Decreto legislativo 3/4/2018 n. 34
Articolo 3
Definizioni
Definizioni
1. I termini bosco, foresta e selva sono equiparati.
2. Si definiscono:
a) patrimonio forestale nazionale: l’insieme dei boschi, di cui
ai commi 3 e 4, e delle aree assimilate a bosco, di cui all’articolo
4, radicati sul territorio dello Stato, di proprieta’ pubblica e
privata;
b) gestione forestale sostenibile o gestione attiva: insieme
delle azioni selvicolturali volte a valorizzare la molteplicita’
delle funzioni del bosco, a garantire la produzione sostenibile di
beni e servizi ecosistemici, nonche’ una gestione e uso delle foreste
e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che
consenta di mantenere la loro biodiversita’, produttivita’,
rinnovazione, vitalita’ e potenzialita’ di adempiere, ora e in
futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a
livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri
ecosistemi;
c) pratiche selvicolturali: i tagli, le cure e gli interventi
volti all’impianto, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi,
al trattamento e all’utilizzazione dei boschi e alla produzione di
quanto previsto alla lettera d);
d) prodotti forestali spontanei non legnosi: tutti i prodotti di
origine biologica ad uso alimentare e ad uso non alimentare, derivati
dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi, escluso
il legno in ogni sua forma;
e) sistemazioni idraulico-forestali: gli interventie le opere di
carattere intensivo ed estensivo attuati, anche congiuntamente, sul
territorio, al fine di stabilizzare, consolidare e difendere i
terreni dal dissesto idrogeologico e di migliorare l’efficienza
funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali;
f) viabilita’ forestale e silvo-pastorale: la rete di strade,
piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere
permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con
fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, che
interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a
garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la
valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio
forestale, nonche’ le attivita’ di prevenzione ed estinzione degli
incendi boschivi;
g) terreni abbandonati: fatto salvo quanto previsto dalle
normative regionali vigenti, i terreni forestali nei quali i boschi
cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali, almeno della
meta’ il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali, ed i
boschi d’alto fusto in cui non siano stati attuati interventi di
sfollo o diradamento negli ultimi venti anni, nonche’ i terreni
agricoli sui quali non sia stata esercitata attivita’ agricola da
almeno tre anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013 e relative disposizioni nazionali di attuazione,
ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione d’uso; h) terreni silenti: i terreni agricoli e forestali di cui alla lettera g) per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria; i) prato o pascolo permanente: le superfici non comprese nell’avvicendamento delle colture dell’azienda da almeno cinque anni, in attualita’ di coltura per la coltivazione di erba e altre piante erbacee da foraggio, spontanee o coltivate, destinate ad essere sfalciate, affienate o insilate una o piu’ volte nell’anno, o sulle quali e’ svolta attivita’ agricola di mantenimento, o usate per il pascolo del bestiame, che possono comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, utilizzabili per il pascolo o che producano mangime animale, purche’ l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti; l) prato o pascolo arborato: le superfici in attualita’ di coltura con copertura arborea forestale inferiore al 20 per cento, impiegate principalmente per il pascolo del bestiame; m) bosco da pascolo: le superfici a bosco destinate tradizionalmente anche a pascolo con superficie erbacea non predominante; n) arboricoltura da legno: la coltivazione di impianti arborei in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che e’ liberamente reversibile al termine del ciclo colturale; o) programmazione forestale: l’insieme delle strategie e degli interventi volti, nel lungo periodo, ad assicurare la tutela, la valorizzazione, la gestione attiva del patrimonio forestale o la creazione di nuove foreste; p) attivita’ di gestione forestale: le attivita’ descritte nell’articolo 7, comma 1; q) impresa forestale: impresa iscritta nel registro di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che esercita prevalentemente attivita’ di gestione forestale, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale e che risulti iscritta negli elenchi o negli albi delle imprese forestali regionali di cui all’articolo 10, comma 2; r) bosco di protezione diretta: superficie boscata che per la propria speciale ubicazione svolge una funzione di protezione diretta di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l’evento o mitigandone l’effetto; s) materiale di moltiplicazione: il materiale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.
3. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.
4. Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonche’ definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, purche’ non venga diminuito il livello di tutela e conservazione cosi’ assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualita’ della vita.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - PrincipiArticolo 2 - Finalità
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Aree assimilate a bosco
Articolo 5 - Aree escluse dalla definizione di bosco
Articolo 6 - Programmazione e pianificazione forestale
Articolo 7 - Disciplina delle attività di gestione forestale
Articolo 8 - Disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative
Articolo 9 - Disciplina della viabilità forestale e delle opere connesse alla gestione del bosco
Articolo 10 - Promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione
Articolo 11 - Prodotti forestali spontanei non legnosi
Articolo 12 - Forme di sostituzione della gestione e di conferimento delle superfici forestali
Articolo 13 - Materiale forestale di moltiplicazione
Articolo 14 - Coordinamento
Articolo 15 - Monitoraggio, statistiche, ricerca, formazione e informazione
Articolo 16 - Disposizioni di coordinamento
Articolo 17 - Disposizioni applicative e transitorie
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Clausola di invarianza finanziaria
