Articolo Normativa

Decreto legislativo 3/4/2018 n. 34

Testo unico in materia di foreste e filiere forestali

Articolo 2

Finalità

Finalità

1. Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate a: a) garantire la salvaguardia delle foreste nella loro estensione, distribuzione, ripartizione geografica, diversita’ ecologica e bio-culturale; b) promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale al fine di garantire le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali; c) promuovere e tutelare l’economia forestale, l’economia montana e le rispettive filiere produttive nonche’ lo sviluppo delle attivita’ agro-silvo-pastorali attraverso la protezione e il razionale utilizzo del suolo e il recupero produttivo delle proprieta’ fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati, sostenendo lo sviluppo di forme di gestione associata delle proprieta’ forestali pubbliche e private; d) proteggere la foresta promuovendo azioni di prevenzione da rischi naturali e antropici, di difesa idrogeologica, di difesa dagli incendi e dalle avversita’ biotiche ed abiotiche, di adattamento al cambiamento climatico, di recupero delle aree degradate o danneggiate, di sequestro del carbonio e di erogazione di altri servizi ecosistemici generati dalla gestione forestale sostenibile; e) promuovere la programmazione e la pianificazione degli interventi di gestione forestale nel rispetto del ruolo delle regioni e delle autonomie locali; f) favorire l’elaborazione di principi generali, di linee guida e di indirizzo nazionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale e del paesaggio rurale, con riferimento anche agli strumenti di intervento previsti dalla politica agricola comune; g) favorire la partecipazione attiva del settore forestale italiano alla definizione, implementazione e sviluppo della strategia forestale europea e delle politiche ad essa collegate; h) garantire e promuovere la conoscenza e il monitoraggio del patrimonio forestale nazionale e dei suoi ecosistemi, anche al fine di supportare l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico nel settore forestale e ambientale; i) promuovere e coordinare, nel settore, la formazione e l’aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese; l) promuovere l’attivita’ di ricerca, sperimentazione e divulgazione tecnica nel settore forestale; m) promuovere la cultura forestale e l’educazione ambientale. 2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza unificata ed in coordinamento, per quanto di rispettiva competenza, con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, adotta gli atti di indirizzo e assicura il coordinamento delle attivita’ necessarie a garantire il perseguimento unitario e su tutto il territorio nazionale delle finalita’ di cui al comma 1.
3. Per l’ordinato perseguimento delle finalita’ di cui ai comma 1, lo Stato e le regioni promuovono accordi, intese istituzionali e progetti di valenza interregionale e internazionale. 4. All’attuazione delle finalita’ di cui al presente articolo si fa fronte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Principi
Articolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Aree assimilate a bosco
Articolo 5 - Aree escluse dalla definizione di bosco
Articolo 6 - Programmazione e pianificazione forestale
Articolo 7 - Disciplina delle attività di gestione forestale
Articolo 8 - Disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative
Articolo 9 - Disciplina della viabilità forestale e delle opere connesse alla gestione del bosco
Articolo 10 - Promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione
Articolo 11 - Prodotti forestali spontanei non legnosi
Articolo 12 - Forme di sostituzione della gestione e di conferimento delle superfici forestali
Articolo 13 - Materiale forestale di moltiplicazione
Articolo 14 - Coordinamento
Articolo 15 - Monitoraggio, statistiche, ricerca, formazione e informazione
Articolo 16 - Disposizioni di coordinamento
Articolo 17 - Disposizioni applicative e transitorie
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Clausola di invarianza finanziaria