e dei crediti formativi nell’ambito della formazione professionale e dell’aggiornamento tecnico degli operatori del settore forestale.
6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche d’intesa con le regioni, puo’ promuovere nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative e attivita’ di informazione e divulgazione pubblica nonche’ di educazione e comunicazione sul significato e ruolo del bosco, della gestione forestale, delle filiere produttive e dei servizi generati dalle foreste e della loro razionale gestione, in favore della società.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - PrincipiArticolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Aree assimilate a bosco
Articolo 5 - Aree escluse dalla definizione di bosco
Articolo 6 - Programmazione e pianificazione forestale
Articolo 7 - Disciplina delle attività di gestione forestale
Articolo 8 - Disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative
Articolo 9 - Disciplina della viabilità forestale e delle opere connesse alla gestione del bosco
Articolo 10 - Promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione
Articolo 11 - Prodotti forestali spontanei non legnosi
Articolo 12 - Forme di sostituzione della gestione e di conferimento delle superfici forestali
Articolo 13 - Materiale forestale di moltiplicazione
Articolo 14 - Coordinamento
Articolo 15 - Monitoraggio, statistiche, ricerca, formazione e informazione
Articolo 16 - Disposizioni di coordinamento
Articolo 17 - Disposizioni applicative e transitorie
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Clausola di invarianza finanziaria
