Decreto legislativo 3/4/2018 n. 34
Articolo 6
Programmazione e pianificazione forestale
Programmazione e pianificazione forestale
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo e il Ministro dello sviluppo economico e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e’ approvata la Strategia forestale nazionale. La Strategia, in attuazione dei principi e delle finalita’ di cui agli articoli 1 e 2 e degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo, con particolare riferimento alla Strategia forestale dell’Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, ed in continuita’ con il Programma quadro per il settore forestale, definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppicola. La Strategia forestale nazionale ha una validita’ di venti anni ed e’ soggetta a revisione e aggiornamento quinquennale.
2. In coerenza con la Strategia forestale nazionale adottata ai sensi del comma 1, le regioni individuano i propri obiettivi e definiscono le relative linee d’azione. A tal fine, in relazione alle specifiche esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonche’ alle necessita’ di prevenzione del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico, le regioni adottano Programmi forestali regionali e provvedono alla loro revisione periodica in considerazione delle strategie, dei criteri e degli indicatori da esse stesse individuati tra quelli contenuti nella Strategia forestale nazionale.
3. Le regioni possono predisporre, nell’ambito di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o amministrative, piani forestali di indirizzo territoriale, finalizzati all’individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al coordinamento delle attivita’ necessarie alla loro tutela e gestione attiva, nonche’ al coordinamento degli strumenti di pianificazione forestale di cui al comma 6. L’attivita’ di cui al presente comma puo’ essere svolta anche in accordo tra piu’ regioni ed enti locali in coerenza con quanto previsto dai piani paesaggistici regionali. I piani forestali di indirizzo territoriale concorrono alla redazione dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 145 del medesimo decreto legislativo.
4. All’approvazione dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, si applicano le misure di semplificazione di cui al punto A.20 dell’Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
5. Le regioni, nel rispetto dell’interesse comune, garantiscono e curano l’applicazione dei piani forestali di indirizzo territoriale, anche attraverso le forme di sostituzione diretta o di affidamento della gestione previste all’articolo 12. Con i piani forestali di indirizzo territoriale, le regioni definiscono almeno:
a) le destinazioni d’uso delle superfici silvo-pastorali ricadenti all’interno del territorio sottoposto a pianificazione, i relativi obiettivi e gli indirizzi di gestione necessari alla loro tutela, gestione e valorizzazione;
b) le priorita’ d’intervento necessarie alla tutela, alla gestione e alla valorizzazione ambientale, economica e socio-culturale dei boschi e dei pascoli ricadenti all’interno del territorio sottoposto a pianificazione;
c) il coordinamento tra i diversi ambiti e livelli di programmazione e di pianificazione territoriale e forestali vigenti, in conformita’ con i piani paesaggistici regionali e con gli indirizzi di gestione delle aree naturali protette, nazionali e regionali, di cui all’articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dei siti della Rete ecologica istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992;
d) gli interventi strutturali e infrastrutturali al servizio del bosco, compresa la localizzazione della rete di viabilita’ forestale di cui all’articolo 9, e le azioni minime di gestione, governo e trattamento necessari alla tutela e valorizzazione dei boschi e allo sviluppo delle filiere forestali locali;
e) gli indirizzi di gestione silvo-pastorale per la redazione degli strumenti di pianificazione di cui al comma 6.
6. Le regioni in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti, promuovono, per le proprieta’ pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali. Per l’approvazione dei piani di gestione forestale, qualora conformi ai piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, non e’ richiesto il parere del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o l’adeguamento della viabilita’ forestale di cui al punto A.20 dell’Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate apposite disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3 e dei piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti, di cui al comma 6, al fine di armonizzare le informazioni e permetterne una informatizzazione su scala nazionale. Le regioni e si adeguano alle disposizioni di cui al periodo precedente entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma.
8. Le regioni, in conformita’ a quanto statuito al comma 7, definiscono i criteri di elaborazione, attuazione e controllo dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3 e dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti di cui al comma 6. Definiscono, altresi’, i tempi minimi di validita’ degli stessi e i termini per il loro periodico riesame, garantendo che la loro redazione e attuazione venga affidata a soggetti di comprovata competenza professionale, nel rispetto delle norme relative ai titoli professionali richiesti per l’espletamento di tali attivita’.
9. Al fine di promuovere la pianificazione forestale e incentivare la gestione attiva razionale del patrimonio forestale, le regioni possono prevedere un accesso prioritario ai finanziamenti pubblici per il settore forestale a favore delle proprieta’ pubbliche e private e dei beni di uso collettivo e civico dotati di piani di gestione forestale o di strumenti di gestione forestale equivalenti.
10. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale dell’Osservatorio nazionale del paesaggio rurale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, per l’elaborazione degli indirizzi quadro per la tutela e la gestione dei paesaggi rurali e tradizionali iscritti nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali» e ricadenti nei Piani forestali di indirizzo territoriale elaborati dalle regioni. All’attuazione del presente comma si fa fronte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - PrincipiArticolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Aree assimilate a bosco
Articolo 5 - Aree escluse dalla definizione di bosco
Articolo 6 - Programmazione e pianificazione forestale
Articolo 7 - Disciplina delle attività di gestione forestale
Articolo 8 - Disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative
Articolo 9 - Disciplina della viabilità forestale e delle opere connesse alla gestione del bosco
Articolo 10 - Promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione
Articolo 11 - Prodotti forestali spontanei non legnosi
Articolo 12 - Forme di sostituzione della gestione e di conferimento delle superfici forestali
Articolo 13 - Materiale forestale di moltiplicazione
Articolo 14 - Coordinamento
Articolo 15 - Monitoraggio, statistiche, ricerca, formazione e informazione
Articolo 16 - Disposizioni di coordinamento
Articolo 17 - Disposizioni applicative e transitorie
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Clausola di invarianza finanziaria
