Articolo Normativa

Decreto legislativo 14/9/2015 n. 149

Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183

Articolo 1

Ispettorato nazionale del lavoro

Ispettorato nazionale del lavoro

1. Al fine di razionalizzare e semplificare l’attivita’ di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonche’ al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, e’ istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», di seguito «Ispettorato», che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL.
2. L’Ispettorato svolge le attivita’ ispettive gia’ esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’INPS e dall’INAIL. Al fine di assicurare omogeneita’ operative di tutto il personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonche’ legislazione sociale, ai funzionari ispettivi dell’INPS e dell’INAIL sono attribuiti i poteri gia’ assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime condizioni di legge.
3. L’Ispettorato ha personalita’ giuridica di diritto pubblico, e’ dotato di autonomia organizzativa e contabile ed e’ posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.
4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma e un massimo di ottanta sedi territoriali. In fase di avvio, la sede centrale dell'Ispettorato e' ubicata presso un immobile demaniale o un immobile gia' in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o un immobile dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali. (1)
5. L’Ispettorato e’ sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
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(1) Comma sostituito dall'art. 3, DLGS 24/9/2016, n. 185.


Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Ispettorato nazionale del lavoro
Articolo 2 - Funzioni e attribuzioni
Articolo 3 - Organi dell’Ispettorato
Articolo 4 - Attribuzioni degli organi dell’Ispettorato
Articolo 5 - Organizzazione e funzionamento dell’Ispettorato
Articolo 6 - Disposizioni in materia di personale
Articolo 7 - Coordinamento e accentramento delle funzioni di vigilanza
Articolo 8 - Risorse finanziarie
Articolo 9 - Rappresentanza in giudizio
Articolo 10 - Organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL
Articolo 11 - Abrogazioni e altre norme di coordinamento
Articolo 12 - Disposizioni per l’operativita’ dell’Ispettorato
Articolo 13 - Entrata in vigore