Articolo Normativa

Decreto legislativo 14/9/2015 n. 149

Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183

Articolo 6

Disposizioni in materia di personale

Disposizioni in materia di personale

1. La dotazione organica dell’Ispettorato, non superiore a 6357 unita’ ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, e’ definita con i decreti di cui all’articolo 5, comma 1 nel rispetto di quanto previsto dal comma 2. Nell’ambito della predetta dotazione organica, nella quale sono previste due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale, sono ricomprese le unita’ di personale gia’ in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso la direzione generale per l’attivita’ ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell’Ispettorato si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell’Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri.
2. La dotazione organica dell’Ispettorato e’ ridotta in misura corrispondente alle cessazioni del personale delle aree funzionali, appartenente ai profili amministrativi, proveniente dalle Direzioni interregionali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che avverranno successivamente all’entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 5, comma 1 e fino al 31 dicembre 2016. Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio relative agli anni 2015 e 2016 non sono utilizzabili ai fini della determinazione del budget di assunzioni previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni ed, inoltre, sono contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio.
3. A partire dal 2017, in relazione ai risparmi di spesa derivanti dal progressivo esaurimento del ruolo di cui all’articolo 7, comma 1, la dotazione organica dell’Ispettorato e’ incrementata, ogni tre anni, di un numero di posti corrispondente alle facolta’ assunzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di turn-over del personale, con conseguente assegnazione delle relative risorse finanziarie da parte dell’INPS e dell’INAIL in relazione al contratto collettivo applicato dall’Ispettorato.
4. Presso la sede di Roma dell’Ispettorato e’ istituito, alle dipendenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il «Comando carabinieri per la tutela del lavoro». L’attivita’ di vigilanza svolta dal personale dell’Arma dei Carabinieri nonche’ il coordinamento con l’Ispettorato e’ assicurato mediante la definizione, da parte del direttore dell’Ispettorato, di linee di condotta e programmi ispettivi periodici nonche’ mediante l’affidamento allo stesso direttore delle spese di funzionamento del Comando carabinieri per la tutela del lavoro. Presso le sedi territoriali dell’Ispettorato opera altresi’ un contingente di personale che, secondo quanto stabilito dai decreti di cui all’articolo 5, comma 1, dipende funzionalmente dal dirigente preposto alla sede territoriale dell’Ispettorato e gerarchicamente dal comandante dell’articolazione del Comando carabinieri per la tutela del lavoro. In relazione a quanto stabilito dal presente comma, il contingente di personale assegnato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 826, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e’ assegnato all’Ispettorato. Il contingente di cui al presente comma, eventualmente ridotto con i decreti di cui all’articolo 5, comma 1, e’ aggiuntivo rispetto alla dotazione organica di cui al comma 1 ed e’ selezionato per l’assegnazione secondo criteri fissati dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri fra coloro che abbiano frequentato specifici corsi formativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dell’Ispettorato. Allo stesso contingente sono attribuiti, nell’esercizio delle proprie funzioni, i medesimi poteri riconosciuti al personale ispettivo dell’Ispettorato, fatto salvo il potere di conciliazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Sono a carico dell’Ispettorato gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, del personale dell’Arma dei carabinieri e le spese connesse alle attivita’ cui sono adibiti. In ragione della riorganizzazione di cui al presente comma e’ abrogato, dalla data indicata dai decreti di cui all’articolo 5, comma 1, il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro dell’interno, del 12 novembre 2009, recante la «Riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 2010, fatte salve le disposizioni relative al rapporto di impiego dei Carabinieri per la tutela del lavoro con la Regione Sicilia.
5. Con i decreti di cui all’articolo 5, comma 1, sono altresi’ individuati:
a) la dislocazione sul territorio dell’Ispettorato;
b) gli assetti e gli organici del personale dell’Arma dei Carabinieri di cui al comma 4, nonche’ i contenuti della dipendenza funzionale delle unita’ territoriali dal dirigente preposto alla sede territoriale dell’Ispettorato.
6. Dalla data indicata dai decreti di cui all’articolo 5, comma 1:
a) cessano di operare le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e sono attribuiti alle sedi territoriali dell’Ispettorato i compiti gia’ assegnati alle predette direzioni dagli articoli 15 e 16 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121;
b) e’ trasferito nei ruoli dell’Ispettorato il personale di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuato dagli stessi decreti di cui all’articolo 5, comma 1. Nell’ambito del trasferimento e’ ricompreso il personale gia’ in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso la direzione generale per l’attivita’ ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. E’ altresi’ trasferito presso la sede centrale e le sedi territoriali di Roma dell’Ispettorato il personale ispettivo in sevizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatta salva la possibilita’ di chiedere, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, di rimanere nei ruoli dello stesso Ministero con inquadramento nei corrispondenti profili amministrativi.


Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Ispettorato nazionale del lavoro
Articolo 2 - Funzioni e attribuzioni
Articolo 3 - Organi dell’Ispettorato
Articolo 4 - Attribuzioni degli organi dell’Ispettorato
Articolo 5 - Organizzazione e funzionamento dell’Ispettorato
Articolo 6 - Disposizioni in materia di personale
Articolo 7 - Coordinamento e accentramento delle funzioni di vigilanza
Articolo 8 - Risorse finanziarie
Articolo 9 - Rappresentanza in giudizio
Articolo 10 - Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL
Articolo 11 - Abrogazioni e altre norme di coordinamento
Articolo 12 - Disposizioni per l’operativita’ dell’Ispettorato
Articolo 13 - Entrata in vigore